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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46962/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Lodi, con sentenza in data 6 luglio 2017 riteneva gli odierni ricorrenti responsabili dei reati loro ascritti e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto anni e mesi sei di reclusione ed euro 30 mila di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 3 mila di multa, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentata rapina ascrittagli al capo

6. La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Lodi, limitatamente ai reati di cui ai capi 1 (artt. 81, 73, d.

P.R. 309/90), 5 (artt. 110, 648 cod. pen.), 7 (artt. 110, 628 cod. pen.), 8 (artt. 110, 648 cod. pen.) e 9 (artt.110, 628 cod. pen.) irrogando a [OSCURATO:PERSONA], per effetto delle disposte assoluzioni per i capi 2, 3 e 4, la pena di anni sette mesi sei di reclusione ed euro 28.400,00 di multa, confermando la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per le stesse imputazioni per le quali era intervenuta la condanna in primo grado (capi 7-8-9).

A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si contestano ai capi 7 e 9 i reati di rapina in concorso, consumati la prima in data 21 dicembre 2012 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e la seconda in data 17 ottobre 2012 in danno di Dicintio, mentre il capo 8 è relativo alla ricettazione del ciclomotore Honda di provenienza furtiva utilizzato per commettere la rapina sub capo

7. Nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] si contestano, inoltre, il capo 1 relativo ad una attività di spaccio di stupefacenti ed il capo 5 per la ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva in correlazione alla rapina tentata di cui al capo 6), per la quale è stato assolto in primo grado per insussistenza del fatto.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento deducendo la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione per i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge per carenza di motivazione in ordine al reato di rapina del dicembre 2012 di cui al capo 7, essendo la sentenza della Corte di appello incentrata su elementi di prova di dubbio accertamento, ed in particolare costituiti: a) dall'utilizzo di un'autovettura Audi Q7 con vetri oscurati nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], di cui non vi è menzione nella sentenza di primo grado rispetto a detta rapina e che non risulta essere stata utilizzata il 21 dicembre 2012; b) dall'utilizzo dello scooter Honda di colore bordeaux SH tg.

DA69913 per la consumazione di detta rapina, essendo stato trovato abbandonato tre giorni dopo la rapina in un luogo soltanto compatibile con il percorso utilizzato dai rapinatori in assenza di prove certe; c) dalle conversazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del maggio 2013, quindi, intervenute a distanza di un anno dalla rapina; d) dai tabulati telefonici e le celle telefoniche per la localizzazione dell'imputato, di limitata rilevanza probatoria.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in merito alla ricettazione ascritta al capo 8, senza la prova certa del possesso del predetto ciclomotore rinvenuto abbandonato, desunta solo dalle predette intercettazioni che si riferiscono alla tentata rapina del 2013 che non provano che l'imputato possa avervi concorso, tenuto conto che il suo contributo è relativo alla fase successiva della fuga dopo l'abbandono del ciclomotore da parte dei complici.

Si osserva al riguardo che la ricettazione è reato istantaneo rispetto al quale non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un reato commesso da altri.

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione in merito all'accertamento dei fatti di cui al capo 9, basato sulla ricostruzione di un episodio precedente alla rapina avvenuto all'interno del bar [OSCURATO:PERSONA] di Melegnano e che avrebbe potuto inquadrarsi unicamente nei reati di minaccia e percosse, essendo poco probanti le risultanze delle celle telefoniche agganciate dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA] e ritenuta la scarsa rilevanza probatoria anche del rinvenimento dell'autovettura sottratta alla persona offesa nei pressi dell'abitazione dell'imputato, essendo l'abitazione della persona offesa situata nella stessa via.

Inoltre la Corte di appello ha ritenuto attendibile la persona offesa nonostante le incongruenze del suo racconto dei fatti.

2.4. Con il quarto motivo deduce omessa motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e la recidiva, non essendo vero quanto affermato in sentenza che l'imputato avesse plurimi precedenti penali, perché alla data dei fatti risultava gravato da un decreto penale per furto ed altri decreti penali per reati in materia di legge assegni depenalizzati.

3. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, deducendo un primo motivo per violazione di legge in merito alla violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. per l'utilizzo di intercettazioni che erano state autorizzate e disposte nel separato procedimento per il reato di cui all'art. 73 d.

P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, definito con sentenza di patteggiamento.

Nello stesso motivo si censura anche la violazione del divieto di ne bis in idem con riferimento al capo 1, perché afferente gli stessi fatti per i quali è stato giudicato con l'anzidetta sentenza di patteggiamento e si muovono ulteriori doglianze in merito all'accertamento della destinazione per la cessione a terzi degli acquisti di sostanza stupefacente emersi dalle intercettazioni.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in merito all'omessa valutazione delle prove testimoniali che escludevano la ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito rispetto alla rapina del capo 7 ed alla ricettazione del capo 8, mentre con riferimento al capo 9 si censura la valutazione dell'attendibilità della deposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ritenuto credibile sebbene il suo racconto sia stato valutato come non del tutto lineare.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati limitatamente al delitto di ricettazione del ciclomotore ascritto al capo 8, mentre devono essere dichiarati nel resto inammissibili.

Per ragioni di comodità e coerenza espositiva è opportuno esaminare innanzitutto il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] relativo alla dedotta violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. per l'utilizzo di intercettazioni autorizzate e disposte per un reato (quello di cui all'art. 73 d.

P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) diverso da quelli costituenti l'oggetto del presente procedimento.

Sul punto, prescindendo dal riferimento alla connessione dei reati, è senz'altro corretto il riferimento alla deroga al divieto di utilizzo delle intercettazioni prevista dall'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Con la recente sentenza n. 277395 delle Sez.

U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è stato affermato che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., e fatto salvo comunque ed in ogni caso la loro utilizzabilità per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Conseguentemente, con riferimento ai reati di rapina per cui si procede il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. non opera, essendo invece operante per i reati di ricettazione che non rientrano tra i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e neppure risultano connessi con i reati in materia di stupefacenti per i quali le intercettazioni erano state autorizzate.

2. Ciò premesso, appaiono manifestamente infondati i rilievi del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'utilizzazione degli esiti delle intercettazioni per il reato di rapina al medesimo contestato al capo 7, mentre con riferimento alla ricettazione di cui al capo 5, tale questione risulta priva di rilevanza, essendo stata la prova della responsabilità basata su dati obiettivi costituiti dagli accertamenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag. 66 della sentenza primo grado) e non sull'esito delle intercettazioni.

Con riferimento al delitto di ricettazione del ciclomotore di cui al capo 8 i motivi di ricorso proposti da entrambi i ricorrenti appaiono, invece, fondati.Il capo 8 riguarda la ricettazione della motocicletta Honda SH 150 che si assume essere stata utilizzata per la rapina contestata al capo 7, imputazione quest'ultima rispetto alla quale la responsabilità dei due imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata basata essenzialmente sull'esito delle intercettazioni.

Considerata la evidente correlazione che esiste tra le due imputazioni di cui ai capi 7 e 8, e per evitare inutili ripetizioni, giova evidenziare in primo luogo la manifesta infondatezza e genericità delle censure mosse da entrambi i ricorrenti rispetto ai dedotti vizi logici della motivazione della sentenza impugnata con riferimento all'accertamento dei fatti posti a fondamento della condanna emessa nei loro confronti per il reato di rapina ascritto al capo

7. Le carenze di motivazione evidenziate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] appaiono incentrate sul riferimento all'utilizzo di un'autovettura Audi Q7 con vetri oscurati nella sua disponibilità, di cui non vi è menzione nella sentenza di primo grado rispetto alla rapina del 21 dicembre 2012.

Ma dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza di appello, che ha condiviso la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, si evince chiaramente che il riferimento a detta autovettura non riguarda la rapina del 21 dicembre 2012 ascritta al capo 7, bensì quella del 17 maggio 2013 ascritta nella forma tentata al capo 6 e per la quale è stata esclusa la integrazione del tentativo, essendo stata ravvisata soltanto la prova di una attività preparatoria non punibile.

Le altre censure mosse da entrambi i ricorrenti con riferimento al contenuto delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono generiche oltre che manifestamente infondate, poiché risulta evidente dalla motivazione della sentenza di primo grado, in cui sono stati riportati brani integrali delle conversazioni, che il riferimento all'Audi Q7 era relativo alla organizzazione della rapina che i predetti soggetti stavano organizzando nel maggio del 2013 (capo 6), autovettura che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto mettere a disposizione per agevolare la fuga dei correi dopo la consumazione della rapina che non è stata più realizzata.

Del tutto coerente con il senso delle conversazioni intercettate è la ricostruzione dei fatti operata in modo conforme dalle sentenze dei due gradi di merito che hanno rimarcato come, grazie alle captazioni delle conversazioni intercorse tra i predetti soggetti e riferite al progetto di una seconda rapina sulla falsariga di quella già eseguita dagli stessi soggetti, sia stato possibile risalire all'identificazione dei responsabili della rapina consumata il 21 dicembre 2012.

Gli elementi di prova desunti dalle intercettazioni sono stati coerentemente valorizzati per i riferimenti espliciti a dettagli e particolari della rapina commessa circa un anno prima della nuova programmata rapina ai danni dello stesso portavalori incaricato di prelevare il denaro dalla macchinette della stessa sala giochi, con argomentazioni che oltre a non presentare vizi logici sono coerenti alle risultanze istruttorie nelle quali nessuna rilevanza è stata attribuita alla verifica della disponibilità di un'auto Audi Q7 da parte del [OSCURATO:PERSONA] al tempo della rapina del dicembre 2012, essendo stato ritenuto evidentemente irrilevante che l'autovettura di appoggio che doveva essere utilizzata nella nuova rapina in fase di preparazione fosse la stessa di quella non individuata utilizzata nella rapina già commessa con le stesse modalità e ad opera degli stessi protagonisti.

Dalle esposte considerazioni discende che la sentenza censurata, con riferimento al capo 7, non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità della motivazione che alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato, poiché pone in adeguata connessione logica una serie di elementi di fatto correttamente apprezzati nella loro obiettività, né si tratta di una decisione manifestamente contraddittoria, essendo sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da errori nell'applicazione delle regole della logica.

3. Diversamente, con riferimento al delitto di ricettazione di cui al capo 8, si deve rilevare come il giudizio di responsabilità a carico di entrambi gli imputati sia stato basato su elementi privi della necessaria univoca forza dimostrativa.

L'affermato utilizzo dello scooter Honda di colore bordeaux SH tg.

DA69913 per la consumazione di detta rapina, trovato abbandonato tre giorni dopo la rapina in un luogo soltanto compatibile con il percorso utilizzato dai rapinatori, non appare sorretto da una motivazione logica e coerente alle limitate risultanze istruttorie evidenziate nelle sentenze di merito.

Né possono essere tratti elementi di prova dalle intercettazioni, i cui esiti sono inutilizzabili per il reato di ricettazione per quanto già sopra rilevato, e ciò a prescindere dalla estrema genericità della descrizione del mezzo di trasporto emersa dalle intercettazioni (in cui si parla di uno "scooteroneg e dalla incerta riferibilità di detto mezzo alla rapina del dicembre 2012 piuttosto che a quella in corso di preparazione.

La sola corrispondenza del colore, in assenza di altre indicazioni univoche, che non sono state individuate nel giudizio di merito, impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al predetto capo, non essendo stata provata la sussistenza del fatto contestato che presuppone l'accertamento dell'acquisizione del possesso del bene di provenienza delittuosa.

4. Gli ulteriori motivi di ricorso articolati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla rapina ascritta la capo 9 sono inammissibili perché manifestamente infondati e afferenti questioni in fatto. (62'7 Essi propongono deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito della sentenza da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità, non essendo la valutazione della testimonianza della persona offesa Dicintio minata da vizi logici o da travisamenti evidenti delle risultanze probatorie, ed in particolare dei filmati della videocamere del bar che attestano la presenza dei due rapinatori e l'inizio dell'aggressione poi proseguita all'esterno del locale e ricostruita, in modo logico e coerente, sulla base delle dichiarazioni rese dalla predetta persona offesa.

Rispetto a tale capo, deve evidenziarsi che nel caso in esame i ricorrenti propongono, peraltro in via ipotetica e del tutto generica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, senza considerare che perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr..con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv, 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204).

5. Ugualmente inammissibile per genericità è il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e la recidiva.

Sul punto è sufficiente rilevare che ai fini del bilanciamento delle circostanze di segno opposto, rilevano ovviamente tutti i precedenti penali, anche quelli relativi a fatti commessi successivamente a quello per cui si procede, essendo sufficiente anche una sola precedente condanna quale presupposto necessario per ravvisare la condizione soggettiva di recidivo, allorchè si tratti, come nel caso in esame, di recidiva semplice e non reiterata.

È opportuno ricordare che nel determinare l'entità della pena si deve tener conto della capacità a delinquere del colpevole, desunta dai precedenti penali e giudiziari, e della condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al reato (art. 133 cod. pen.).

Pertanto, qualunque sentenza di condanna, anche relativa ad un fatto successivo rispetto a quello in decisione, è idonea a qualificare la personalità e la pericolosità del soggetto, rivelandone la sua persistenza nel delitto.6.

Manifestamente infondate oltre che generiche sono le censure articolate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla dedotta violazione del divieto di ne bis in idem con riferimento ai reati ascrittigli al capo 1 (artt. 81, cod. pen, e 73 co.1 d.P.R. n.309/90).

Neppure si chiarisce come possa ravvisarsi l'identità dei fatti tra quelli emersi e ricostruiti sulla base delle intercettazioni dal febbraio 2013 al 27 maggio 2013, e l'unico episodio delittuoso riferito al rinvenimento della sostanza stupefacente oggetto del sequestro del 27 maggio 2013, per il quale il predetto imputato è stato giudicato con la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lodi in data 29 ottobre 2014.

Totalmente inconsistenti sono anche le ulteriori censure dedotte con riferimento sempre al medesimo capo 1 sotto il profilo della denunciata violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., trattandosi — come evidenziato dalla Corte di merito - proprio delle ipotesi di reato per le quali le intercettazioni erano state autorizzate, non assumendo rilievo la diversa numerazione assegnata ai relativi procedimenti penali che ne sono poi derivati.

Quanto, poi, alle ulteriori doglianze del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito all'accertamento della qualità e quantità delle sostanze stupefacenti ed alla loro destinazione allo spaccio, la mancanza di specificità del motivo risulta evidente dal mancato confronto con le risultanze probatorie, valorizzate nella sentenza di primo grado e richiamate dalla sentenza di appello, con riferimento alle valutazioni delle intercettazioni e delle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso imputato nell'interrogatorio assunto nel separato procedimento definito con la sentenza di patteggiamento ed acquisito agli atti del presente procedimento.

7. In conclusione, in accoglimento dei soli motivi di ricorso riferiti al capo 8, l'annullamento della sentenza deve essere disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e potendosi rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, attraverso l'eliminazione della frazione di pena irrogata per il predetto capo di imputazione, tenuto conto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena per il capo 8 era stata determinata in mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa, mentre per [OSCURATO:PERSONA] in mesi sei di reclusione ed euro 700 di multa.

