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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 luglio 2023

Cassazione n. 36188/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23950/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] I ROMA, -intimata- AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 1823/2015 depositata il 25/03/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sorretto da due motivi avverso la sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n.

RC0102044, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione imposte dovute a plusvalenze derivanti dalla cessione di un terreno edificabile.

L’Amministrazione resistente ha depositato foglio con richiesta di partecipare all’eventuale pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che in data 19 luglio 2023 il difensore del ricorrente ha depositato al p.c.t. dichiarazione con la quale comunica “la desistenza del ricorrente dall’intestato procedimento, avendo il medesimo aderito alla ‘c.d. rottamazione bis’ di cui al DL n. 148/2017, e ss.mm. adempiendo puntualmente ai singoli pagamenti di cui al rateizzo concesso con prot. doc. n. 09790201901286849720 - Agenzia Entrate Riscossione, come da odierno depositato”, allegando copia delle ricevute dei relativi pagamenti.

Sebbene l’Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. (la dichiarazione non risulta notificata alla controparte né comunicata all’Avvocatura), la dichiarazione di desistenza dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

"doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23950/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] I ROMA, -intimata- AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1823/2015 depositata il 25/03/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sorretto da due motivi avverso la sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. RC0102044, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione imposte dovute a plusvalenze derivanti dalla cessione di un terreno edificabile. L’Amministrazione resistente ha depositato foglio con richiesta di partecipare all’eventuale pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che in data 19 luglio 2023 il difensore del ricorrente ha depositato al p.c.t. dichiarazione con la quale comunica “la desistenza del ricorrente dall’intestato procedimento, avendo il medesimo aderito alla ‘c.d. rottamazione bis’ di cui al DL n. 148/2017, e ss.mm. adempiendo puntualmente ai singoli pagamenti di cui al rateizzo concesso con prot. doc. n. 09790201901286849720 - Agenzia Entrate Riscossione, come da odierno depositato”, allegando copia delle ricevute dei relativi pagamenti. Sebbene l’Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. (la dichiarazione non risulta notificata alla controparte né comunicata all’Avvocatura), la dichiarazione di desistenza dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019). Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018). P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del r