CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31591/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento senza rinvio per perenzione della misura cautelare;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Latina in difesa della estradanda, cheha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in premessa indicata, la Corte di appello di Roma harespinto la richiesta di revoca o, in subordine, di sostituzione con altra menoafflittiva, della misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in relazione al mandato di arresto a finiestradizionali emesso dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] emesso il 2 novembre 2022, in esecuzione del mandato interno del28 ottobre 2021, emesso per reati di associazione a delinquere, sequestroaggravato, estorsione aggravata, ostacolo alla libertà del commercio, terrorismo,traffico e vendita illegale di armi da fuoco, commessi in [OSCURATO:PERSONA] fino al 15luglio 2021.2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'estradanda, con atto dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo – in realtà plurimo -violazione di legge in relazione agli artt. 715, comma 6, e 700, commi 1 e 2, 696cod. proc. pen. nonché 16 e 12 della Convenzione europea di estradizione del 13dicembre 1957, in relazione all’art. 10 del [OSCURATO:PERSONA] di estradizione e di assistenzagiudiziaria in materia penale tra l’Italia e il [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto a Caracas il 23agosto del 1930.La Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia dellacustodia cautelare in carcere per mancata osservanza del termine di cuiall'articolo 715, comma 6, cod. proc. pen., non avendo le Autorità procedentitrasmesso la documentazione prevista dall'art. 700 cod. proc. pen. entro 40giorni decorrenti dalla data della comunicazione dell’avvenuto arresto ex art.715, comma 5, cod. proc. pen. indirizzata dal Ministro della giustizia.Nel provvedimento impugnato, i Giudici di appello hanno ritenuto cherispetto alla norma codicistica debba prevalere, in quanto norma speciale, l’art.10 del [OSCURATO:PERSONA] del 1930, che prevede la perenzione della misura al decorso deltremine di 100 giorni dalla data dell’arresto.Di contro, avrebbero dovuto considerare che le norme sovranazionali o itrattati bilaterali prevalgono sul diritto interno solo se garantiscono principi piùfavorevoli all’estradando e se garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali.Sul punto, e in ordine alla mancata trasmissione della documentazionenecessaria per l’estradizione, vi è carenza di motivazione nel provvedimentoimpugnato.La Corte di appello ha, infine, omesso di considerare che la ricorrente ècittadina portoghese, da tempo trasferitasi in Spagna, e ha diritto a circolareliberamente sul territorio dell’Unione europea.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si espongono.2. La Corte territoriale ha ritenuto operante, in tema di termini della misuracautelare correlata al procedimento estradizionale, la disciplina prevista dalTrattato di estradizione di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia eVenezuela, firmato a Caracas il 23 agosto 1930 e reso esecutivo con legge 17aprile 31, n. 517.[OSCURATO:PERSONA] è tuttora vigente e detta, all’art. 10, la disciplina regolativadell’arresto provvisorio e dei relativi termini nei casi di urgenza. Nel dettaglio,il comma 1 statuisce che:«1. In casi di urgenza si potrà concedere l'arresto provvisorio, semprechégli agenti diplomatici dello Stato richiedente offrano di presentare in tempodebito i documenti, in seguito a dichiarazione, anche telegrafica, della esistenzadi uno dei documenti indicati nell'articolo precedente»;i commi 3 e 4 statuiscono che:«3. L'arrestato sarà rimesso in libertà provvisoria se entro 100 giorni dalladata dell'arresto non siano pervenuti allo Stato richiesto la domanda e idocumenti di cui all'articolo precedente».«4. Il detto termine sarà di giorni 120 quando l'individuo da consegnare siasegnalato come delinquente pericoloso».La ratio giustificativa delle richiamate disposizioni poggia sul carattereintrinsecamente strumentale della cautela, dovendosi scongiurare il protrarsi sinedie di una misura limitativa della libertà personale, preordinata a dareesecuzione alla estradizione passiva, nel caso in cui la relativa procedura non sia3. Tento premesso, la motivazione adottata dalla Corte di merito in ordinealla prevalenza della autonoma disciplina in tema di termini di perenzione dellamisura cautela, stabilita dalla Convenzione bilaterale, rispetto alla disposizione dicui all’art. 715, comma 6, cod. proc. pen., è giuridicamente corretta.Essa riflette un principio generale dell’ordinamento interno, da valere neirapporti di cooperazione giudiziaria internazionale, sancito dall'art. 696, commi 2e 