Conseguentemente, detraendo dette frazioni di pena dal computo complessivo della pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 28.400 di multa, irrogata a [OSCURATO:PERSONA], e della pena di anni quattro, mesi tre e 3.000 euro di multa, irrogata a [OSCURATO:PERSONA], la pena deve essere rideterminata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sette, mesi tre di reclusione ed euro 28.100 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 2.300 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo 8) perché il fatto non sussiste e per l'effetto ridetermina la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 2.300 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anni sette, mesi tre di reclusi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lodi, con sentenza in data 6 luglio 2017 riteneva gli odierni ricorrenti responsabili dei reati loro ascritti e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto anni e mesi sei di reclusione ed euro 30 mila di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 3 mila di multa, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentata rapina ascrittagli al capo 6. La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Lodi, limitatamente ai reati di cui ai capi 1 (artt. 81, 73, d. P.R. 309/90), 5 (artt. 110, 648 cod. pen.), 7 (artt. 110, 628 cod. pen.), 8 (artt. 110, 648 cod. pen.) e 9 (artt.110, 628 cod. pen.) irrogando a [OSCURATO:PERSONA], per effetto delle disposte assoluzioni per i capi 2, 3 e 4, la pena di anni sette mesi sei di reclusione ed euro 28.400,00 di multa, confermando la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per le stesse imputazioni per le quali era intervenuta la condanna in primo grado (capi 7-8-9). A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si contestano ai capi 7 e 9 i reati di rapina in concorso, consumati la prima in data 21 dicembre 2012 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e la seconda in data 17 ottobre 2012 in danno di Dicintio, mentre il capo 8 è relativo alla ricettazione del ciclomotore Honda di provenienza furtiva utilizzato per commettere la rapina sub capo 7. Nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] si contestano, inoltre, il capo 1 relativo ad una attività di spaccio di stupefacenti ed il capo 5 per la ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva in correlazione alla rapina tentata di cui al capo 6), per la quale è stato assolto in primo grado per insussistenza del fatto. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento deducendo la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge per carenza di motivazione in ordine al reato di rapina del dicembre 2012 di cui al capo 7, essendo la sentenza della Corte di appello incentrata su elementi di prova di dubbio accertamento, ed in particolare costituiti: a) dall'utilizzo di un'autovettura Audi Q7 con vetri oscurati nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], di cui non vi è menzione nella sentenza di primo grado rispetto a detta rapina e che non risulta essere stata utilizzata il 21 dicembre 2012; b) dall'utilizzo dello scooter Honda di colore bordeaux SH tg. DA69913 per la consumazione di detta rapina, essendo stato trovato abbandonato tre giorni dopo la rapina in un luogo soltanto compatibile con il percorso utilizzato dai rapinatori in assenza di prove certe; c) dalle conversazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del maggio 2013, quindi, intervenute a distanza di un anno dalla rapina; d) dai tabulati telefonici e le celle telefoniche per la localizzazione dell'imputato, di limitata rilevanza probatoria. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in merito alla ricettazione ascritta al capo 8, senza la prova certa del possesso del predetto ciclomotore rinvenuto abbandonato, desunta solo dalle predette intercettazioni che si riferiscono alla tentata rapina del 2013 che non provano che l'imputato possa avervi concorso, tenuto conto che il suo contributo è relativo alla fase successiva della fuga dopo l'abbandono del ciclomotore da parte dei complici. Si osserva al riguardo che la ricettazione è reato istantaneo rispetto al quale non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un reato commesso da altri. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione in merito all'accertamento dei fatti di cui al capo 9, basato sulla ricostruzione di un episodio precedente alla rapina avvenuto all'interno del bar [OSCURATO:PERSONA] di Melegnano e che avrebbe potuto inquadrarsi unicamente nei reati di minaccia e percosse, essendo poco probanti le risultanze delle celle telefoniche agganciate dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA] e ritenuta la scarsa rilevanza probatoria anche del rinvenimento dell'autovettura sottratta alla persona offesa nei pressi dell'abitazione dell'imputato, essendo l'abitazione della persona offesa situata nella stessa via. Inoltre la Corte di appello ha ritenuto attendibile la persona offesa nonostante le incongruenze del suo racconto dei fatti. 