CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Aosta ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Giudice di pace di Aosta del 19 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di percosse e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato, che si duole della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sono inammissibili poiché ai sensi dell'art. 39-bis cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08