3 cod. proc. pen., per cui le norme interne si applicano in via residuale, neilimiti in cui non vi siano Convenzioni internazionali vigenti che regolinodiversamente la materia, le quali hanno carattere speciale.In senso difforme, non appare pertinente il riferimento della difesa allasentenza di questa Sesta Sezione, n. 27719 del 13/03/2019, Grassia, Rv.276222 - 01, la quale ha affermato che, in tema di estradizione per l'esterosecondo la normativa prevista dalla Convenzione europea di estradizione del 13dicembre 1957, la misura coercitiva provvisoriamente applicata ex art. 715 cod.proc. pen. deve essere revocata se, allo scadere del termine massimo diquaranta giorni decorrente dall'arresto, la domanda di estradizione, corredata daidocumenti giustificativi, non sia stata indirizzata dal Ministero della Giustizia delloStato richiedente al Ministero della Giustizia italiano, ovvero non sia statatrasmessa per via diplomatica, a nulla rilevando che nel medesimo termine nonsia intervenuta anche l'estradizione.[OSCURATO:PERSONA] pronuncia ha ribadito che – nella specie - «il regime convenzionaleprevale sulle norme del codice di procedura penale (art. 696 cod. proc. pen.)» eha fatto applicazione del principio di cui all’art. 16, comma 4, della Convenzioneeuropea di estradizione del 13 dicembre 1957, entrata in vigore per l'Italia il 4novembre 1963, la quale prevede che l'arresto provvisorio di un soggettoricercato in ambito internazionale potrà cessare se, entro 18 giorni dall'arresto,la Parte richiesta non sia stata investita della domanda di estradizione e deirelativi documenti, e che, in ogni caso, la durata dell'arresto non potrà superare40 giorni.In questa ottica, la previsione nello strumento pattizio di un terminediversamente modulato rispetto a quello codicistico – pari a 100 giorni invece di40 – va inquadrata in un contesto di mezzi tecnologici di comunicazionecertamente diversi; tuttavia, anche all’attualità, detto termine non risultairragionevole nei rapporti tra gli Stati contraenti, avuto riguardo al previstointervento di Autorità diverse dello Stato richiedente (l'Autorità giudiziaria equella diplomatica), e non è, comunque, oggettivamente sproporzionato.4. Sotto altro profilo, non assume rilevanza ostativa la condizione dicittadina europea della richiedente.In un precedente giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento allostesso titolo cautelare, questa Corte ha affermato che, in tema di estradizioneverso uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, ilprincipio espresso dalla sentenza della CGUE "Petruhhin" del 6 settembre 2016,C/182-15, secondo cui lo Stato membro, destinatario della richiesta, è tenuto ainformare lo Stato di cittadinanza del consegnando, onde consentire allo stessodi avanzare, a sua volta, richiesta di consegna con mandato di arresto europeo,in funzione dell'esercizio dell'azione penale in relazione al medesimo fatto, nontrova applicazione nella fase cautelare, ma solo in quella dedicata all'esame delmerito della richiesta estradizionale (Sez. 6, n. 18120 del 05/05/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv.290083 - 02).In quella pronuncia si è anche precisato come la libera circolazione di uncittadino dell'Unione europea (tanto più nell'ambito di operatività dell'Accordo diSchengen), deve trovare un ragionevole punto di equilibrio nel confronto con ilsoddisfacimento delle esigenze di giustizia volte alla repressione di reati.5. Ora, facendo applicazione, al caso in esame, della disciplina specialeprevista dal [OSCURATO:PERSONA] italo venezuelano, correttamente si è rilevato dalla Corteterritoriale che il termine di 100 giorni previsto dall'art. 10, essendo statol'arresto eseguito il 15 marzo 2026, non era decorso al momento dellaproposizione della istanza di revoca, né a quello della decisione della Corte diappello, venendo a scadere il 23 giugno 2026.Nondimeno – a quanto riferito dal difensore nell’udienza innanzi a questaCorte di cassazione – permane lo stato restrittivo della ricorrente.Occorre dunque verificare se ciò sia dipeso dalla operatività del più lungotermine di cui all’art. 10, comma 4, del [OSCURATO:PERSONA] – come la Corte di merito avràpotuto apprezzare al pervenimento della documentazione completa - in ragionedella pericolosità della persona richiesta, ovvero se, avendo avuto inizio inseparato procedimento la fase esecutiva della estradizione, il termine diconsegna sia stato oggetto di proroga a norma dell’art. 708 cod. proc. pen.6. Si impone, per conseguenza, l’annullamento della ordinanza impugnatacon rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, per le necessarieverifiche e per l’ adozione delle conseguenti determinazioni. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Roma.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]