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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 settembre 2021

Cassazione n. 42169/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/11/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 22/5/2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA]Aniello era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 349 cod. pen. e condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 105 euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 157 cod. pen.

La Corte di appello avrebbe ritenuto che il reato non dovesse esser dichiarato estinto per prescrizione, sul presupposto - non provato - che l'opera fosse allo stato grezzo.

Per contro, la circostanza che non fosse in uso, che non vi fossero lavori in corso, né tracce di materiali, avrebbe dovuto indurre a ritenere che le opere fossero state realizzate in prossimità del precedente accertamento, ossia il 29/5/2005; - violazione degli artt. 190, 192, 493, 495 cod. proc. pen.

La sentenza, pur dando atto del mutamento della persona del primo Giudice, avrebbe erroneamente ritenuto che la difesa fosse decaduta dall'escussione dei propri testi, perché non citati per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; apparirebbe evidente, invece, che il Giudice subentrato - pronunciando una nuova ordinanza ammissiva delle prove - non avrebbe potuto ritenere sussistente l'obbligo di citazione dei testi per quella stessa udienza.

In ogni caso, comunque, la rilevanza di questi avrebbe dovuto esser valutata dal nuovo Giudice come prova a discarico, ancora con il provvedimento di cui all'art. 194 cod. proc. pen.

Con requisitoria scritta del 1/9/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso deve essere rigettato.

4. Analizzando in primo luogo il secondo motivo, da anteporre logicamente all'altro, il Collegio ne rileva l'infondatezza.

Dalla lettura dei verbali di udienza, legittimamente eseguita da questa Corte attesa la natura della censura, emerge infatti che il 13/2/2018 - presenti i testi Donnarumma e Bisogni (di cui alla lista del pubblico ministero) - il Giudice aveva così disposto: a) citazione testi a difesa (in precedenza ammessi) a pena di decadenza; b) "c'è accordo acquisitivo, per cui c'è rinuncia ai testi presenti, che vengono revocati"; c) rinvio anche per la discussione al 3/3/2018.

A questa data, tuttavia, non era stata svolta alcuna attività, attesa l'adesione all'astensione di categoria da parte del difensore dell'imputato.

Alla successiva del 22/5/2018, mutata la persona del Giudice, le parti avevano allora rinnovato le istanze istruttorie, in questi termini: a) il pubblico ministero aveva chiesto l'esame dei testi in lista, l'esame dell'imputato e l'acquisizione dei verbali di cui al fascicolo; b) il difensore aveva chiesto "controesame dei testi PM, reitera il consenso già dato all'epoca dal difensore di fiducia".

A quel punto, il Giudice - valutate l'ammissibilità e non manifesta superfluità delle istanze - aveva confermato l'ordinanza ammissiva di cui all'art. 190 cod. proc. pen., aveva licenziato i testi (Longobardi, Bisogni e Donnarumma) e dichiarato la difesa decaduta dalla prova.

Infine, le parti erano state invitate a concludere.5.

Tanto premesso - ed a fronte di una generica censura con la quale si lamentava che il Giudice avesse deciso in assenza di ogni istruttoria, ossia in difetto di testi sia dell'accusa che della difesa - la Corte di appello ha innanzitutto richiamato l'accordo acquisitivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (avente ad oggetto atti di polizia giudiziaria) e la sua valenza innanzi al nuovo Giudice, poiché ribadita anche dal difensore e relativa ad atti irripetibili; quel che, peraltro, aveva reso superflua l'escussione dei testi del pubblico ministero.

6. Di seguito, e con riguardo ai testimoni indotti dalla difesa, la sentenza ha evidenziato che il 13/2/2018 il Giudice aveva onerato il legale dell'imputato di citarli per l'udienza successiva, "a pena di decadenza"; a questa data (anzi, a quella ancora posteriore del 22/5/2018), tuttavia, i testimoni di parte privata non erano risultati presenti, così che il Giudice - rinnovate le richieste istruttorie e pronunciata la relativa ordinanza - aveva dichiarato la difesa decaduta dalla prova.

