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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 19227/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17748-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, pres so lo studio Ric. 2022 n. 17748 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 2 - dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]’ IRRIGAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] IRPINIA, REGIONE CAMPANIA; -intimati - avverso la sentenza n. 72/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioniscritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso proposto dalla s.p.a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Campania, dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la [OSCURATO:PERSONA] in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) e della [OSCURATO:SOCIETA], con il quale erano stati impugnati i decreti della Regione Campania n. 60 del 15 febbraio 2021 e n. 202 del 9 dicembre 2020 (ed i relativi atti prodromici), di rilascio delle autorizzazioni uniche previste dall’art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 e dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, inerenti alla realizzazione ed alla gestione di impianti per lo sfruttamento a fini idroelettrici di salti idraulici presenti nelle infrastrutture gestite dall’EIPLI nel comune campano di Conza.

2. Il Tribunale, riassunti i motivi di impugnazione, ha premesso che la società ricorrente fondava la legittimazione al ricorso e, a monte, al procedimento autorizzativo di Valutazione di [OSCURATO:PERSONA] (V.I.A.) sulla titolarità di autorizzazione provvisoria, rilasciata con decreto n. 14/2017 della Regione Campania previa intesa con la Regione Puglia, a derivare dall’invaso di [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 17748 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 3 - acqua per uso potabile, nei limiti di portata e di volume indicati nell’atto autorizzativo.

3. Quanto alle censure inerentialla regolarità formale del procedimento, il Tribunale ha escluso che la s.p.a. potesse fondatamente rivendicare il diritto alla partecipazione ed ha richiamato l’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006, che elenca gli atti consultivi da acquisire, traendone la conclusione che la convocazione alla conferenza è subordinata alla titolarità di specifiche competenze o all’appartenenza ad una delle categorie di soggetti o enti individuati specificamente dal legislatore.

Ha aggiunto che, dopo la pubblicazione degli attisul sito web della Regione, la società ricorrente aveva partecipato al procedimento, presentando osservazioni prima dell’adozione del decreto impugnato n. 3 del 12 gennaio 2021.

4. Nel merito il Tribunale ha osservato che l’impianto progettato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sfrutta i salti idraulici, utilizzando l’acqua fluente, che viene poi restituita a valle della turbina, e, pertanto, come evidenziato nel parere favorevole rilasciato dall’Autorità di Bacino competente, non modifica il regime di erogazione attuato dal gestore dell’invaso, né prevede rilasci ulteriori rispetto alla derivazione potabile,irrigua ed industriale.

Ha aggiunto che la società ricorrente non aveva in alcun modo dimostrato l’asserito rischio connesso alla realizzazione ed alla gestione dell’impianto da assentire, essendosi limitata a prospettare pregiudizi solo in via ipotetica e congetturale ed a produrre una relazione, impropriamente qualificata consulenza tecnica di parte, che nella sostanza era meramente riepilogativa dei vizi dedottinel ricorso.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la s.p.a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]..

6. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 17748 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 4 -

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., «vizio della motivazione, contraddittorietà e motivazione apparente in relazione ad un fatto decisivo della controversia che attiene al ruolo amministrazione interessata di AQP ed alla omessa valutazione della nota PEC del 18/10/2021 con a llegati depositata in giudizio.

Violazione di legge, violazione degli artt. 3, 14, 14 bis e ter della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, violazione art. 27 bis, comma 7, d.lgs. n. 104/2017».

Sostiene, in sintesi, che alla conferenza di servizi devono partecipare, oltre al proponente, tutte le Amministrazioni competenti nonché quelle potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di Valutazione di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, alla stessa deve essere invitato anche il gestore del servizio idrico integrato, autorizzato alla captazione dell’acqua a fini potabili, soggetto che, in ragione delle competenze attribuite per legge, è equiparabile ad una amministrazione pubblica.

La società, dopo aver ribadito che l’invasodi Conza rappresenta una risorsa fondamentale nell’ambito del servizio idrico che interessa le [OSCURATO:PERSONA], Basilicata e Campania, evidenzia di essere stata coinvolta solo in un sopralluogo finalizzato ad accertare lo stato dei luoghi e di non avere mai ricevuto comunicazione del procedimento né informazioni sul progetto.