2.4. Con il quarto motivo deduce omessa motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e la recidiva, non essendo vero quanto affermato in sentenza che l'imputato avesse plurimi precedenti penali, perché alla data dei fatti risultava gravato da un decreto penale per furto ed altri decreti penali per reati in materia di legge assegni depenalizzati. 3. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, deducendo un primo motivo per violazione di legge in merito alla violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. per l'utilizzo di intercettazioni che erano state autorizzate e disposte nel separato procedimento per il reato di cui all'art. 73 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, definito con sentenza di patteggiamento. Nello stesso motivo si censura anche la violazione del divieto di ne bis in idem con riferimento al capo 1, perché afferente gli stessi fatti per i quali è stato giudicato con l'anzidetta sentenza di patteggiamento e si muovono ulteriori doglianze in merito all'accertamento della destinazione per la cessione a terzi degli acquisti di sostanza stupefacente emersi dalle intercettazioni. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in merito all'omessa valutazione delle prove testimoniali che escludevano la ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito rispetto alla rapina del capo 7 ed alla ricettazione del capo 8, mentre con riferimento al capo 9 si censura la valutazione dell'attendibilità della deposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ritenuto credibile sebbene il suo racconto sia stato valutato come non del tutto lineare.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati limitatamente al delitto di ricettazione del ciclomotore ascritto al capo 8, mentre devono essere dichiarati nel resto inammissibili. Per ragioni di comodità e coerenza espositiva è opportuno esaminare innanzitutto il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] relativo alla dedotta violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. per l'utilizzo di intercettazioni autorizzate e disposte per un reato (quello di cui all'art. 73 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) diverso da quelli costituenti l'oggetto del presente procedimento. Sul punto, prescindendo dal riferimento alla connessione dei reati, è senz'altro corretto il riferimento alla deroga al divieto di utilizzo delle intercettazioni prevista dall'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Con la recente sentenza n. 277395 delle Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è stato affermato che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., e fatto salvo comunque ed in ogni caso la loro utilizzabilità per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Conseguentemente, con riferimento ai reati di rapina per cui si procede il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. non opera, essendo invece operante per i reati di ricettazione che non rientrano tra i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e neppure risultano connessi con i reati in materia di stupefacenti per i quali le intercettazioni erano state autorizzate. 2. Ciò premesso, appaiono manifestamente infondati i rilievi del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'utilizzazione degli esiti delle intercettazioni per il reato di rapina al medesimo contestato al capo 7, mentre con riferimento alla ricettazione di cui al capo 5, tale questione risulta priva di rilevanza, essendo stata la prova della responsabilità basata su dati obiettivi costituiti dagli accertamenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag. 66 della sentenza primo grado) e non sull'esito delle intercettazioni. Con riferimento al delitto di ricettazione del ciclomotore di cui al capo 8 i motivi di ricorso proposti da entrambi i ricorrenti appaiono, invece, fondati.Il capo 8 riguarda la ricettazione della motocicletta Honda SH 150 che si assume essere stata utilizzata per la rapina contestata al capo 7, imputazione quest'ultima rispetto alla quale la responsabilità dei due imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata basata essenzialmente sull'esito delle intercettazioni. Considerata la evidente correlazione che esiste tra le due imputazioni di cui ai capi 7 e 8, e per evitare inutili ripetizioni, giova evidenziare in primo luogo la manifesta infondatezza e genericità delle censure mosse da entrambi i ricorrenti rispetto ai dedotti vizi logici della motivazione della sentenza impugnata con riferimento all'accertamento dei fatti posti a fondamento della condanna emessa nei loro confronti per il reato di rapina ascritto al capo 7. Le carenze di motivazione evidenziate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] appaiono incentrate sul riferimento all'utilizzo di un'autovettura Audi Q7 con vetri oscurati nella sua disponibilità, di cui non vi è menzione nella sentenza di primo grado rispetto alla rapina del 21 dicembre 2012. Ma dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza di appello, che ha condiviso la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, si evince chiaramente che il riferimento a detta autovettura non riguarda la rapina del 21 dicembre 2012 ascritta al capo 7, bensì quella del 17 maggio 2013 ascritta nella forma tentata al capo 6 e per la quale è stata esclusa la integrazione del tentativo, essendo stata ravvisata soltanto la prova di una attività preparatoria non punibile. Le altre censure mosse da entrambi i ricorrenti con riferimento al contenuto delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono generiche oltre che manifestamente infondate, poiché risulta evidente dalla motivazione della sentenza di primo grado, in cui sono stati riportati brani integrali delle conversazioni, che il riferimento all'Audi Q7 era relativo alla organizzazione della rapina che i predetti soggetti stavano organizzando nel maggio del 2013 (capo 6), autovettura che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto mettere a disposizione per agevolare la fuga dei correi dopo la consumazione della rapina che non è stata più realizzata. Del tutto coerente con il senso delle conversazioni intercettate è la ricostruzione dei fatti operata in modo conforme dalle sentenze dei due gradi di merito che hanno rimarcato come, grazie alle captazioni delle conversazioni intercorse tra i predetti soggetti e riferite al progetto di una seconda rapina sulla falsariga di quella già eseguita dagli stessi soggetti, sia stato possibile risalire all'identificazione dei responsabili della rapina consumata il 21 dicembre 2012. Gli elementi di prova desunti dalle intercettazioni sono stati coerentemente valorizzati per i riferimenti espliciti a dettagli e particolari della rapina commessa circa un anno prima della nuova programmata rapina ai danni dello stesso portavalori incaricato di prelevare il denaro dalla macchinette della stessa sala giochi, con argomentazioni che oltre a non presentare vizi logici sono coerenti alle risultanze istruttorie nelle quali nessuna rilevanza è stata attribuita alla verifica della disponibilità di un'auto Audi Q7 da parte del [OSCURATO:PERSONA] al tempo della rapina del dicembre 2012, essendo stato ritenuto evidentemente irrilevante che l'autovettura di appoggio che doveva essere utilizzata nella nuova rapina in fase di preparazione fosse la stessa di quella non individuata utilizzata nella rapina già commessa con le stesse modalità e ad opera degli stessi protagonisti. Dalle esposte considerazioni discende che la sentenza censurata, con riferimento al capo 7, non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità della motivazione che alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato, poiché pone in adeguata connessione logica una serie di elementi di fatto correttamente apprezzati nella loro obiettività, né si tratta di una decisione manifestamente contraddittoria, essendo sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da errori nell'applicazione delle regole della logica. 3. Diversamente, con riferimento al delitto di ricettazione di cui al capo 8, si deve rilevare come il giudizio di responsabilità a carico di entrambi gli imputati sia stato basato su elementi privi della necessaria univoca forza dimostrativa. L'affermato utilizzo dello scooter Honda di colore bordeaux SH tg. DA69913 per la consumazione di detta rapina, trovato abbandonato tre giorni dopo la rapina in un luogo soltanto compatibile con il percorso utilizzato dai rapinatori, non appare sorretto da una motivazione logica e coerente alle limitate risultanze istruttorie evidenziate nelle sentenze di merito. Né possono essere tratti elementi di prova dalle intercettazioni, i cui esiti sono inutilizzabili per il reato di ricettazione per quanto già sopra rilevato, e ciò a prescindere dalla estrema genericità della descrizione del mezzo di trasporto emersa dalle intercettazioni (in cui si parla di uno "scooteroneg e dalla incerta riferibilità di detto mezzo alla rapina del dicembre 2012 piuttosto che a quella in corso di preparazione. La sola corrispondenza del colore, in assenza di altre indicazioni univoche, che non sono state individuate nel giudizio di merito, impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al predetto capo, non essendo stata provata la sussistenza del fatto contestato che presuppone l'accertamento dell'acquisizione del possesso del bene di provenienza delittuosa. 