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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 07413/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22200/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -ricorrentenon costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n.65/2024depositata il 09/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate atteso l’avvenuto sgravio degli importi richiesti da parte dell’Ufficio nelle more della presentazione del ricorso; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa le spese.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22200/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -ricorrentenon costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n.65/2024depositata il 09/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate atteso l’avvenuto sgravio degli importi richiesti da parte dell’Ufficio nelle more della presentazione del ricorso; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese. Così deciso
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