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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 maggio 2021

Cassazione n. 02312/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/08/1989 avverso la sentenza del 11/05/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostitulo—Proturatore [OSCURATO:PERSONA] D'A O e ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 11 maggio 2021, il Tribunale di Brescia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza innanzi alla Corte d'appello di Brescia, invocando l'assoluzione del proprio assistito dal reato di guida in stato di ebbrezza per non avere commesso il fatto.

La Corte d'appello, qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ha qui trasmesso gli atti per competenza.

Il fascicolo, assegnato originariamente alla Sezione Settima di questo Ufficio (in sede di spoglio si era rilevato come il difensore dell'imputato non fosse iscritto all'albo dei difensori cassazionisti), è stato trasmesso alla Sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza.

Il P.G. presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore ha presentato motivi nuovi.

Oltre a riportarsi alle ragioni dell'impugnazione, rappresenta come il profilo d'inammissibilità rilevato in sede di spoglio del ricorso non fosse conferente.

Invero, avendo egli proposto appello avverso la sentenza di primo grado era abilitato a patrocinare l'assistito innanzi all'autorità giudiziaria adita.

2. L'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore deve essere qualificata come appello e gli atti devono essere trasmessi per competenza alla Corte di appello di Brescia perché provveda alla celebrazione del giudizio.

Diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento di trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione (ordinanza del 12/11/2021), la pronuncia del Tribunale non è inquadrabile entro lo schema di una sentenza predibattimentale, inappellabile ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. Ed invero la pronuncia di proscioglimento è stata resa in dibattimento dopo la costituzione delle parti; sebbene non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento la difesa ha prestato consenso all'acquisi2:ione al fascicolo processuale di tutti gli atti ed il giudice è pervenuto alla decisione dopo che le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni.

Proprio sul tema che interessa, in un caso assimilabile al presente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente stabilito che "la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge (così Sez.

U, ordinanza n. 3512 del 28/10/2021, dep. 31/01/2022, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 282473 - 01).

In motivazione, la Corte ha precisato che la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen., nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata.

Nella giurisprudenza di legittimità si riscontravano due orientamenti, richiamati nella ordinanza del Supremo consesso.

Secondo un primo orientamento la sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento deve considerarsi come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello.

In tal senso si sono pronunciate (e sono state richiamate in sentenza) Sez. 2, n. 32449 del 18/9/2020, Manca, Rv. 280065; Sez. 5, n. 14690 del 21/02/2020, Gloria, Rv. 279077; Sez. 2, n. 673 del 23/10/2019, dep. 2020, Corigliano, Rv. 278224; Sez. 2, n. 2153 del 16/12/2016, dep.2017, Vicario, Rv. 269002; Sez. 2, n. 51513 del 4/12/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258075; Sez.1, n.48124 del 3/12/2008, Piscitello, Rv. 242486; Sez. 4, n. 48310 del 28/11/2008, Pensalfini, Rv. 242394; Sez. 2, n. 48340 del 17/11/2004, Carducci, Rv. 230535; Sez. 1, n. 25121 del 15/04/2003, Morrone, Rv. 224695).

Secondo altro orientamento la natura di sentenze predibattimentali va riconosciuta anche a quelle pronunciate in pubblica udienza dopo la regolare costituzione delle parti ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Nel risolvere il contrasto, le Sezioni Unite hanno aderito al primo orientamento.

E' stato posto in evidenza come il codice di procedura penale abbia mantenuto distinti gli atti preliminari al dibattimento (disciplinati dagli artt.465 - 469 cod. proc. pen.) da quelli introduttivi (artt. 484 - 495 cod. proc. pen.).

Nei primi rientrano gli atti di natura organizzativa propedeutici al dibattimento, la disciplina delle prove non rinviabili e la sentenza anticipata di proscioglimento.

Nei secondi le attività cha assolvono alla funzione di assicurare la regolare introduzione del dibattimento da svolgersi proprio nell'udienza dedicata alla celebrazione dello stesso.

Le Sezioni Unite non hanno condiviso la tesi "estensiva" secondo cui le attività predibattimentali si protraggono fino al momento disciplinato dall'art.492 cod. proc. pen. che segna l'effettivo inizio della fase dibattimentale.

Le principali ragioni poste a fondamento della decisione prendono le mosse proprio dalla netta separazione prevista dal legislatore degli atti preliminari da quelli introduttivi, contrariamente a quanto sostenuto dalla tesi non condivisa secondo cui, invece, il "predibattimento" sarebbe costituito da tutto ciò che precede la dichiarazione di apertura di cui al predetto art. 492 cod. proc. pen.Inoltre, la disciplina degli "atti introduttivi" nel Titolo I del Libro VII intitolato al "dibattimento" lascia intendere che quest'ultimo ricomprenda i primi che ne costituiscono parte integrante.

Tali "atti" si svolgono nella sede della pubblica udienza; nel concetto di dibattimento rientra tutta l'attività che si colloca tra la verifica della costituzione delle parti e la dichiarazione di chiusura del dibattimento di cui all'art. 524 cod. proc. pen.

La Corte, attraverso un'analisi delle disposizioni codicistiche che utilizzano il termine "dibattimento" del quale è stato indicato il significato "polisemico" è pervenuta alla conclusione che non può risiedere nell'art. 492 cod. proc. pen. l'«unico riferimento attendibile per individuare la cesura tra la fase predibattimentale e quella dibattimentale».

Piuttosto, tenuto conto che nella fase definibile, in senso lato, "predibattimentale" possono essere svolte attività di "articolato" contenuto, la disposizione indicata costituisce lo sbarramento per determinate attività processuali e sostanziali non esercitabili nel prosieguo del dibattimento, che, nella ricostruzione operata' dalla Corte, è scandito da precise sub-fasi secondo una sequenza procedimentale.

Il predibattimento, quindi, si identifica nella sola fase c:he precede l'inizio del dibattimento, in quest'ultimo, invece, essendo compresi gli atti introduttivi.

All'interno di questa fase ben delimitata si colloca la pronuncia prevista dall'art. 469 cod. proc. pen. che assolve a finalità deflattive e di garanzia per l'imputato che preferisca non affrontare il dibattimento.

Alla luce di questa affermazione, è esclusa l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., nel momento processuale nel quale trova applicazione l'art. 469 cod. proc. pen. che inibisce, peraltro, qualsiasi pronuncia di merito ed è subordinata alla mancata opposizione del Pubblico ministero e dell'imputato.

Conclusivamente, le Sezioni Unite hanno affermato che la sentenza predibattimentale di proscioglimento è solo quella pronunciata nella fase degli atti preliminari fino al compimento delle attività di cui all'art. 484 cod. proc. pen., mentre l'eventuale proscioglimento anticipato pronunciato dopo l'instaurazione del contraddittorio nell'udienza pubblica rientra nel contesto dell'art. 129 cod. proc. pen. conseguendone anche l'applicazione del relativo regime di impugnazione.