4. Gli ulteriori motivi di ricorso articolati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla rapina ascritta la capo 9 sono inammissibili perché manifestamente infondati e afferenti questioni in fatto. (62'7 Essi propongono deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito della sentenza da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità, non essendo la valutazione della testimonianza della persona offesa Dicintio minata da vizi logici o da travisamenti evidenti delle risultanze probatorie, ed in particolare dei filmati della videocamere del bar che attestano la presenza dei due rapinatori e l'inizio dell'aggressione poi proseguita all'esterno del locale e ricostruita, in modo logico e coerente, sulla base delle dichiarazioni rese dalla predetta persona offesa. Rispetto a tale capo, deve evidenziarsi che nel caso in esame i ricorrenti propongono, peraltro in via ipotetica e del tutto generica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, senza considerare che perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr..con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv, 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204). 5. Ugualmente inammissibile per genericità è il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e la recidiva. Sul punto è sufficiente rilevare che ai fini del bilanciamento delle circostanze di segno opposto, rilevano ovviamente tutti i precedenti penali, anche quelli relativi a fatti commessi successivamente a quello per cui si procede, essendo sufficiente anche una sola precedente condanna quale presupposto necessario per ravvisare la condizione soggettiva di recidivo, allorchè si tratti, come nel caso in esame, di recidiva semplice e non reiterata. È opportuno ricordare che nel determinare l'entità della pena si deve tener conto della capacità a delinquere del colpevole, desunta dai precedenti penali e giudiziari, e della condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al reato (art. 133 cod. pen.). Pertanto, qualunque sentenza di condanna, anche relativa ad un fatto successivo rispetto a quello in decisione, è idonea a qualificare la personalità e la pericolosità del soggetto, rivelandone la sua persistenza nel delitto.6. Manifestamente infondate oltre che generiche sono le censure articolate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla dedotta violazione del divieto di ne bis in idem con riferimento ai reati ascrittigli al capo 1 (artt. 81, cod. pen, e 73 co.1 d.P.R. n.309/90). Neppure si chiarisce come possa ravvisarsi l'identità dei fatti tra quelli emersi e ricostruiti sulla base delle intercettazioni dal febbraio 2013 al 27 maggio 2013, e l'unico episodio delittuoso riferito al rinvenimento della sostanza stupefacente oggetto del sequestro del 27 maggio 2013, per il quale il predetto imputato è stato giudicato con la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lodi in data 29 ottobre 2014. Totalmente inconsistenti sono anche le ulteriori censure dedotte con riferimento sempre al medesimo capo 1 sotto il profilo della denunciata violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., trattandosi — come evidenziato dalla Corte di merito - proprio delle ipotesi di reato per le quali le intercettazioni erano state autorizzate, non assumendo rilievo la diversa numerazione assegnata ai relativi procedimenti penali che ne sono poi derivati. Quanto, poi, alle ulteriori doglianze del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in merito all'accertamento della qualità e quantità delle sostanze stupefacenti ed alla loro destinazione allo spaccio, la mancanza di specificità del motivo risulta evidente dal mancato confronto con le risultanze probatorie, valorizzate nella sentenza di primo grado e richiamate dalla sentenza di appello, con riferimento alle valutazioni delle intercettazioni e delle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso imputato nell'interrogatorio assunto nel separato procedimento definito con la sentenza di patteggiamento ed acquisito agli atti del presente procedimento. 7. In conclusione, in accoglimento dei soli motivi di ricorso riferiti al capo 8, l'annullamento della sentenza deve essere disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e potendosi rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, attraverso l'eliminazione della frazione di pena irrogata per il predetto capo di imputazione, tenuto conto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena per il capo 8 era stata determinata in mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa, mentre per [OSCURATO:PERSONA] in mesi sei di reclusione ed euro 700 di multa. Conseguentemente, detraendo dette frazioni di pena dal computo complessivo della pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 28.400 di multa, irrogata a [OSCURATO:PERSONA], e della pena di anni quattro, mesi tre e 3.000 euro di multa, irrogata a [OSCURATO:PERSONA], la pena deve essere rideterminata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sette, mesi tre di reclusione ed euro 28.100 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 2.300 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo 8) perché il fatto non sussiste e per l'effetto ridetermina la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 2.300 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] anni sette, mesi tre di reclusi
Sentenza Cassazione n. 46962/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris