CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09821/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-controMinistero dell'Economia e delle Finanze rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaCalabria n. 1835/2024 depositata il 02/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1835/01/2024, depositata in data 2 luglio 2024, laCGT-2 della Calabria accoglieva il ricorso in appello dell’Ufficio, rigettandol’impugnazione proposta dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso l’attoemesso dall’Ufficio di segreteria della CTP di Cosenza che, applicando leNumero registro generale 2647/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 9821/2026Data pubblicazione 16/04/2026disposizioni di cui agli artt. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 e 12,comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, determinava il valore della lite conriferimento a ciascun atto impugnato (valore intimazione di pagamentoeuro 3.101,23 - di cui tributi €. 1.691,04 - e n. sei cartelle di pagamentodi valore inferiore ad euro 2.582,28) e, per l’effetto calcolava il totale delcontributo unificato dovuto pari ad euro 180,00, come somma delcontributo unificato dovuto con riferimento a ciascuno dei suddetti attiimpugnati (euro 30,00 per ogni atto, ai sensi dell’art.13, comma 6-quater,lett. a), d.P.R. n. 115/2002, essendo ciascuno di valore inferiore ad euro2.582,28), richiedendo l’integrazione del versamento del contributounificato.2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diun unico motivo, [OSCURATO:PERSONA].3. L’ufficio ha resistito con controricorso.4. Formulata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la contribuentedepositava istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcunaincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenzadegli stessi quali componenti del collegio.2. Occorre, poi, rilevare che del tutto infondata appare la richiesta di“espunzione dal fascicolo” del controricorso asseritamente redatto inaperta violazione del D.M. 7 agosto 2023, n.110, eccezione formulata,nella istanza di decisione, da parte ricorrente che si appalesa priva dipregio alcuno non ravvisandosi, in alcun modo, profili di “irritualità” nellacostituzione del MEF.3. Deve, quindi, osservarsi con l’unico motivo di ricorso parte ricorrentelamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma,Numero registro generale 2647/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 9821/2026Data pubblicazione 16/04/2026nn. 3, 4 e 5, c.p.c. per violazione dell’art.12, comma 2, 35 e 36 d.lgs.546/92 in combinato disposto artt.10, 104, 112, 132 n.4, 276 c.p.c. eart.118 disp. att. c.p.c. nonché errata e falsa applicazione art.13, comma6- quater e art.14 comma 3-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 ed, ancora,violazione dell’art. 7 d.m. 7 agosto 2023, n.110, in relazione alla ritenutadebenza del contributo unificato non già limitatamente all’unico attoimpugnato “l’avviso di intimazione” bensì con riferimento agli attipresupposti (che a dire di parte ricorrente non avevano costituito oggettodi impugnazione).3.1 Il ricorso è da ritenere inammissibile per plurime ragioni.3.2. In primo luogo va osservato che questa Corte ha già avuto modo dichiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata,delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa,condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesitassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo delricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e dellaspecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il viziodenunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc.civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603). Si è, altresì, precisato che l’esposizionecumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice dilegittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili;viceversa la formulazione del motivo deve permettere di cogliere conchiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettatein maniera tale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessitermini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate inmotivi diversi (Cass. 23/10/2018, n. 26790). Il generico richiamo, nellarubrica, alla «violazione o falsa applicazione di norme di diritto» macontestualmente a vizi rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4e 5 c.p.c., rende il motivoNumero registro generale 2647/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 9821/2026Data pubblicazione 16/04/2026di difficile comprensione e lettura senza un inammissibile intervento diselezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione da parte di questaCorte (vedi, sul punto, Cass. 13/06/2024, n. 16488).3.3. In secondo luogo appare evidente che laddove parte ricorrenteassume che: “In verità, la lettura del ricorso non contiene quanto asseritonella sentenza. Si evidenzia che il ricorso è stato proposto contro l’Agenziadelle entrate-Riscossione e non contro gli enti impositori che hannoemesso i ruoli, in quanto lo si ribadisce il ricorso è stato presentato control’avviso di intimazione” la stessa mira, chiaramente, ad una alternativaricostruzione fattuale rispetto al ragionamento dei giudici di merito, i qualihanno operato una operazione ermeneutica in relazione all’originariadomanda della contribuente.3.4. Va, invero, precisato che secondo il consolidato orientamento diquesta Corte - che qui si intende ribadire- “In caso di ricorsi cumulativitributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base dellasomma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14,comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 vigente "ratione temporis",assumendo all'uopo rilievo il richiamo da esso operato all'art. 12, comma2, d.lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispettoalla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo d.lgs.; di talchérisulta priva di portata innovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis,cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del2013” (così Sez. 5, Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021; Cass. Sez. 6, n.37386 del 21/12/2022; Cass. Sez. 6-5 del 7/09/2022 n. 26401, nonmassimata; cfr. anche Sez. 5, Ordinanza n. 17510 del 31/05/2022 e Sez.5, Ordinanza n. 17512 del 2022.3.5. Orbene nella fattispecie in esame i giudici di appello, interpretando ladomanda nell’esercizio dei poteri discrezionali che competevano loro, conindagine in fatto non sindacabile in questa sede, hanno affermatoche:“……. poiché il ricorso …. conteneva l'impugnazione di distinti attiNumero registro generale 2647/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 9821/2026Data pubblicazione 16/04/2026(intimazione di pagamento e 6 cartelle presupposte) con relativi importi esanzioni, per ciascuno di essi era dovuto il contributo unificato. Difatti ladevoluzione al giudice tributario atteneva all'intero contesto del ricorsoproposto e, quindi, non solo all’atto di intimazione, ma anche alleprodromiche cartelle di pagamento, essendo stati dedotti vizi inerenti sial’uno che le altre, con conseguente richiesta di pronuncia anche nel meritodelle singole pretese creditorie”.Pervero, la (prospettata) diversa interpretazione delle domande –segnatamente il tema della impugnazione di uno solo atto e non di plurimidelibazione fattuale della volontà processuale della parte che non ècensurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché nonpone in discussione il significato della norma ma la sua concretaapplicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari diogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimitàsoltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti incui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, primo comma,n. 5), c.p.c. (cfr. sul principio, tra le tante, Cass. n. 31546/2019, cherichiama Cass. n. 195/2016; Cass. n. 26110/2015; Cass. n. 8315/2013;Cass. n. 16698/2010; Cass. n. 7394/2010; Cass., Sez. Un., n.10313/2006).Invero la censura, laddove prospettata sotto il profilo della violazione dilegge, involgendo il contenuto degli atti (in tesi) non integrativi delpresupposto impositivo, finisce con l’attingere l’accertamento in fattocondotto sul punto dal giudice del gravame, accertamento, questo, cheriguarda, pervero, l’interpretazione del contenuto degli atti processuali lacui censura, secondo un consolidato orientamento della Corte, deve recarespecifica deduzione della violazione dei criteri di ermeneutica contrattualedi cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio dimotivazione sulla loro applicazione, con l’indicazione, a penaNumero registro generale 2647/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 9821/2026Data pubblicazione 16/04/2026d'inammissibilità, delle considerazioni del giudice in contrasto con i criteriermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione (v.Cass., 5 luglio 2023, n. 19091; Cass., 2 agosto 2016, n. 16057; Cass., 18marzo 2014, n. 6226; Cass., 18 aprile 2006, n. 8960; Cass., 22 dicembre2005, n. 28421; Cass., 21 luglio 2003, n. 11343), di guisa che, anchesotto tale profilo, emerge l’inammissibilità della censura, sì comeformulata.3.6. Ed, ancora, non risulta essere stata adeguatamente censurata(apparendo sul punto il ricorso privo del necessario requisito diautosufficienza) l’affermazione di cui alla sentenza impugnata per cui laricorrente non si era limitata a contestare il vizio procedurale di notificadegli atti presupposti, ma aveva sollevato vizi di merito degli atti pregressiche non sono propri dell’avviso di intimazione, accertamento in fattorispetto al quale la parte, in modo inammissibile, prospetta in questasede, peraltro, una inammissibile ricostruzione alternativa, come soprarilevato.3.7. Sotto tale profilo a nulla rileva l’affermazione di parte ricorrentesecondo cui il ricorso era stato proposto “solamente” contro l’Agenzia delleentrate-Riscossione e non contro gli enti impositori che avevano emesso iruoli: invero, sulla scorta della normativa ratione temporis vigente,trattandosi di impugnazione avverso atto emesso dall'agente dellariscossione con deduzione della mancata notifica dei prodromici attiimpositivi, il contribuente poteva agire indifferentemente nei confrontidell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che fosseconfigurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notificadell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'attosuccessivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà dichiamare in giudizio l'ente impositore. (vedi, sul punto, Cass.,25/10/2024, n. 27737)4. Il ricorso va, dunque, respinto.Numero registro generale 2647/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 9821/2026Data pubblicazione 16/04/20264.1. In forza del principio della soccombenza, la ricorrente deve esserecondannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.4.2. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022,con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata ed essendo il giudizio definito in piena conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamentodelle ulteriori somme ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché alpagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, sommeliquidate equitativamente come in dispositivo. Esclusa, come anche haopportunamente precisato la Corte (Cass., Sez. U., n. 36069/2023), «unainterpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea conuna lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendol’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata allavalutazione delle caratteristiche del caso di specie», va, peraltro, precisatoche la fattispecie in esame non presenta alcuna peculiarità o ragione disorta, tale da escludere l’applicabilità dalla sopra menzionata previsionelegale. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare in favore dellaparte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità cheliquida nell'importo di euro 536,00, per compensi, oltre spese prenotate adebito. Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro300,00 in favore della parte controricorrente ex art. 96, terzo comma,c.p.c. e di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della societàricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 2647/2025Numero sezionale 1772/2026Numero di raccolta generale 9821/2026Data pubblicazione 16/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 febbraio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])