3. Poiché il caso esaminato riguarda una sentenza di proscioglimento emessa prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ma dopo la verifica della regolare costituzione delle parti in pubblica udienza, è erronea la decisione della Corte di appello di qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione in considerazione della ritenuta inappellabilità della sentenza.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/08/1989 avverso la sentenza del 11/05/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostitulo—Proturatore [OSCURATO:PERSONA] D'A O e ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11 maggio 2021, il Tribunale di Brescia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza innanzi alla Corte d'appello di Brescia, invocando l'assoluzione del proprio assistito dal reato di guida in stato di ebbrezza per non avere commesso il fatto. La Corte d'appello, qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ha qui trasmesso gli atti per competenza. Il fascicolo, assegnato originariamente alla Sezione Settima di questo Ufficio (in sede di spoglio si era rilevato come il difensore dell'imputato non fosse iscritto all'albo dei difensori cassazionisti), è stato trasmesso alla Sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza. Il P.G. presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha presentato motivi nuovi. Oltre a riportarsi alle ragioni dell'impugnazione, rappresenta come il profilo d'inammissibilità rilevato in sede di spoglio del ricorso non fosse conferente. Invero, avendo egli proposto appello avverso la sentenza di primo grado era abilitato a patrocinare l'assistito innanzi all'autorità giudiziaria adita. 2. L'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore deve essere qualificata come appello e gli atti devono essere trasmessi per competenza alla Corte di appello di Brescia perché provveda alla celebrazione del giudizio. Diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento di trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione (ordinanza del 12/11/2021), la pronuncia del Tribunale non è inquadrabile entro lo schema di una sentenza predibattimentale, inappellabile ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. Ed invero la pronuncia di proscioglimento è stata resa in dibattimento dopo la costituzione delle parti; sebbene non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento la difesa ha prestato consenso all'acquisi2:ione al fascicolo processuale di tutti gli atti ed il giudice è pervenuto alla decisione dopo che le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni. Proprio sul tema che interessa, in un caso assimilabile al presente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente stabilito che "la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge (così Sez. U, ordinanza n. 3512 del 28/10/2021, dep. 31/01/2022, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 282473 - 01). In motivazione, la Corte ha precisato che la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen., nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata. Nella giurisprudenza di legittimità si riscontravano due orientamenti, richiamati nella ordinanza del Supremo consesso. Secondo un primo orientamento la sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento deve considerarsi come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello. In tal senso si sono pronunciate (e sono state richiamate in sentenza) Sez. 2, n. 32449 del 18/9/2020, Manca, Rv. 280065; Sez. 5, n. 14690 del 21/02/2020, Gloria, Rv. 279077; Sez. 2, n. 673 del 23/10/2019, dep. 2020, Corigliano, Rv. 278224; Sez. 2, n. 2153 del 16/12/2016, dep.2017, Vicario, Rv. 269002; Sez. 2, n. 51513 del 4/12/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258075; Sez.1, n.48124 del 3/12/2008, Piscitello, Rv. 242486; Sez. 4, n. 48310 del 28/11/2008, Pensalfini, Rv. 242394; Sez. 2, n. 48340 del 17/11/2004, Carducci, Rv. 230535; Sez. 1, n. 25121 del 15/04/2003, Morrone, Rv. 224695). Secondo altro orientamento la natura di sentenze predibattimentali va riconosciuta anche a quelle pronunciate in pubblica udienza dopo la regolare costituzione delle parti ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Nel risolvere il contrasto, le Sezioni Unite hanno aderito al primo orientamento. E' stato posto in evidenza come il codice di procedura penale abbia mantenuto distinti gli atti preliminari al dibattimento (disciplinati dagli artt.465 - 469 cod. proc. pen.) da quelli introduttivi (artt. 484 - 495 cod. proc. pen.). Nei primi rientrano gli atti di natura organizzativa propedeutici al dibattimento, la disciplina delle prove non rinviabili e la sentenza anticipata di proscioglimento. Nei secondi le attività cha assolvono alla funzione di assicurare la regolare introduzione del dibattimento da svolgersi proprio nell'udienza dedicata alla celebrazione dello stesso. Le Sezioni Unite non hanno condiviso la tesi "estensiva" secondo cui le attività predibattimentali si protraggono fino al momento disciplinato dall'art.492 cod. proc. pen. che segna l'effettivo inizio della fase dibattimentale. Le principali ragioni poste a fondamento della decisione prendono le mosse proprio dalla netta separazione prevista dal legislatore degli atti preliminari da quelli introduttivi, contrariamente a quanto sostenuto dalla tesi non condivisa secondo cui, invece, il "predibattimento" sarebbe costituito da tutto ciò che precede la dichiarazione di apertura di cui al predetto art. 492 cod. proc. pen.Inoltre, la disciplina degli "atti introduttivi" nel Titolo I del Libro VII intitolato al "dibattimento" lascia intendere che quest'ultimo ricomprenda i primi che ne costituiscono parte integrante. Tali "atti" si svolgono nella sede della pubblica udienza; nel concetto di dibattimento rientra tutta l'attività che si colloca tra la verifica della costituzione delle parti e la dichiarazione di chiusura del dibattimento di cui all'art. 524 cod. proc. pen. La Corte, attraverso un'analisi delle disposizioni codicistiche che utilizzano il termine "dibattimento" del quale è stato indicato il significato "polisemico" è pervenuta alla conclusione che non può risiedere nell'art. 492 cod. proc. pen. l'«unico riferimento attendibile per individuare la cesura tra la fase predibattimentale e quella dibattimentale». Piuttosto, tenuto conto che nella fase definibile, in senso lato, "predibattimentale" possono essere svolte attività di "articolato" contenuto, la disposizione indicata costituisce lo sbarramento per determinate attività processuali e sostanziali non esercitabili nel prosieguo del dibattimento, che, nella ricostruzione operata' dalla Corte, è scandito da precise sub-fasi secondo una sequenza procedimentale. Il predibattimento, quindi, si identifica nella sola fase c:he precede l'inizio del dibattimento, in quest'ultimo, invece, essendo compresi gli atti introduttivi. All'interno di questa fase ben delimitata si colloca la pronuncia prevista dall'art. 469 cod. proc. pen. che assolve a finalità deflattive e di garanzia per l'imputato che preferisca non affrontare il dibattimento. Alla luce di questa affermazione, è esclusa l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., nel momento processuale nel quale trova applicazione l'art. 469 cod. proc. pen. che inibisce, peraltro, qualsiasi pronuncia di merito ed è subordinata alla mancata opposizione del Pubblico ministero e dell'imputato. Conclusivamente, le Sezioni Unite hanno affermato che la sentenza predibattimentale di proscioglimento è solo quella pronunciata nella fase degli atti preliminari fino al compimento delle attività di cui all'art. 484 cod. proc. pen., mentre l'eventuale proscioglimento anticipato pronunciato dopo l'instaurazione del contraddittorio nell'udienza pubblica rientra nel contesto dell'art. 129 cod. proc. pen. conseguendone anche l'applicazione del relativo regime di impugnazione. 3. Poiché il caso esaminato riguarda una sentenza di proscioglimento emessa prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ma dopo la verifica della regolare costituzione delle parti in pubblica udienza, è erronea la decisione della Corte di appello di qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione in considerazione della ritenuta inappellabilità della sentenza. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello,
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