CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 dicembre 2021
Cassazione n. 27871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale distrettuale ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di appropriazione indebita ascrittogli perché il fatto non sussiste), deducendo vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso, depositato in data 22/12/2021, deduce vizi di motivazione (per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova), pur in presenza di una doppia conforme sentenza di assoluzione: trattasi, tuttavia, di motivi non consentiti ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., vigente dal 03/08/2017 (per l'impossibilità che il P.M. deduca con il ricorso in cassazione vizi di motivazione inerenti ai profili contenutistici della prova dichiarativa, poiché questa, avendo ad oggetto un vizio della motivazione, risulta preclusa ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen., cfr. Sez. 5, n. 5716 del 08/07/2019, dep. 2020, Righetto, Rv. 278322 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così de