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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43756/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso, e per le conseguenti statuizioni anche in ordine alle spese del giudizio; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione formulata da RIMMEL [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al periodo di detenzione cautelare (in carcere e poi in regime di arresti domiciliari) nel processo a suo carico per il delitto di detenzione di cocaina in concorso con SIMONELLI Alessandro.

In accoglimento del ricorso per cassazione proposto dalla RIMMEL, tale ordinanza veniva annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con la sentenza n. 26300 del 10/05/2023.

In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Roma ha nuovamente rigettato, con l'ordinanza in epigrafe, la domanda di riparazione proposta dalla RIMMEL.

2. Anche avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione la RIMMEL, deducendo:

2.1. Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale reiterato l'errore già censurato dalla sentenza rescindente, avendo valorizzato circostanze non provate quali la sua titolarità e gestione del bar e la sua consapevolezza della presenza della cocaina nel secchio della spazzatura, nonché altre circostanze inidonee allo scopo quali l'aver aperto la porta all'acquirente della sostanza, e l'aver palesato nervosismo all'arrivo degli operanti: trattandosi di condotte del tutto fisiologiche in un rapporto di convivenza, senza che da ciò possa trarsi con certezza la prova dei traffici illeciti dell'altra persona.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta incidenza della condotta della RIMMEL sulla decisione di sottoporla a custodia cautelare: non potendo la frequentazione del SIMONELLI considerarsi idonea a palesare una connivenza rispetto ai traffici illeciti di quest'ultimo.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, escludendo che la Corte avesse violato i parametri propri del giudizio di rinvio, ed osservando che vi era adeguata motivazione in ordine a tutti i profili posti a base del rigetto della richiesta (presenza della RIMMEL sul luogo dell'accertamento del reato, avendo anzi ella aperto la porta all'acquirente; tentativo di difendere il SIMONELLI, nella consapevolezza della presenza della droga; sussistenza di altre indagini per altra analoga imputazione; assenza di spiegazioni sulla presenza della cocaina; nervosismo palesato durante le operazioni di polizia).

In definitiva, risultava provato il presupposto ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione, costituito da una frequentazione di una persona nella consapevolezza dell'illiceità della condotta tenuta da quest'ultima.

4. Con memoria ritualmente trasmessa, l'Avvocatura dello Stato insiste per una declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso, alla luce della compiuta motivazione resa dalla Corte territoriale.

5. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore della ricorrente replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Deve invero convenirsi con il Procuratore Generale in ordine al fatto che la precedente ordinanza di rigetto della domanda di riparazione era stata annullata non già a causa di criticità rilevate all'interno del percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, bensì a causa della mancanza di adeguate precisazioni in ordine all'individuazione delle condotte, ritenute gravemente imprudenti, tenute dalla RIMMEL: condotte idonee a provocare l'adozione della misura cautelare nei suoi confronti per la codetenzione della cocaina con il coimputato e compagno SIMONELLI, pur se la sua posizione doveva essere ricondotta ad una mera connivenza (ricostruzione "adombrata" nell'ordinanza in questione, ma pienamente accolta nel giudizio di merito: cfr. il § 2 della sentenza rescindente.

In effetti, nella sentenza di assoluzione della RIMMEL, il giudice di appello ritenne che quest'ultima avesse cogestito il bar unitamente al SIMONELLI, osservando peraltro "che il solo fatto che ella potesse essere a conoscenza" della presenza della cocaina nel cestino presso il bar - che all'arrivo del "cliente" GUGLIOTTA era chiuso, con la serranda semiabbassata - poteva qualificare la sua condotta, al più, in termini di mera connivenza: cfr. pag. 1 e 2 sent. 17/10/2019).

Altrettanto persuasiva risulta poi la prospettazione del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che il giudice di rinvio - lungi dall'aver reiterato lo stesso vizio motivazionale rilevato nella sentenza di annullamento, come sostenuto dalla difesa - ha adeguatamente colmato le lacune evidenziate nella sentenza rescindente.

