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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 25625/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità-, ribadito l'istituzione della contabilità e il conseguente occultamento, desunto dal fatto che alcune fatture rilasciate dalla ditta dell'imputato erano state trovate presso terzi, in ciò facendo corretta applicazione del principio - con il quale il ricorrente omette di confrontarsi - secondo cui, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862-01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità-, ribadito l'istituzione della contabilità e il conseguente occultamento, desunto dal fatto che alcune fatture rilasciate dalla ditta dell'imputato erano state trovate presso terzi, in ciò facendo corretta applicazione del principio - con il quale il ricorrente omette di confrontarsi - secondo cui, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862-01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 25625/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris