CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 08111/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, emessa in data 11/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale _zerEttiale [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alle conclusioni già rassegnate ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione; udito il difensore di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto confermava la sentenza del Tribunale di Taranto in composizione monocratica emessa in data 19/11/2020, che aveva condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni ne confronti della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., in Taranto, nel marzo/aprile 2013. 2. In data 11/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 157, 159 cod. pen., 83 d.l. 18/2020, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, in quanto non può essere calcolato, ai fini della sospensione della prescrizione, anche per pacifica giurisprudenza di legittimità, il rinvio concesso, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sino all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pari a giorni 238, su istanza della difesa della parte civile, come risulta dal verbale di udienza allegato al ricorso; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 595 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza della diffamazione, atteso che la prassi di dimettersi dalla carica sindacale a seguito di promozione aziendale è pacificamente vera, per cui del tutto incongrua è la citazione della giurisprudenza di legittimità operata dalla Corte territoriale, e la stessa frase incriminata risulta esercizio del legittimo diritto di critica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto. Senza alcun dubbio fondato è il primo motivo di ricorso, in quanto il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, cosa che non risulta essersi verificata nel caso in esame (Sez. 3, n. 45126 del 22/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282219). Ne discende che la sospensione della prescrizione, dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non vada affatto calcolata, per cui il reato risulta prescritto alla data del 31/08/2021, prima della pronuncia della sentenza impugnata, considerando, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette mesi sei, cui va aggiunto un periodo di sospensione dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per astensione dei difensori. Ciò nondimeno, la costituzione di parte civile impone l'esame anche del secondo motivo di ricorso, che risulta parimenti fondato. Incontestata risulta - dalla motivazione delle sentenze di merito - la circostanza che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], dipendet di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e rappresentante sindacale unitaria, fosse stata promossa, per meriti lavorativi, a quadro di primo livello, il che aveva comportato, per consuetudine aziendale, le sue dimissioni dalla carica sindacale. In tale contesto il Manfuso, segretario provinciale della S.L.P. CISL, diffondendo un comunicato nell'ambito della predetta organizzazione sindacale, aveva - come si evince dal capo di imputazione - asserito come fosse discutibile che la rappresentante sindacale avesse deciso di presentare le dimissioni "in cambio" di una promozione aziendale, essendo altresì discutibile che non fosse stata ancora sostituita in danno dei lavoratori; con un successivo post sul proprio profilo Facebook, inoltre, il Manfuso, aveva diffuso il seguente commento: "Gennaio 2013: nasce un RSU, votato dai lavoratori, nominato coordinatore della propria sigla sindacale, grande voglia di fare, grandi parole, grandi promesse, mai mi dimetterò, mai mi piegherò all'azienda, spacco di qua, spacco di là ..... aprile 2013: lo stesso RSU si dimette in cambio di una promozione...." La motivazione della sentenza impugnata si fonda sull'assunto che l'uso, per ben due volte, del termine "in cambio", evidenziasse il mercimonio della carica sindacale ricoperta, svenduta o scambiata dalla persona offesa in funzione della promozione. Osserva il Collegio che l'uso della locuzione "in cambio" dà conto, senza alcun dubbio, dell'avvicendamento nelle cariche e della sostituzione nei ruoli ricoperti dalla persona offesa, dapprima come rappresentante sindacale e, quindi, come dirigente aziendale, tanto è vero che il primo comunicato del Manfuso aveva posto l'accento sulla opinabilità della prassi aziendale di presentare le dimissioni "in cambio" della promozione, affermando come non solo fosse discutibile tale prassi, ma anche la circostanza che la dirigente non fosse stata ancora sostituita nella carica sindacale, in danno dei lavoratori. Tale affermazione, nella misura in cui si riferisce ad una prassi sindacale - circostanza mai contestata - rende evidente come non possa, secondo un evidente criterio logico, evocare un mercimonio - come affermato dalla sentenza impugnata - posto che proprio la sussistenza di una tale prassi sarebbe configgente con il sospetto di mercimonio; se, al contrario, ci si fosse trovati in presenza di una prassi di segno opposto e, quindi, di una condotta del tutto opposta alla prassi consolidata, l'uso della locuzione "in cambio" avrebbe, del tutto ragionevolmente, potuto evocare l'allusione ad un mercimonio.Non vi è alcun dubbio, infatti, che la locuzione "in cambio", nel suo significato letterale e nell'ampia prassi linguistica in cui viene utilizzata, costituisca sinonimo di avvicendamento, scambio, sostituzione, indicando la funzione di rimpiazzare o sostituire qualcuno o qualcosa; non vi è dubbio, parimenti, che tale espressione possa evocare anche un mercimonio, come sottolineato dalla Corte di merito, ma proprio l'uso polisemico della locuzione avrebbe imposto, sul punto, un maggiore approfondimento da parte dei giudici di merito, attraverso una più approfondita contestualizzazione della vicenda, alla luce dei canoni ermeneutici declinati da questa Corte. Premesso che, come noto, in tema di diffamazione rientra nella sfera del giudizio di legittimità la valutazione dell'offensività della frase ritenuta lesiva (Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 12/01/2006, Travaglio, Rv. 233749), nel caso in esame va, necessariamente, contestualizzato il legittimo esercizio del diritto di critica, di cui l'imputato è titolare, alla luce della valutazione circa la continenza delle espressioni utilizzate. In particolare, quindi, l'esercizio del diritto di critica va riferito all'ambiente sindacale in cui esso era legittimamente esercitato dal Manfuso - nella sua qualità di segretario provinciale della sigla sindacale in riferimento ad una rappresentante della sigla medesima -, potendo esso, come altrettanto pacificamente ritenuto da questa Corte, sicuramente esplicitare un giudizio negativo riferito a specifiche vicende, attraverso l'uso di termini anche offensivi, purché non trasmodanti in gratuita ed ingiustificata aggressione (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279133). Evidente, quindi, come la descritta contestualizzazione focalizzi la disapprovazione del Manfuso su una prassi - ossia quella di determinare la dismissione della carica sindacale a seguito di una promozione aziendale - a cui la persona offesa si era adeguata, nonostante i propositi dalla stessa manifestati al momento della nomina a rappresentante sindacale. Proprio la sussistenza di tale prassi, pertanto, deve portare ad escludere l'evocazione di un mercimonio, nel caso in esame, nonostante la ripetizione della locuzione "in cambio". La portata diffamatoria di una frase, si ribadisce, deve essere valutata a prescindere da scorciatoie congetturali: il giudice di merito deve ancorare l'esegesi allo specifico contesto in cui le frasi sono state pronunciate, declinando la propria opzione semantica in maniera logica, che tenga conto di tutte le specifiche circostanze della vicenda, alla luce delle quali dimostrare la ragione che ha orientato la scelta del decidente per una piuttosto che un'altra significazione della locuzione utilizzata. Tale motivazione manca del tutto nella sentenza impugnata, che si è limitata apoditticamente ad optare per una implicazione della locuzione "in cambio" riferendola ad un mercimonio, quest'ultimo per nulla evocato dal complessivo contenuto delle comunicazioni diffuse dal Manfuso. In ultima analisi, quindi, la pronuncia impugnata è fondata sulla mera ripetizione della detta locuzione in due diversi comunicati, entrambi inseriti nel medesimo contesto di critica sindacale rivolta, principalmente, ad una prassi reiterata dalla condotta della persona offesa, la critica alla quale, quindi, appare focalizzata sull'aver aderito a tale prassi. In tal senso, ritiene il Collegio che non possa essere ravvisata la fattispecie di diffamazione, non evidenziando la condotta incriminata né un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui né un dileggio o disprezzo personale, ma un legittimo esercizio del diritto di critica. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, con conseguente revoca della statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reat