CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12356/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9639-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5100/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 09639 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Premesso e considerato che: 1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014 come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91 conv. dalla I. 3 agosto 2017, n.123, per la cassazione della sentenza in epigrafe; 2. l'Agenzia sostiene che la CTR della Sicilia abbia ritenuto alle istanze di rimborso ex art.9, comma 17, della I. n.289 del 2002, soggette a giudizio -come l'istanza a suo tempo presentata dall'odierno intimato [OSCURATO:PERSONA]-, non applicabile la limitazione stabilita dal citato art. 16 octies; 3. in realtà la CTR, ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha affermato che "lo ius superveniens di cui all'art. 16 octies della 1.123 del 2017, non incide per nulla sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti della risorse stanziate sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle Entrate in fase esecutiva e di ottemperanza (cfr. Cass. Sez. 6-5, n.9808 del 2018; Sez. 6-5-n.9785 del 2018; Cass. sez 6-5, n.9784 del 2018). Ciò non senza considerare che costituisce jus receputm il principio secondo cui, in mancanza di disposizioni transitorie, l'introduzione con legge sopravvenuta di una diverso procedimento amministrativo di rimborso non incide sui giudizi in corso (Cass. Sez. 5, 24/04/2015)"; 4. il ricorso è inammissibile perché non coglie la ratio della decisione impugnata ed è quindi privo di interesse (art.100 c.p.c.). La CTR era chiamata a decidere -come si evince dalla prima pagina della sentenza impugnata- se il contribuente avesse o non avesse diritto al rimborso del 90% delle irpef degli anni 1990, 1991 e 1992, per il quale aveva fatto richiesta incontrando il diniego dell'Amministrazione motivato su ciò il rimborso sarebbe stato chiesto tardivamente, che il rimborso non sarebbe spettato al contribuente -soggetto passivo d'imposta- bensì al sostituto d'imposta e che il rimborso non sarebbe spettato avendo il contribuente pagato senza prima aver fatto istanza di sospensione del pagamento. La CTR ha deciso sull'oggetto della controversia riconoscendo al contribuente il diritto al rimborso. Qui si esaurisce la ratio della decisione. E' solo aggiuntiva rispetto alla ratio, l'affermazione secondo cui i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla citata norma sopravvenuta, di cui all'art.16 octies della L. 123 del 2017, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi essi non come parte del thema decidendum ma come un posterius rispetto alla decisione sulla sussistenza del titolo medesimo ("lo jus superveniens di cui all'art.16 octies della L. 123 del 2017 non incide per nulla" sulla questione del diritto al rimborso, operando i limiti delle risorse stanziate solo in fase esecutiva e/o di ottemperanza"). Per inciso di nota che questa affermazione aggiuntiva è conforme alle pronunce correttamente citate dalla CTR ("Cass. Sez. 6-5, n.9808 del 2018; Sez. 6-5- n.9785 del 2018; Cass. sez 6-5, n.9784 del 2018") e ad altre, sia precedenti (v. Cass. Sez. 6-5-n.6213 del 2018) che successive (v. Cass. Sez. 6-5 4570 del 2020) a quelle citate. Identiche considerazioni valgono quanto alla affermazione ulteriormente aggiuntiva rispetto all'oggetto specifico su cui la CTR ha deciso, in base alla quale la modifica normativa inerente i limiti quantitativi del diritto al rimborso, "in mancanza di disposizioni transitorie ... non incide sui giudizi in corso". Per inciso anche tale ultima affermazione è in linea oltre che con l'ordinanza citata dalla CTR (Cass. Sez.. 6 - 5, 8373/2015) con, tra altre, Cass. Sez. 6-5 n.4570/2020 e Sez. 6- 5, n.28108 de/ 14/10/2021 ("In tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata"); 3. non avendo l'intimato spiegato difese, non deve provvedersi sulle spese processuali, né si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 rebbraio 2022, svolta con modalità da remoto. I