CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01673/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di ALBAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di pace di Alba, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di percosse e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Rilevato che, con memoria in data 8 settembre 2025, il ricorrente insiste nelle censure svolte; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e diretto a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie. Sul punto, occorre ribadire che la Corte di cassazione ha affermato che si pongono fuori dal sindacato di legittimità le censure dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa e non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). - Ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa possono legittimamente essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); nel caso di specie, tale onere motivazionale è stato adeguatamente assolto; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.