La Corte territoriale, infatti, non si è certo limitata a valorizzare la presenza della RIMMEL nel bar all'ingresso degli operanti, né il suo nervosismo per la situazione (stato d'animo che, in effetti, ben potrebbe spiegarsi in astratto con una "fisiologica" preoccupazione per le sorti del SIMONELLI, cui la RIMMEL era legata da una relazione affettiva).

In realtà, il giudice del rinvio ha fatto riferimento ad alcune specifiche circostanze di decisiva rilevanza ai fini che qui interessano, desunte dal verbale d'arresto in termini non contestati dalla difesa: il fatto che fu proprio la RIMMEL ad aprire la porta del bar al soggetto recatosi ad acquistare la sostanza, trovato poi dagli operanti in possesso di cucchiaino e bilancino di precisione (cfr. pagg. 1 e 3 dell'ordinanza); il fatto che la RIMMEL, in quel contesto, tentò di difendere il compagno mostrandosi a conoscenza della cocaina rinvenuta in un cestino posto nel cortile privato in uso al bar, ma senza dare spiegazione alcuna circa la presenza della droga (pagg. 3 e 4); la piena consapevolezza, in capo alla odierna ricorrente, del contesto criminoso in cui ella si trovava con il SIMONELLI, desumibile anche dall'ulteriore procedimento pendente a loro carico, sempre per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e sempre per fatti accaduti all'interno del medesimo esercizio pubblico (cfr. pag. 4, cit.).Si tratta di circostanze del tutto convergenti nel delineare la figura della RIMMEL come quella di una possibile concorrente nella detenzione della droga, e quindi ampiamente idonee a far ritenere applicabile, nella fattispecie in esame, il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità» (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 - 01).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La RIMMEL deve essere inoltre condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dal Ministero dell'economia e finanze, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato: spese che si liquidano in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna inoltre la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Ministero dell'economia e finanze rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che liquida in Euro 1.500,00 oltr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso, e per le conseguenti statuizioni anche in ordine alle spese del giudizio; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione formulata da RIMMEL [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al periodo di detenzione cautelare (in carcere e poi in regime di arresti domiciliari) nel processo a suo carico per il delitto di detenzione di cocaina in concorso con SIMONELLI Alessandro. In accoglimento del ricorso per cassazione proposto dalla RIMMEL, tale ordinanza veniva annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con la sentenza n. 26300 del 10/05/2023. In sede di rinvio, la Corte d'Appello di Roma ha nuovamente rigettato, con l'ordinanza in epigrafe, la domanda di riparazione proposta dalla RIMMEL. 2. Anche avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione la RIMMEL, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale reiterato l'errore già censurato dalla sentenza rescindente, avendo valorizzato circostanze non provate quali la sua titolarità e gestione del bar e la sua consapevolezza della presenza della cocaina nel secchio della spazzatura, nonché altre circostanze inidonee allo scopo quali l'aver aperto la porta all'acquirente della sostanza, e l'aver palesato nervosismo all'arrivo degli operanti: trattandosi di condotte del tutto fisiologiche in un rapporto di convivenza, senza che da ciò possa trarsi con certezza la prova dei traffici illeciti dell'altra persona. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta incidenza della condotta della RIMMEL sulla decisione di sottoporla a custodia cautelare: non potendo la frequentazione del SIMONELLI considerarsi idonea a palesare una connivenza rispetto ai traffici illeciti di quest'ultimo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, escludendo che la Corte avesse violato i parametri propri del giudizio di rinvio, ed osservando che vi era adeguata motivazione in ordine a tutti i profili posti a base del rigetto della richiesta (presenza della RIMMEL sul luogo dell'accertamento del reato, avendo anzi ella aperto la porta all'acquirente; tentativo di difendere il SIMONELLI, nella consapevolezza della presenza della droga; sussistenza di altre indagini per altra analoga imputazione; assenza di spiegazioni sulla presenza della cocaina; nervosismo palesato durante le operazioni di polizia). In definitiva, risultava provato il presupposto ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione, costituito da una frequentazione di una persona nella consapevolezza dell'illiceità della condotta tenuta da quest'ultima. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, l'Avvocatura dello Stato insiste per una declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso, alla luce della compiuta motivazione resa dalla Corte territoriale. 5. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore della ricorrente replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Deve invero convenirsi con il Procuratore Generale in ordine al fatto che la precedente ordinanza di rigetto della domanda di riparazione era stata annullata non già a causa di criticità rilevate all'interno del percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, bensì a causa della mancanza di adeguate precisazioni in ordine all'individuazione delle condotte, ritenute gravemente imprudenti, tenute dalla RIMMEL: condotte idonee a provocare l'adozione della misura cautelare nei suoi confronti per la codetenzione della cocaina con il coimputato e compagno SIMONELLI, pur se la sua posizione doveva essere ricondotta ad una mera connivenza (ricostruzione "adombrata" nell'ordinanza in questione, ma pienamente accolta nel giudizio di merito: cfr. il § 2 della sentenza rescindente. In effetti, nella sentenza di assoluzione della RIMMEL, il giudice di appello ritenne che quest'ultima avesse cogestito il bar unitamente al SIMONELLI, osservando peraltro "che il solo fatto che ella potesse essere a conoscenza" della presenza della cocaina nel cestino presso il bar - che all'arrivo del "cliente" GUGLIOTTA era chiuso, con la serranda semiabbassata - poteva qualificare la sua condotta, al più, in termini di mera connivenza: cfr. pag. 1 e 2 sent. 17/10/2019). Altrettanto persuasiva risulta poi la prospettazione del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che il giudice di rinvio - lungi dall'aver reiterato lo stesso vizio motivazionale rilevato nella sentenza di annullamento, come sostenuto dalla difesa - ha adeguatamente colmato le lacune evidenziate nella sentenza rescindente. La Corte territoriale, infatti, non si è certo limitata a valorizzare la presenza della RIMMEL nel bar all'ingresso degli operanti, né il suo nervosismo per la situazione (stato d'animo che, in effetti, ben potrebbe spiegarsi in astratto con una "fisiologica" preoccupazione per le sorti del SIMONELLI, cui la RIMMEL era legata da una relazione affettiva). In realtà, il giudice del rinvio ha fatto riferimento ad alcune specifiche circostanze di decisiva rilevanza ai fini che qui interessano, desunte dal verbale d'arresto in termini non contestati dalla difesa: il fatto che fu proprio la RIMMEL ad aprire la porta del bar al soggetto recatosi ad acquistare la sostanza, trovato poi dagli operanti in possesso di cucchiaino e bilancino di precisione (cfr. pagg. 1 e 3 dell'ordinanza); il fatto che la RIMMEL, in quel contesto, tentò di difendere il compagno mostrandosi a conoscenza della cocaina rinvenuta in un cestino posto nel cortile privato in uso al bar, ma senza dare spiegazione alcuna circa la presenza della droga (pagg. 3 e 4); la piena consapevolezza, in capo alla odierna ricorrente, del contesto criminoso in cui ella si trovava con il SIMONELLI, desumibile anche dall'ulteriore procedimento pendente a loro carico, sempre per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e sempre per fatti accaduti all'interno del medesimo esercizio pubblico (cfr. pag. 4, cit.).Si tratta di circostanze del tutto convergenti nel delineare la figura della RIMMEL come quella di una possibile concorrente nella detenzione della droga, e quindi ampiamente idonee a far ritenere applicabile, nella fattispecie in esame, il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità» (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 - 01). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. La RIMMEL deve essere inoltre condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dal Ministero dell'economia e finanze, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato: spese che si liquidano in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Ministero dell'economia e finanze rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che liquida in Euro 1.500,00 oltr
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