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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36813/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 23 dicembre 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede di un veicolo [OSCURATO:PERSONA] e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando uno solo motivo con il quale si duole della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del rigetto del motivo di gravame con il quale si chiedeva l'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose.

La Corte di appello ha affermato che sussiste violenza sulle cose perché il furgone era stato rinvenuto ancora nella disponibilità dell'imputato, ma privo della batteria, delle sponde e del cofano motore, solo poche ore dopo che il furto era stato denunciato dal meccanico al quale era stato affidato dalla proprietaria [OSCURATO:PERSONA] perché fosse riparato; in particolare, poiché il meccanico, allo scopo di impedirne il furto, aveva privato il veicolo di un componente essenziale per il suo funzionamento, la sottrazione era necessariamente avvenuta utilizzando un carro-attrezzi e, infatti, esso era stato rinvenuto nella disponibilità del ricorrente che lo stava trasportando utilizzando appunto un carro-attrezzi.

Dato il breve lasso di tempo trascorso, doveva ritenersi che i pezzi mancanti fossero stati asportati dall'imputato.

Sostiene il ricorrente che la motivazione è illogica e che proprio il breve lasso di tempo tra il furto ed il rinvenimento dell'autocarro sul carro-attrezzi condotto dall'imputato dimostrerebbero che il furto è stato commesso dopo che altri avevano già provveduto ad asportare la batteria, le sponde ed il cofano motore, pezzi che neppure erano stati trovati nella disponibilità dell'imputato.

Né poteva pretendersi di porre a carico dell'imputato l'onere della prova di non avere asportato le suddette componenti dell'autocarro.

Peraltro, aggiunge, il ricorrente, il meccanico al quale il veicolo era stato affidato per la riparazione, aveva staccato la pompetta del serbatoio del carburante, onde impedirne il furto, cosicché la asportazione delle predette componenti, in quanto attuata su un veicolo che già non era funzionante, non integrava la violenza sulle cose di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. 3.

Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria con la quale evidenzia il regime di procedibilità a querela sopravvenuto per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e segnala che la persona offesa non ha sporto querela, neppure nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Del tutto correttamente e logicamente la Corte di appello ha affermato che [OSCURATO:PERSONA], il meccanico al quale l'autocarro era stato affidato per la riparazione, ha privato il veicolo della ponnpetta del carburante del serbatoio per impedire che fosse rubato in quanto l'autocarro, sebbene necessitasse di alcune riparazioni, era marciante e funzionante ed era quindi dotato delle componenti non più presenti al momento del suo ritrovamento; inoltre, stante il breve lasso di tempo intercorso tra il furto ed il rinvenimento del veicolo la Corte territoriale ha ritenuto che l'asportazione del cofano, della batteria e delle sponde fosse stata attuata dall'imputato.

Il difensore dell'imputato ha sostenuto che l'asportazione dei pezzi non rinvenuti sarebbe stata attuata da terzi prima del furto dell'autocarro, ma la Corte territoriale ha osservato che tale versione contrasta con quanto dichiarato in dibattimento dal Garofalo e che comunque la diversa versione secondo la quale il furto sarebbe stato attuato dall'odierno ricorrente solo dopo che altri avevano già sottratto le componenti sopra indicate neppure è stata sostenuta personalmente dall'imputato.

Deve, allora, osservarsi che il giudice di merito per pervenire ad un convincimento di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p., comma 1) non è tenuto a verificare le ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti quale emergente dalle risultanze probatorie allorché l'imputato, avvalendosi del diritto al silenzio e rimanendo contumace nel processo, non offra al contraddittorio dibattimentale, dichiarandola, la sua verità dei fatti stessi e non offra elementi a suo sostegno.

In tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli, Rv. 250903).

2. Stante l'inammissibilità del ricorso, neppure è possibile rilevare la improcedibilità del reato per difetto di querela.

Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 23 dicembre 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede di un veicolo [OSCURATO:PERSONA] e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando uno solo motivo con il quale si duole della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del rigetto del motivo di gravame con il quale si chiedeva l'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose. La Corte di appello ha affermato che sussiste violenza sulle cose perché il furgone era stato rinvenuto ancora nella disponibilità dell'imputato, ma privo della batteria, delle sponde e del cofano motore, solo poche ore dopo che il furto era stato denunciato dal meccanico al quale era stato affidato dalla proprietaria [OSCURATO:PERSONA] perché fosse riparato; in particolare, poiché il meccanico, allo scopo di impedirne il furto, aveva privato il veicolo di un componente essenziale per il suo funzionamento, la sottrazione era necessariamente avvenuta utilizzando un carro-attrezzi e, infatti, esso era stato rinvenuto nella disponibilità del ricorrente che lo stava trasportando utilizzando appunto un carro-attrezzi. Dato il breve lasso di tempo trascorso, doveva ritenersi che i pezzi mancanti fossero stati asportati dall'imputato. Sostiene il ricorrente che la motivazione è illogica e che proprio il breve lasso di tempo tra il furto ed il rinvenimento dell'autocarro sul carro-attrezzi condotto dall'imputato dimostrerebbero che il furto è stato commesso dopo che altri avevano già provveduto ad asportare la batteria, le sponde ed il cofano motore, pezzi che neppure erano stati trovati nella disponibilità dell'imputato. Né poteva pretendersi di porre a carico dell'imputato l'onere della prova di non avere asportato le suddette componenti dell'autocarro. Peraltro, aggiunge, il ricorrente, il meccanico al quale il veicolo era stato affidato per la riparazione, aveva staccato la pompetta del serbatoio del carburante, onde impedirne il furto, cosicché la asportazione delle predette componenti, in quanto attuata su un veicolo che già non era funzionante, non integrava la violenza sulle cose di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. 3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria con la quale evidenzia il regime di procedibilità a querela sopravvenuto per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e segnala che la persona offesa non ha sporto querela, neppure nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Del tutto correttamente e logicamente la Corte di appello ha affermato che [OSCURATO:PERSONA], il meccanico al quale l'autocarro era stato affidato per la riparazione, ha privato il veicolo della ponnpetta del carburante del serbatoio per impedire che fosse rubato in quanto l'autocarro, sebbene necessitasse di alcune riparazioni, era marciante e funzionante ed era quindi dotato delle componenti non più presenti al momento del suo ritrovamento; inoltre, stante il breve lasso di tempo intercorso tra il furto ed il rinvenimento del veicolo la Corte territoriale ha ritenuto che l'asportazione del cofano, della batteria e delle sponde fosse stata attuata dall'imputato. Il difensore dell'imputato ha sostenuto che l'asportazione dei pezzi non rinvenuti sarebbe stata attuata da terzi prima del furto dell'autocarro, ma la Corte territoriale ha osservato che tale versione contrasta con quanto dichiarato in dibattimento dal Garofalo e che comunque la diversa versione secondo la quale il furto sarebbe stato attuato dall'odierno ricorrente solo dopo che altri avevano già sottratto le componenti sopra indicate neppure è stata sostenuta personalmente dall'imputato. Deve, allora, osservarsi che il giudice di merito per pervenire ad un convincimento di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p., comma 1) non è tenuto a verificare le ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti quale emergente dalle risultanze probatorie allorché l'imputato, avvalendosi del diritto al silenzio e rimanendo contumace nel processo, non offra al contraddittorio dibattimentale, dichiarandola, la sua verità dei fatti stessi e non offra elementi a suo sostegno. In tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli, Rv. 250903). 2. Stante l'inammissibilità del ricorso, neppure è possibile rilevare la improcedibilità del reato per difetto di querela. Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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