Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 39467/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 novembre 2020 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del 15 aprile 2019 del Tribunale di Savona, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, era stato condannato - unitamente alle sanzioni accessorie - alla pena, con riconoscimento di attenuanti generiche e concessione dei doppi benefici, di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno d'imposta 2011.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato che la norma incriminatrice riguardava solamente l'occultamento e la distruzione delle scritture contabili, non la mera omissione nella loro tenuta.

Le scritture dovevano quindi esistere, e successivamente dovevano essere distrutte ovvero occultate.

In specie, tenuto conto che andava altresì provata l'impossibilità di ricostruzione del volume d'affari, in ogni caso le fatture erano state comunque recuperate, parte dalla Guardia di Finanza e parte dallo stesso imputato presso la clientela. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi, atteso che è stato dato atto della deposizione del funzionario verbalizzante e del riferito rintraccio, da parte di costui, di tredici fatture emesse dall'imputato e reperite presso la clientela dello stesso.

Laddove l'odierno ricorrente era stato in grado di produrre alcune fatture solamente in esito all'accertamento d'ufficio, e quattro anni dopo l'insorgenza del relativo obbligo.

Non poteva quindi trattarsi di mancata tenuta delle scritture, ma di vero e proprio occultamento della documentazione contabile esistente, con la conseguente impossibilità di ricostruzione del volume d'affari.

Infatti è nozione comune che, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante - come in specie - presso terzi o aliunde (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862; ad es.

Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365).

4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 17/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 novembre 2020 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del 15 aprile 2019 del Tribunale di Savona, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, era stato condannato - unitamente alle sanzioni accessorie - alla pena, con riconoscimento di attenuanti generiche e concessione dei doppi benefici, di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno d'imposta 2011. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato che la norma incriminatrice riguardava solamente l'occultamento e la distruzione delle scritture contabili, non la mera omissione nella loro tenuta. Le scritture dovevano quindi esistere, e successivamente dovevano essere distrutte ovvero occultate. In specie, tenuto conto che andava altresì provata l'impossibilità di ricostruzione del volume d'affari, in ogni caso le fatture erano state comunque recuperate, parte dalla Guardia di Finanza e parte dallo stesso imputato presso la clientela. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi, atteso che è stato dato atto della deposizione del funzionario verbalizzante e del riferito rintraccio, da parte di costui, di tredici fatture emesse dall'imputato e reperite presso la clientela dello stesso. Laddove l'odierno ricorrente era stato in grado di produrre alcune fatture solamente in esito all'accertamento d'ufficio, e quattro anni dopo l'insorgenza del relativo obbligo. Non poteva quindi trattarsi di mancata tenuta delle scritture, ma di vero e proprio occultamento della documentazione contabile esistente, con la conseguente impossibilità di ricostruzione del volume d'affari. Infatti è nozione comune che, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante - come in specie - presso terzi o aliunde (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862; ad es. Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365). 4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39467/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris