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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28592/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]~ [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/Mitre le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale di revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., con sentenza del 30 ottobre 2015, irrevocabile il 18 novembre 2015, ritenendo non applicabile l'art. 168, terzo comma, cod. pen., sul presupposto del consolidamento del beneficio, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative non documentalmente note, in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina ex art. 167 cod. pen. l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena.

2. Avverso detta ordinanza il Procuratore presso il Tribunale di Cagliari propone ricorso per cassazione.

Evidenzia che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe correttamente applicato il disposto di cui all'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., avendo [OSCURATO:PERSONA], successivamente al passaggio in giudicato della sentenza indicata al n. 1 del casellario giudiziale, avvenuto il 18 novembre 2015, commesso il 30 luglio 2019, e quindi nel quinquennio, un altro delitto, di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. per il quale è stato condannato con decreto penale (indicato al n. 2 di detto casellario) alla pena di giorni 15 di reclusione, sostituita con la pena di euro 1.125 di multa.

Rileva che la richiesta di revoca avrebbe dovuto essere accolta ricorrendo un'ipotesi di revoca obbligatoria e che erroneamente il Giudice dell'esecuzione ha fatto riferimento alla sola sentenza del 23 luglio 2024, di cui al n. 3 del casellario giudiziale, del tutto inconferente rispetto alla richiesta di revoca, e ha omesso di valutare la condanna di cui al n. 2 dello stesso casellario.

Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Presenta memoria la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto del ricorso del Pm, rilevando che correttamente non è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, essendo trascorso quasi un decennio tra il delitto di cui alla sentenza sub 1) del casellario e quello di cui alla sentenza sub 3) e, quindi, essendo superato il quinquennio dalla sentenza irrevocabile del 18 novembre 2015. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Invero, sebbene sia erronea la motivazione laddove fa riferimento alla distanza temporale tra i fatti non considerando il delitto commesso nel quinquennio, l'impugnazione non tiene conto della circostanza che il decreto penale del G.i.p. del Tribunale di Cagliari in data 26 giugno 2020, irrevocabile il 22 marzo 2023, pronunciato in relazione a delitto di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., commesso il 30 luglio 2019, e quindi nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza con cui risulta essere stata concessa la sospensione condizionale della pena, condannava alla pena di giorni 15 di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria; e che, pertanto, considerata la sostituzione, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen.

Invero, la condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (si veda, ex plurimis, Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162).

Chiaro è difatti il tenore dell'art. 57 (e precisamente del comma 3 prima della riforma Cartabia, ora comma 2), secondo cui la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva; mentre l'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. prevede la revoca della sospensione condizionale se, per il delitto successivo, venga inflitta una pena detentiva.

P.Q.M.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPrima [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Depositata inpanpelleria oggi Così deciso in Roma, il 6 maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]~ [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/Mitre le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale di revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., con sentenza del 30 ottobre 2015, irrevocabile il 18 novembre 2015, ritenendo non applicabile l'art. 168, terzo comma, cod. pen., sul presupposto del consolidamento del beneficio, concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. per l'esistenza di cause ostative non documentalmente note, in ragione del decorso del termine e dell'avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina ex art. 167 cod. pen. l'estinzione del reato e non ha luogo l'esecuzione della pena. 2. Avverso detta ordinanza il Procuratore presso il Tribunale di Cagliari propone ricorso per cassazione. Evidenzia che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe correttamente applicato il disposto di cui all'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., avendo [OSCURATO:PERSONA], successivamente al passaggio in giudicato della sentenza indicata al n. 1 del casellario giudiziale, avvenuto il 18 novembre 2015, commesso il 30 luglio 2019, e quindi nel quinquennio, un altro delitto, di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. per il quale è stato condannato con decreto penale (indicato al n. 2 di detto casellario) alla pena di giorni 15 di reclusione, sostituita con la pena di euro 1.125 di multa. Rileva che la richiesta di revoca avrebbe dovuto essere accolta ricorrendo un'ipotesi di revoca obbligatoria e che erroneamente il Giudice dell'esecuzione ha fatto riferimento alla sola sentenza del 23 luglio 2024, di cui al n. 3 del casellario giudiziale, del tutto inconferente rispetto alla richiesta di revoca, e ha omesso di valutare la condanna di cui al n. 2 dello stesso casellario. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Presenta memoria la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto del ricorso del Pm, rilevando che correttamente non è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, essendo trascorso quasi un decennio tra il delitto di cui alla sentenza sub 1) del casellario e quello di cui alla sentenza sub 3) e, quindi, essendo superato il quinquennio dalla sentenza irrevocabile del 18 novembre 2015. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Invero, sebbene sia erronea la motivazione laddove fa riferimento alla distanza temporale tra i fatti non considerando il delitto commesso nel quinquennio, l'impugnazione non tiene conto della circostanza che il decreto penale del G.i.p. del Tribunale di Cagliari in data 26 giugno 2020, irrevocabile il 22 marzo 2023, pronunciato in relazione a delitto di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., commesso il 30 luglio 2019, e quindi nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza con cui risulta essere stata concessa la sospensione condizionale della pena, condannava alla pena di giorni 15 di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria; e che, pertanto, considerata la sostituzione, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. Invero, la condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (si veda, ex plurimis, Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162). Chiaro è difatti il tenore dell'art. 57 (e precisamente del comma 3 prima della riforma Cartabia, ora comma 2), secondo cui la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva; mentre l'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. prevede la revoca della sospensione condizionale se, per il delitto successivo, venga inflitta una pena detentiva. P.Q.M. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPrima [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Depositata inpanpelleria oggi Così deciso in Roma, il 6 maggio 202
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