CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 44179/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Ibrahim, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 del Tribunale di Mantova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Mantova disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ibrahim in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, il quale ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale omesso di disporre l'espulsione dell'imputato, a pena espiata, ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 2. Questa Corte reputa di dover aderire all'indirizzo interpretativo, oramai sufficientemente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in materia di stupefacenti dall'art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere disposta con la sentenza che applichi una pena detentiva non superiore al limite di due anni, ipotesi in cui l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. non consente l'applicazione delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240 cod. pen.: ciò perché la previsione sostanziale di cui al suddetto art. 86 non può essere considerata norma speciale rispetto a quella contenuta all'art. 445 cod. proc. pen., avendo quest'ultima natura processuale (Sez. 6, Sentenza n. 17516 del 23/03/2018, Kotherja, Rv. 272905). Nel caso di specie all'imputato è stata applicata una pena detentiva finale di anni uno e mesi sei di reclusione, sicché con la sentenza di patteggiannento non poteva essere disposta l'applicazione di alcuna misura di sicurezza diversa dalla confisca. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore (-\ Il Presidente E col [OSCURATO:PERSONA] PetOzze