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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 38241/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza della Corte di appello di Milano del 13.12.2022 (irrevocabile il 10.7.2023) che aveva confermato la condanna del medesimo per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'Abilone, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché in atti vi è la prova che nell'avviso di conclusione delle indagini non era stato riportato uno dei capi di incolpazione per cui il ricorrente è poi stato condannato; negli stessi atti vi è anche la prova (da considerare "nuova") in ordine alle omesse notifiche degli atti processuali destinati all'imputato presso il proprio domicilio eletto, ma da questi mai ricevute.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Si deve convenire con la requisitoria del Procuratore generale, nel senso che il ricorso è orientato ad ottenere la revisione al di fuori dei casi indicati dall'art. 630 cod. proc. pen. ed in particolare in assenza di "prove nuove".

Invero, i vizi processuali dedotti dal ricorrente non hanno nulla a che vedere con le esigenze legate all'emergenza di elementi probatori, suscettibili di incidere sulla ricostruzione di merito relativa alla affermazione di responsabilità, previsti dall'art. 630 cit. e dalla natura dell'istituto invocato.

Secondo un insegnamento già affermato dalla Corte regolatrice, pienamente condiviso dal Collegio ed assimilabile alla questione difensiva che qui si contrasta, la nullità degli atti introduttivi di giudizio definito con sentenza irrevocabile, che abbia determinato un'errata dichiarazione di contumacia o di assenza, non rientra in alcuno dei casi per cui è consentita la revisione, ma, concorrendone le altre condizioni, può essere fatta valere con il rimedio della restituzione del termine di cui all'art. 175 cod. proc. pen. (nella versione vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art. 11 legge 28 aprile 2014, n. 67), in caso di sentenza contumaciale o con quello della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., in caso di sentenza pronunciata in assenza (Sez. 3, n. 14631 del 11/01/2024, Rv. 286194 - 01).

In altri termini, le questioni processuali dedotte dalla parte ricorrente non introducono alcuna prova nuova, intesa come elemento rappresentativo di un fatto che, da solo o unitariamente alle prove già acquisite, sia idoneo a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato (cfr. Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273028 - 01).

Del resto, la revisione è pur sempre un mezzo d'impugnazione straordinario e non un rimedio utilizzabile per dedurre o fare valere successivamente qualsiasi negligenza della parte od omesso rilievo del giudice, ancorché non diretta al riconoscimento dell'innocenza del condannato, tanto più che l'art. 637, comma 3, cod. proc. pen. vieta di pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio (cfr. Sez. 1, n. 8250 del 14/12/2018 - dep. 2019, Rv. 274919 - 01).

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza della Corte di appello di Milano del 13.12.2022 (irrevocabile il 10.7.2023) che aveva confermato la condanna del medesimo per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'Abilone, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché in atti vi è la prova che nell'avviso di conclusione delle indagini non era stato riportato uno dei capi di incolpazione per cui il ricorrente è poi stato condannato; negli stessi atti vi è anche la prova (da considerare "nuova") in ordine alle omesse notifiche degli atti processuali destinati all'imputato presso il proprio domicilio eletto, ma da questi mai ricevute. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Si deve convenire con la requisitoria del Procuratore generale, nel senso che il ricorso è orientato ad ottenere la revisione al di fuori dei casi indicati dall'art. 630 cod. proc. pen. ed in particolare in assenza di "prove nuove". Invero, i vizi processuali dedotti dal ricorrente non hanno nulla a che vedere con le esigenze legate all'emergenza di elementi probatori, suscettibili di incidere sulla ricostruzione di merito relativa alla affermazione di responsabilità, previsti dall'art. 630 cit. e dalla natura dell'istituto invocato. Secondo un insegnamento già affermato dalla Corte regolatrice, pienamente condiviso dal Collegio ed assimilabile alla questione difensiva che qui si contrasta, la nullità degli atti introduttivi di giudizio definito con sentenza irrevocabile, che abbia determinato un'errata dichiarazione di contumacia o di assenza, non rientra in alcuno dei casi per cui è consentita la revisione, ma, concorrendone le altre condizioni, può essere fatta valere con il rimedio della restituzione del termine di cui all'art. 175 cod. proc. pen. (nella versione vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art. 11 legge 28 aprile 2014, n. 67), in caso di sentenza contumaciale o con quello della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., in caso di sentenza pronunciata in assenza (Sez. 3, n. 14631 del 11/01/2024, Rv. 286194 - 01). In altri termini, le questioni processuali dedotte dalla parte ricorrente non introducono alcuna prova nuova, intesa come elemento rappresentativo di un fatto che, da solo o unitariamente alle prove già acquisite, sia idoneo a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato (cfr. Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273028 - 01). Del resto, la revisione è pur sempre un mezzo d'impugnazione straordinario e non un rimedio utilizzabile per dedurre o fare valere successivamente qualsiasi negligenza della parte od omesso rilievo del giudice, ancorché non diretta al riconoscimento dell'innocenza del condannato, tanto più che l'art. 637, comma 3, cod. proc. pen. vieta di pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio (cfr. Sez. 1, n. 8250 del 14/12/2018 - dep. 2019, Rv. 274919 - 01). 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
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