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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15569/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Marciano avverso la sentenza' della Corte d'Appello di Bologna di conferma della condanna dell'imputato per il delitto di furto aggravato e furto semplice, quest'ultimo a seguito di riqualificazione.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in riferimento al diniego della libertà controllata, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già adeguatamente ritenute inidonee a fondare l'applicazione della misura alternativa.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

3.1. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Marciano avverso la sentenza' della Corte d'Appello di Bologna di conferma della condanna dell'imputato per il delitto di furto aggravato e furto semplice, quest'ultimo a seguito di riqualificazione. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in riferimento al diniego della libertà controllata, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già adeguatamente ritenute inidonee a fondare l'applicazione della misura alternativa. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 3.1. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 febbraio 2
Sentenza Cassazione n. 15569/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris