CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 16569/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo in punto di qualificazione giuridica è privo di concreta specificità censoria e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, che hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594), esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); che, peraltro, il ricorrente non è portatore di un interesse concreto ed attuale alla riqualificazione poiché il reato di furto pluriaggravato è sanzionato più gravemente del delitto di ricettazione; considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod.pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118), secondo cui, in tema di ricettazione il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale, nel senso che, se esso non è esiguo, la particolare tenuità deve essere sempre esclusa, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024