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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22948/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE di APPELLO di ROMA.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di rapina aggravata ascritto all'imputata, rideterminando in termini più favorevoli la pena per effetto del contestuale proscioglimento della stessa dagli ulteriori reati ritenuti dal Tribunale), deducendo violazione degli articoli 512 e 526 cod. proc. pen. - 6 Conv.

EDU - 111 Cost. in riferimento all'acquisizione ed utilizzazione di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalle persone offese successivamente divenute irreperibili e non comparse in dibattimento, nonché dell'art. 116, comma secondo, cod. pen., in riferimenl:o al diniego della relativa circostanza attenuante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali la ricorrente in concreto non si confronta, è inammissibile.

1. Il motivo riguardante l'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali delle persone offese lamenta, in particolare: - la prevedibilità delle futura irreperibilità delle pp.00.; - l'incompletezza delle ricerche effettuate per reperirle; - il fatto che "il giudizio di responsabilità degli odierni appellanti si fonda esclusivamente o, quantomeno, principalmente sulle dichiarazioni delle testimoni[anze] di cui è stata data lettura in dibattimento ex art. 512 c.p.p." (così letteralmente nella pagina conclusiva del ricorso).

1.1. La Corte di appello ha, peraltro, compiutamente indicato le ragioni per le quali doveva ritenersi non prevedibile la successiva irreperibilità delle pp.00., "cittadini di uno Stato europeo e stabilmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - il Portogallo - membro dell'UE, alle quali - avendo costoro subito non lievi lesioni personali e una consistente perdita economica - certo non era attribuibile l'intento di sottrarsi al procedimento", in difetto di altri elementi sintomatici di siffatte futura intenzione (pag. 8 s. della sentenza impugnata).

1.2. Ha parimenti riepilogato (pag. 9 della sentenza impugnata) le ricerche svolte, sia presso il paese di residenza (precisando, quanto alla p.o.

Shanko, che con nota del luglio 2015 "le Autorità di polizia portoghesi comunicavano di avere invano ricercato un contatto con lo Shanko presso l'unico indirizzo noto della cittadina portoghese di Faro, loro indicato, ove era invece presente il figlio", che in tutta evidenza non aveva fornito indicazioni utili al rintraccio del padre, altrimenti ne sarebbe stata data menzione) che presso il paese di origine.

1.3. Questa Corte (Sez.

U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D.E., Rv. 250199 - 01) ha già chiarito che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della Conv.

EDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale.

1.3.1. Ciò premesso, s'impone, peraltro, il rilievo della estrema genericità della doglianza difensiva circa il fatto che "il giudizio di responsabilità degli odierni appellanti si fonda esclusivamente o, quantomeno, principalmente sulle dichiarazioni delle testimoni[anze] di cui è stata data lettura in dibattimento ex art. 512 c.p.p.": trattasi, invero, di doglianza meramente assertiva, in presenza di numerosi ulteriori elementi di prova valorizzati dai giudici del merito, unitamente alle dichiarazioni predibattimentali delle pp.00., a sostegno della contestata dichiarazione di responsabilità (cfr. pag. 13 ss. della sentenza impugnata e pag. 6 ss. della sentenza di primo grado), dei quali il ricorso si disinteressa completamente.

La stessa imputata (pag. 16 della sentenza di primo grado) aveva "ammesso di aver condotto Shanko e Karpiv sul luogo dell'aggressione, pur sostenendo di ignorare che vi fosse un piano per rapinarli", ma il Tribunale ha convincentemente indicato, di seguito, i plurimi elementi in virtù dei quali l'asserita estraneità dell'imputata al piano delittuoso non era credibile.

1.4. Quest'ultimo elemento evidenzia, al tempo stesso, la manifesta infondatezza dell'ulteriore motivo di ricorso: proprio le modalità dei fatti, ed in particolare il fatto che l'imputata si fosse attivata per far sì che le pp.00. venissero condotte in un luogo isolato, fanno escludere la possibilità che ella ritenesse fondatamente che in danno delle predette pomo. si potesse perpetrare un mero furto, sottraendo loro quanto indicato nel capo d'imputazione (denaro, telefoni cellulari e documenti che le pp.00. avevano e custodivano con sé): non si comprende, infatti, come e perché le pp.00. - una volta condotte in un luogo isolato - avrebbero potuto non avvedersi del fatto che i predetti beni venivano loro sottratti, senza violenza né minaccia.

