CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12573/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso in data 25/10/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e di 3.000,00 euro di multa, inflitta per il reato di cui agli artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967, per avere detenuto illegalmente una pistola prodotta artigianalmente priva di numero di matricola e per avere alterato 7 cartucce Fiocchiu, calibro 9, mediante riduzione e inserimento di una palla unica per utilizzarle con la pistola sopra indicata; fatti accertati in Vedelago il 5/5/2014. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Vettoretto, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 23, comma 3, legge n, 110 del 1975 e 5, legge n. 895 del 1967, in relazione alla applicabilità dell'attenuante in parola anche ai reati aventi ad oggetto armi clandestine di provenienza artigianale o autoprodotte, prive del numero di matricola richiesto ex lege, non essendosi al cospetto di un'attività di abrasione o di eliminazione dei segni distintivi finalizzata a celarne la provenienza e non essendovi, dunque, una situazione di particolare pericolosità per l'ordine pubblico connessa all'impossibilità di risalire alla sua provenienza, alle sue modalità di acquisizione, ai suoi trasferimenti. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla negata applicazione delle attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio in concreto disposto. Con riguardo al primo profilo, il Giudice dell'appello qualificherebbe come di non modesta offensività il fatto delittuoso contestato a Vettoretto, valorizzando la mera vicinanza del luogo di conservazione delle munizioni rispetto all'arma e la presenza di tracce da sparo su di essa, valutando come indimostrata l'affermazione di Vettoretto sull'uso non recente della pistola. E valorizzerebbe i precedenti penali dell'imputato, ossia la condanna per tentato omicidio per fatti, in realtà, risalenti al 29/5/1992 e per evasione, commessa da Vettoretto due mesi dopo il ritrovamento dell'arma. Dunque, non sarebbero stati presi in considerazione il fatto che l'arma era stata consegnata spontaneamente dall'imputato all'inizio della perquisizione e che egli è soggetto anziano, che dal 1992 non ha commesso altri reati. Quanto all'eccessività del trattamento sanzionatorio, il concreto esercizio dosimetrico non sarebbe stato spiegato dai Giudici di merito, che si sarebbero limitati a utilizzare una mera formula di stile, senza compiere alcun valutazione concreta della vicenda sulla scorta dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che, come ricordato dallo stesso ricorrente, la giurisprudenza consolidata ritiene che la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895, non è applicabile in relazione alle armi clandestine, costituendo la clandestinità una "qualità" dell'arma tale da attribuirle una particolare pericolosità per l'ordine pubblico, attesa l'impossibilità di risalire alla sua provenienza (Sez. 1, n. 43805 del 15/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274484-01). Tuttavia, diversamente da quanto opinato dalla difesa, anche nel caso di armi di produzione artigianale si è al cospetto di strumenti di cui, proprio per la loro particolare fattura, non è consentita la tracciabilità, con conseguente vulnus alle medesime esigenze che vengono in rilievo con riferimento alle armi clandestine. Profilo, questo, correttamente posto in rilievo nella sentenza impugnata e, tuttavia, non fatto oggetto di specifica critica, avendo il ricorso sostanzialmente reiterato il medesimo argomento, già respinto, con corretta soluzione ermeneutica, dalla Corte territoriale. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, la sentenza ha fatto buon governo delle indicazioni giurisprudenziali di legittimità in materia di motivazione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, qui giustificato, da un lato, con la non modesta offensività della condotta dell'imputato, tenuto conto della piena funzionalità ed efficienza dell'arma, certamente utilizzata in precedenti occasioni dallo stesso Vettoretto; e, dall'altro lato, dal negativo quadro di personalità suggerito dalla condanna dal medesimo riportata per il reato di evasione, posto in essere soltanto due mesi dopo l'accertamento del reato per cui si procede, nonché per il grave precedente per tentato omicidio (avendo la giurisprudenza ricordato che il giudice di merito può riconoscere rilievo preponderante per negare le attenuanti generiche anche solo ai precedenti penali: ex plurimis Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli). E anche con riferimento alla scelta dosimetrica, la Corte territoriale ne ha adeguatamente spiegato le ragioni, richiamando gli elementi già posti in luce ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche. Fermo restando che, quando la valutazione sul quantum della pena si sia mantenuta, come nel caso in esame, al di sotto della media edittale, l'obbligo motivazionale del giudice è correttamente assolto attraverso il richiamo, qui puntualmente realizzato, alla congruità e adeguatezza della pena. Sul punto, in conclusione, le censure sono meramente rivalutative e intese a un nuovo apprezzamento di merito, precluso al Giudice di legittimità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]