7. Questa ordinanza non merita censura.

Premesso che, in sede di rinnovazione delle richieste istruttorie, il difensore non aveva domandato l'escussione dei testimoni di cui alla propria lista; tanto premesso, la Corte di appello ha comunque evidenziato che lo stesso legale non aveva provveduto a citare nessuno dei propri testi per il 22/5/2018, né di questo aveva fornito alcuna giustificazione, pur essendo stato onerato a farlo - nella precedente - "a pena di decadenza." Dal che, dunque, e pur non aderendo alla più rigorosa lettura della decadenza immediata (tra le altre, Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Mamè, Rv. 279758; Sez. 6, n. 46470 del 20/2/2019, M., Rv. 277390; Sez. 6, n. 2324 del 7/1/2015, Zampagni, Rv. 261922), la conclusione che la difesa aveva posto in essere un comportamento significativo della volontà di rinunciare alla prova già ammessa, non potendosi peraltro tollerare arbitrari comportamenti dilatori dei tempi processuali (e pur considerando che il rinvio per escussione dei testi a difesa non avrebbe comportato la sospensione dei termini di prescrizione.

In termini, tra le altre, Sez. 6, n. 38163 del 3/11/2020, Rv. 279922).

La questione, pertanto, deve essere rigettata.

8. Il motivo di ricorso, di seguito, non può essere accolto neppure sotto il distinto e residuale profilo della prova a discarico che il Giudice non avrebbe valutato, trattandosi di una doglianza del tutto generica e meramente teorica.

9. Con riguardo, infine, all'eccepita estinzione del reato per prescrizione, il Collegio rileva che la stessa è qui formulata in termini di puro merito, quindi inammissibili, legati allo stato dell'immobile al momento dell'accertamento e, dunque, alla condizione del bene.

Neppure una considerazione, peraltro, è spesa sull'ampia motivazione stesa al riguardo dalla Corte di appello, che ha sottolineato che: a) all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'immobile si presentava al grezzo, così risultando dalle fotografie e dal verbale di sequestro; b) in assenza di qualunque elemento di prova contraria (peraltro, non dedotto neppure in questa sede), doveva dunque legittimamente concludersi che l'ultima violazione dei sigilli fosse avvenuta in epoca prossima all'accertamento, nonostante l'assenza di operai sul posto in quel momento.

Dal che, la prescrizione non ancora maturata alla data della sentenza di appello, né, peraltro, a quella odierna.

10. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/11/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 22/5/2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA]Aniello era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 349 cod. pen. e condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 105 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 157 cod. pen. La Corte di appello avrebbe ritenuto che il reato non dovesse esser dichiarato estinto per prescrizione, sul presupposto - non provato - che l'opera fosse allo stato grezzo. Per contro, la circostanza che non fosse in uso, che non vi fossero lavori in corso, né tracce di materiali, avrebbe dovuto indurre a ritenere che le opere fossero state realizzate in prossimità del precedente accertamento, ossia il 29/5/2005; - violazione degli artt. 190, 192, 493, 495 cod. proc. pen. La sentenza, pur dando atto del mutamento della persona del primo Giudice, avrebbe erroneamente ritenuto che la difesa fosse decaduta dall'escussione dei propri testi, perché non citati per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; apparirebbe evidente, invece, che il Giudice subentrato - pronunciando una nuova ordinanza ammissiva delle prove - non avrebbe potuto ritenere sussistente l'obbligo di citazione dei testi per quella stessa udienza. In ogni caso, comunque, la rilevanza di questi avrebbe dovuto esser valutata dal nuovo Giudice come prova a discarico, ancora con il provvedimento di cui all'art. 194 cod. proc. pen. Con requisitoria scritta del 1/9/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso deve essere rigettato. 4. Analizzando in primo luogo il secondo motivo, da anteporre logicamente all'altro, il Collegio ne rileva l'infondatezza. Dalla lettura dei verbali di udienza, legittimamente eseguita da questa Corte attesa la natura della censura, emerge infatti che il 13/2/2018 - presenti i testi Donnarumma e Bisogni (di cui alla lista del pubblico ministero) - il Giudice aveva così disposto: a) citazione testi a difesa (in precedenza ammessi) a pena di decadenza; b) "c'è accordo acquisitivo, per cui c'è rinuncia ai testi presenti, che vengono revocati"; c) rinvio anche per la discussione al 3/3/2018. A questa data, tuttavia, non era stata svolta alcuna attività, attesa l'adesione all'astensione di categoria da parte del difensore dell'imputato. Alla successiva del 22/5/2018, mutata la persona del Giudice, le parti avevano allora rinnovato le istanze istruttorie, in questi termini: a) il pubblico ministero aveva chiesto l'esame dei testi in lista, l'esame dell'imputato e l'acquisizione dei verbali di cui al fascicolo; b) il difensore aveva chiesto "controesame dei testi PM, reitera il consenso già dato all'epoca dal difensore di fiducia". A quel punto, il Giudice - valutate l'ammissibilità e non manifesta superfluità delle istanze - aveva confermato l'ordinanza ammissiva di cui all'art. 190 cod. proc. pen., aveva licenziato i testi (Longobardi, Bisogni e Donnarumma) e dichiarato la difesa decaduta dalla prova. Infine, le parti erano state invitate a concludere.5. Tanto premesso - ed a fronte di una generica censura con la quale si lamentava che il Giudice avesse deciso in assenza di ogni istruttoria, ossia in difetto di testi sia dell'accusa che della difesa - la Corte di appello ha innanzitutto richiamato l'accordo acquisitivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (avente ad oggetto atti di polizia giudiziaria) e la sua valenza innanzi al nuovo Giudice, poiché ribadita anche dal difensore e relativa ad atti irripetibili; quel che, peraltro, aveva reso superflua l'escussione dei testi del pubblico ministero. 6. Di seguito, e con riguardo ai testimoni indotti dalla difesa, la sentenza ha evidenziato che il 13/2/2018 il Giudice aveva onerato il legale dell'imputato di citarli per l'udienza successiva, "a pena di decadenza"; a questa data (anzi, a quella ancora posteriore del 22/5/2018), tuttavia, i testimoni di parte privata non erano risultati presenti, così che il Giudice - rinnovate le richieste istruttorie e pronunciata la relativa ordinanza - aveva dichiarato la difesa decaduta dalla prova. 7. Questa ordinanza non merita censura. Premesso che, in sede di rinnovazione delle richieste istruttorie, il difensore non aveva domandato l'escussione dei testimoni di cui alla propria lista; tanto premesso, la Corte di appello ha comunque evidenziato che lo stesso legale non aveva provveduto a citare nessuno dei propri testi per il 22/5/2018, né di questo aveva fornito alcuna giustificazione, pur essendo stato onerato a farlo - nella precedente - "a pena di decadenza." Dal che, dunque, e pur non aderendo alla più rigorosa lettura della decadenza immediata (tra le altre, Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Mamè, Rv. 279758; Sez. 6, n. 46470 del 20/2/2019, M., Rv. 277390; Sez. 6, n. 2324 del 7/1/2015, Zampagni, Rv. 261922), la conclusione che la difesa aveva posto in essere un comportamento significativo della volontà di rinunciare alla prova già ammessa, non potendosi peraltro tollerare arbitrari comportamenti dilatori dei tempi processuali (e pur considerando che il rinvio per escussione dei testi a difesa non avrebbe comportato la sospensione dei termini di prescrizione. In termini, tra le altre, Sez. 6, n. 38163 del 3/11/2020, Rv. 279922). La questione, pertanto, deve essere rigettata. 8. Il motivo di ricorso, di seguito, non può essere accolto neppure sotto il distinto e residuale profilo della prova a discarico che il Giudice non avrebbe valutato, trattandosi di una doglianza del tutto generica e meramente teorica. 9. Con riguardo, infine, all'eccepita estinzione del reato per prescrizione, il Collegio rileva che la stessa è qui formulata in termini di puro merito, quindi inammissibili, legati allo stato dell'immobile al momento dell'accertamento e, dunque, alla condizione del bene. Neppure una considerazione, peraltro, è spesa sull'ampia motivazione stesa al riguardo dalla Corte di appello, che ha sottolineato che: a) all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'immobile si presentava al grezzo, così risultando dalle fotografie e dal verbale di sequestro; b) in assenza di qualunque elemento di prova contraria (peraltro, non dedotto neppure in questa sede), doveva dunque legittimamente concludersi che l'ultima violazione dei sigilli fosse avvenuta in epoca prossima all'accertamento, nonostante l'assenza di operai sul posto in quel momento. Dal che, la prescrizione non ancora maturata alla data della sentenza di appello, né, peraltro, a quella odierna. 10. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
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