2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso 6- determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE di APPELLO di ROMA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di rapina aggravata ascritto all'imputata, rideterminando in termini più favorevoli la pena per effetto del contestuale proscioglimento della stessa dagli ulteriori reati ritenuti dal Tribunale), deducendo violazione degli articoli 512 e 526 cod. proc. pen. - 6 Conv. EDU - 111 Cost. in riferimento all'acquisizione ed utilizzazione di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalle persone offese successivamente divenute irreperibili e non comparse in dibattimento, nonché dell'art. 116, comma secondo, cod. pen., in riferimenl:o al diniego della relativa circostanza attenuante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali la ricorrente in concreto non si confronta, è inammissibile. 1. Il motivo riguardante l'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali delle persone offese lamenta, in particolare: - la prevedibilità delle futura irreperibilità delle pp.00.; - l'incompletezza delle ricerche effettuate per reperirle; - il fatto che "il giudizio di responsabilità degli odierni appellanti si fonda esclusivamente o, quantomeno, principalmente sulle dichiarazioni delle testimoni[anze] di cui è stata data lettura in dibattimento ex art. 512 c.p.p." (così letteralmente nella pagina conclusiva del ricorso). 1.1. La Corte di appello ha, peraltro, compiutamente indicato le ragioni per le quali doveva ritenersi non prevedibile la successiva irreperibilità delle pp.00., "cittadini di uno Stato europeo e stabilmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - il Portogallo - membro dell'UE, alle quali - avendo costoro subito non lievi lesioni personali e una consistente perdita economica - certo non era attribuibile l'intento di sottrarsi al procedimento", in difetto di altri elementi sintomatici di siffatte futura intenzione (pag. 8 s. della sentenza impugnata). 1.2. Ha parimenti riepilogato (pag. 9 della sentenza impugnata) le ricerche svolte, sia presso il paese di residenza (precisando, quanto alla p.o. Shanko, che con nota del luglio 2015 "le Autorità di polizia portoghesi comunicavano di avere invano ricercato un contatto con lo Shanko presso l'unico indirizzo noto della cittadina portoghese di Faro, loro indicato, ove era invece presente il figlio", che in tutta evidenza non aveva fornito indicazioni utili al rintraccio del padre, altrimenti ne sarebbe stata data menzione) che presso il paese di origine. 1.3. Questa Corte (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D.E., Rv. 250199 - 01) ha già chiarito che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della Conv. EDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale. 1.3.1. Ciò premesso, s'impone, peraltro, il rilievo della estrema genericità della doglianza difensiva circa il fatto che "il giudizio di responsabilità degli odierni appellanti si fonda esclusivamente o, quantomeno, principalmente sulle dichiarazioni delle testimoni[anze] di cui è stata data lettura in dibattimento ex art. 512 c.p.p.": trattasi, invero, di doglianza meramente assertiva, in presenza di numerosi ulteriori elementi di prova valorizzati dai giudici del merito, unitamente alle dichiarazioni predibattimentali delle pp.00., a sostegno della contestata dichiarazione di responsabilità (cfr. pag. 13 ss. della sentenza impugnata e pag. 6 ss. della sentenza di primo grado), dei quali il ricorso si disinteressa completamente. La stessa imputata (pag. 16 della sentenza di primo grado) aveva "ammesso di aver condotto Shanko e Karpiv sul luogo dell'aggressione, pur sostenendo di ignorare che vi fosse un piano per rapinarli", ma il Tribunale ha convincentemente indicato, di seguito, i plurimi elementi in virtù dei quali l'asserita estraneità dell'imputata al piano delittuoso non era credibile. 1.4. Quest'ultimo elemento evidenzia, al tempo stesso, la manifesta infondatezza dell'ulteriore motivo di ricorso: proprio le modalità dei fatti, ed in particolare il fatto che l'imputata si fosse attivata per far sì che le pp.00. venissero condotte in un luogo isolato, fanno escludere la possibilità che ella ritenesse fondatamente che in danno delle predette pomo. si potesse perpetrare un mero furto, sottraendo loro quanto indicato nel capo d'imputazione (denaro, telefoni cellulari e documenti che le pp.00. avevano e custodivano con sé): non si comprende, infatti, come e perché le pp.00. - una volta condotte in un luogo isolato - avrebbero potuto non avvedersi del fatto che i predetti beni venivano loro sottratti, senza violenza né minaccia. 2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso 6- determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore Il
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