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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03341/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa dopo che, nel corso del dibattimento, il Pubblico ministero aveva modificato una delle imputazioni da bancarotta documentale semplice a bancarotta documentale fraudolenta, il Tribunale di Monza, in accoglimento della richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] per le condotte di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale unificate a fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ex art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 la pena di mesi otto di reclusione quale aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. su quella già irrogata con sentenza della Corte di appello di Milano del 6 dicembre 2016, irrevocabile il 21 maggio 2018 e rideterminata in anni quattro mesi uno e giorni venticinque di reclusione con ordinanza della stessa Corte di appello del 17 dicembre 2020, rideterminando la pena complessiva finale per tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione in anni quattro, mesi nove e giorni venticinque di reclusione e confermando la durata delle pene accessorie già inflitte con la sentenza passata in giudicato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia motivato sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, resa necessaria anche dalla riqualificazione operata dal Pubblico ministero da bancarotta semplice a bancarotta fraudolenta.

2.2. Con il secondo motivo sostiene che la pena complessiva per il reato continuato è stata fissata in misura errata e quindi illegale, atteso che dall'ordine di esecuzione emesso in data 4 gennaio 2021 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Milano emerge che la pena complessiva da scontare per effetto della sentenza già passata in giudicato è pari ad anni tre, mesi dieci e giorni venticinque di reclusione.

Sommando a tale pena l'aumento in continuazione di otto mesi applicato con la sentenza impugnata in questa sede, la pena complessiva risulta pari ad anni quattro, mesi sei e giorni venticinque di reclusione, inferiore a quella indicata nella sentenza del Tribunale di Monza.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023), come nel caso di specie.

4. Anche il secondo motivo è inammissibile.

I reati per i quali si procede in questa sede sono stati commessi nel 2011.

I reati per i quali è stata emessa l'ordinanza del 17 dicembre 2020 sono quelli per i quali l'Astolfi ha riportato la sentenza del Tribunale di Monza del 30 aprile 2014 di applicazione della pena di mesi quattro di reclusione, sostituita con la pena della multa di euro 4560,00, già eseguita, e i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 22 giugno 2012 con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro.

Con detta ordinanza, essendo stato ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze in essa indicati, l'aumento di pena per il reato per il quale è stata emessa la sentenza del Tribunale di Monza del 30 aprile 2014 è stato fissato in mese uno di reclusione, sostituito con la multa di euro 1.140,00 e già espiata.

Inoltre, avendo l'imputato già espiato interamente la pena di mesi quattro di reclusione, per effetto del pagamento della sanzione sostitutiva della multa di euro 4250,00, dalla pena complessiva di anni quattro e mesi cinque di reclusione (anni quattro e mesi quattro di reclusione + un mese di reclusione), nel provvedimento di cumulo sono stati detratti a tale titolo mesi quattro di reclusione.

Inoltre, sono stati detratti ulteriori mesi due e giorni due di reclusione per la custodia cautelare in carcere sofferta dal 25 febbraio 2010 al 26 aprile 2010 e, ex art. 657 cod. proc. pen., altri tre giorni di custodia cautelare sofferta dal 24 marzo al 26 marzo 2014 per altro reato.

Conseguentemente, la pena residua è stata quantificata nell'ordine di esecuzione in anni tre, mesi dieci e giorni venticinque.

A seguito della nuova condanna, dovrà essere emesso un nuovo provvedimento di cumulo.

Il nuovo reato è stato commesso nel 2011, anteriormente ai periodi di custodia cautelare già sofferti e alla espiazione della pena di mesi quattro di reclusione per effetto del pagamento della multa.

Sono integralmente cumulabili tra loro tutte le pene che si riferiscono a reati commessi anteriormente all'inizio della esecuzione di una delle pene inflitte.

Concorrendo tale presupposto, le pene vanno fatte valere in un rapporto esecutivo unitario, previa effettuazione del cumulo; ed all'interno di tale rapporto, eventuali periodi di detenzione sofferti con anticipo per l'uno o l'altro titolo restano non più riferibili all'una piuttosto che all'altra pena, ma vanno riferiti alla pena unica nel suo complessivo ammontare da cui vanno indistintamente detratti (Sez. 1, ord. n. 1107 del 01/06/1976, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 134403).

Ne consegue che la pena complessiva per il reato continuato e quella residua da scontare dovranno nuovamente essere determinate dal giudice dell'esecuzione, a nulla rilevando la loro quantificazione nella sentenza qui /7, impugnata, che rileva e ha effetto vincolante solo nella parte in cui determina in mesi otto di reclusione l'aumento di pena per la continuazione da applicare per i reati giudicati in questa sede.5.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa dopo che, nel corso del dibattimento, il Pubblico ministero aveva modificato una delle imputazioni da bancarotta documentale semplice a bancarotta documentale fraudolenta, il Tribunale di Monza, in accoglimento della richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] per le condotte di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale unificate a fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ex art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 la pena di mesi otto di reclusione quale aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. su quella già irrogata con sentenza della Corte di appello di Milano del 6 dicembre 2016, irrevocabile il 21 maggio 2018 e rideterminata in anni quattro mesi uno e giorni venticinque di reclusione con ordinanza della stessa Corte di appello del 17 dicembre 2020, rideterminando la pena complessiva finale per tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione in anni quattro, mesi nove e giorni venticinque di reclusione e confermando la durata delle pene accessorie già inflitte con la sentenza passata in giudicato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia motivato sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, resa necessaria anche dalla riqualificazione operata dal Pubblico ministero da bancarotta semplice a bancarotta fraudolenta. 2.2. Con il secondo motivo sostiene che la pena complessiva per il reato continuato è stata fissata in misura errata e quindi illegale, atteso che dall'ordine di esecuzione emesso in data 4 gennaio 2021 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Milano emerge che la pena complessiva da scontare per effetto della sentenza già passata in giudicato è pari ad anni tre, mesi dieci e giorni venticinque di reclusione. Sommando a tale pena l'aumento in continuazione di otto mesi applicato con la sentenza impugnata in questa sede, la pena complessiva risulta pari ad anni quattro, mesi sei e giorni venticinque di reclusione, inferiore a quella indicata nella sentenza del Tribunale di Monza. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023), come nel caso di specie. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile. I reati per i quali si procede in questa sede sono stati commessi nel 2011. I reati per i quali è stata emessa l'ordinanza del 17 dicembre 2020 sono quelli per i quali l'Astolfi ha riportato la sentenza del Tribunale di Monza del 30 aprile 2014 di applicazione della pena di mesi quattro di reclusione, sostituita con la pena della multa di euro 4560,00, già eseguita, e i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 22 giugno 2012 con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro. Con detta ordinanza, essendo stato ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze in essa indicati, l'aumento di pena per il reato per il quale è stata emessa la sentenza del Tribunale di Monza del 30 aprile 2014 è stato fissato in mese uno di reclusione, sostituito con la multa di euro 1.140,00 e già espiata. Inoltre, avendo l'imputato già espiato interamente la pena di mesi quattro di reclusione, per effetto del pagamento della sanzione sostitutiva della multa di euro 4250,00, dalla pena complessiva di anni quattro e mesi cinque di reclusione (anni quattro e mesi quattro di reclusione + un mese di reclusione), nel provvedimento di cumulo sono stati detratti a tale titolo mesi quattro di reclusione. Inoltre, sono stati detratti ulteriori mesi due e giorni due di reclusione per la custodia cautelare in carcere sofferta dal 25 febbraio 2010 al 26 aprile 2010 e, ex art. 657 cod. proc. pen., altri tre giorni di custodia cautelare sofferta dal 24 marzo al 26 marzo 2014 per altro reato. Conseguentemente, la pena residua è stata quantificata nell'ordine di esecuzione in anni tre, mesi dieci e giorni venticinque. A seguito della nuova condanna, dovrà essere emesso un nuovo provvedimento di cumulo. Il nuovo reato è stato commesso nel 2011, anteriormente ai periodi di custodia cautelare già sofferti e alla espiazione della pena di mesi quattro di reclusione per effetto del pagamento della multa. Sono integralmente cumulabili tra loro tutte le pene che si riferiscono a reati commessi anteriormente all'inizio della esecuzione di una delle pene inflitte. Concorrendo tale presupposto, le pene vanno fatte valere in un rapporto esecutivo unitario, previa effettuazione del cumulo; ed all'interno di tale rapporto, eventuali periodi di detenzione sofferti con anticipo per l'uno o l'altro titolo restano non più riferibili all'una piuttosto che all'altra pena, ma vanno riferiti alla pena unica nel suo complessivo ammontare da cui vanno indistintamente detratti (Sez. 1, ord. n. 1107 del 01/06/1976, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 134403). Ne consegue che la pena complessiva per il reato continuato e quella residua da scontare dovranno nuovamente essere determinate dal giudice dell'esecuzione, a nulla rilevando la loro quantificazione nella sentenza qui /7, impugnata, che rileva e ha effetto vincolante solo nella parte in cui determina in mesi otto di reclusione l'aumento di pena per la continuazione da applicare per i reati giudicati in questa sede.5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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