Aggiunge che le osservazioni erano state presentate dopo l’adozione del decreto dirigenziale n. 202 del 9 dicembre 2020, che aveva fatto seguito alle sedute svoltesi nei mesi di ottobre e dicembre dello stesso anno, del quale era stata sollecitata la revoca proprio in ragione della mancata partecipazione della società al procedimento.

Rileva, infine, che il successivo decreto n. 3 del 12 gennaio 2021 di rilascio dell’autorizzazione unica, oltre ad essere stato adottato in violazione della procedura di legge, non aveva tenuto conto delle osservazioni presentate, che non erano state oggetto di specifica valutazione.

2. Il secondo ed il terzo motivo (indicati separatamente nella sintesi riportata alle pagine da 3 a 6 del ricorso, ma poi trattati unitariamente a partire da pag. 16) denunciano, secondo la rubrica che si legge a pag. 4, non Ric. 2022 n. 17748 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 5 - pienamente coincidente con quella trascritta a pag. 16, il vizio motivazionale, sotto il profilo dell’apparenza e della contraddittorietà, con riferimento alla valutazione compiuta dal T.S.A.P. della consulenza tecnica di parte, la cui interpretazione sarebbe stata effettuata in violazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (secondo motivo).

E’, poi, dedotta anche la violazione di legge ( terzo motivo) in relazione agli artt. 3, 14, 14 bis e ter della legge n. 241/1990 e dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.

La società ricorrente addebita, in sintesi, alla sentenza impugnata di non avere considerato che il vizio procedimentale è sufficiente a determinare l’illegittimità del provvedimento conclusivo e che la mancata partecipazione è stata causa dell’omessa imposizione di prescrizioni volte a ridurre il rischio derivante dalla realizzazione del nuovo impianto.

Richiama il principio di precauzione imposto dalla direttiva 2000/60/CE e rileva che,sia nel ricorso che nella consulenza tecnica di parte, erano state individuate specifiche criticità connesse alla variazione della portata dell’acqua, criticità dellequali il provvedimento di autorizzazione non aveva tenuto conto in quanto le prescrizioni imposte sono state dettate al solo fine di garantire le esigenze di irrigazione.

3. I motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili.

E’ ius receptum l’orientamento, inaugurato da Cass.

S.U. 7 aprile 2014 n. 8053, secondo cui, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che concerne solo l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini di causa, l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» ( cfr. fra le tante Cass.

S.U. 26 aprile 2023 n. 10927 e Cass.

S.U. 5 aprile 2023 n. 9421).

Esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto Ric. 2022 n. 17748 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 6 - tra le ragioni del decidere adottate edespresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.

Nel caso di specie, anche a voler prescindere dalla mancata denuncia di nullità della sentenza impugnata ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., il vizio, per come prospettato, attiene alla sufficienza della motivazione, che è sintetica ma non mancante o contradditoria, e la critica svolta si risolve, nella sostanza, nella sollecitazione di un riesame del merito della vicenda, non consentito nel giudizio di legittimità.

3.1. Al riguardo va richiamato il principio già espresso da queste Sezioni Unite secondo cui, nelle materie di cui all'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 e con specifico riferimento all’impugnazione del decreto che accerti o neghi la compatibilità ambientale dell’opera progettata, il ricorso per cassazione è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall'art. 201 del citato regio decreto (incompetenza ed eccesso di potere), per ogniviolazione di legge, sostanziale e processuale, ma non può essere utilizzato per conseguire una rinnovata valutazione dell'opera, sostituendo un diverso giudizio di impatto ambientale a quello espresso dalla regione, né a prospettare soluzioni progettuali alternative a quella adottata dall'amministrazione, invadendone la sfera di discrezionalità (Cass.

S.U. 13 febbraio 2023 n. 4434), atteso che detto tipo di giudizio eccede, prima ancora di quellodi legittimità, i limiti del sindacato del TSAP sull’atto amministrativo impugnato ( Cass.

S.U. 29 aprile 2021 n. 11291).

4. Quanto, poi, alla denunciata violazione della legge n. 241 del 1990 e del d.lgs. n. 387/2003 la sentenza impugnata è fondata su una duplice ratio decidendi perché, da un lato, richiamata la disciplina dettata dal d.lgs. n. 152/2006, ha escluso che la società ricorrente, seppure gestore del servizio idrico, dovesse essere invitata a partecipare alla conferenza di servizi, dall’altro ha ritenuto che, attraverso la presentazione delle osservazioni avvenuta prima dell’adozione dell’atto impugnato, si fossero comunque prodotti gli effetti ai quali la convocazione è preordinata, perché nella sostanza il soggetto pretermesso aveva partecipato al procedimento.

Ric. 2022 n. 17748 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 7 - Laseconda ratio decidendi è conforme al più recente orientamento espresso da queste Sezioni Unite e dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’applicazione degli istituti partecipativi deve essere effettuata «non in senso formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia in ipotesi causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione, sicché il mancato o incompleto avviso di avvio del procedimento o preavviso di rigetto, al pari della non esplicita confutazione delle argomentazioni addotte dal privato in risposta al ricevuto avviso, non determina l'automatica illegittimità del provvedimento finale» ( Cass.

S.U. 18 marzo 2022 n. 8950, che richiama Cass.

S.U. 29 aprile 2021 n. 11296 e Cons.

Stato, sez.

IV, 04 ottobre 2021, n.6602).

Il motivo, nella parte in cui censura detto capo della decisione, svolge considerazioni in fatto, non in iure, e sollecita un esame diretto degli atti ed un giudizio di merito inerente al contenuto delle osservazioni e dei provvedimenti impugnati nonché alla idoneità o meno della tardiva partecipazione a sanare l’illegittimità degli atti già adottati, dei quali, a detta della ricorrente, era stata domandata la revoca in autotutela.

La censura è, dunque, inammissibile e detta inammissibilità consolida l’autonoma ratio decidendi, sufficiente a sorreggere il decisum, rendendo di conseguenza inammissibile anche il motivo con il quale è stata criticata la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la legittimazione della società privata, seppure gestore del servizio idrico, a partecipare alla conferenza.

5. In via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. 6 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

Ric. 2022 n. 17748 sez.

SU -ud. 06-06-2023 - 8 - P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17748-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, pres so lo studio Ric. 2022 n. 17748 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 2 - dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]’ IRRIGAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] IRPINIA, REGIONE CAMPANIA; -intimati - avverso la sentenza n. 72/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioniscritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il ricorso proposto dalla s.p.a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione Campania, dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la [OSCURATO:PERSONA] in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) e della [OSCURATO:SOCIETA], con il quale erano stati impugnati i decreti della Regione Campania n. 60 del 15 febbraio 2021 e n. 202 del 9 dicembre 2020 (ed i relativi atti prodromici), di rilascio delle autorizzazioni uniche previste dall’art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006 e dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, inerenti alla realizzazione ed alla gestione di impianti per lo sfruttamento a fini idroelettrici di salti idraulici presenti nelle infrastrutture gestite dall’EIPLI nel comune campano di Conza. 2. Il Tribunale, riassunti i motivi di impugnazione, ha premesso che la società ricorrente fondava la legittimazione al ricorso e, a monte, al procedimento autorizzativo di Valutazione di [OSCURATO:PERSONA] (V.I.A.) sulla titolarità di autorizzazione provvisoria, rilasciata con decreto n. 14/2017 della Regione Campania previa intesa con la Regione Puglia, a derivare dall’invaso di [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 17748 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 3 - acqua per uso potabile, nei limiti di portata e di volume indicati nell’atto autorizzativo. 3. Quanto alle censure inerentialla regolarità formale del procedimento, il Tribunale ha escluso che la s.p.a. potesse fondatamente rivendicare il diritto alla partecipazione ed ha richiamato l’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006, che elenca gli atti consultivi da acquisire, traendone la conclusione che la convocazione alla conferenza è subordinata alla titolarità di specifiche competenze o all’appartenenza ad una delle categorie di soggetti o enti individuati specificamente dal legislatore. Ha aggiunto che, dopo la pubblicazione degli attisul sito web della Regione, la società ricorrente aveva partecipato al procedimento, presentando osservazioni prima dell’adozione del decreto impugnato n. 3 del 12 gennaio 2021. 4. Nel merito il Tribunale ha osservato che l’impianto progettato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sfrutta i salti idraulici, utilizzando l’acqua fluente, che viene poi restituita a valle della turbina, e, pertanto, come evidenziato nel parere favorevole rilasciato dall’Autorità di Bacino competente, non modifica il regime di erogazione attuato dal gestore dell’invaso, né prevede rilasci ulteriori rispetto alla derivazione potabile,irrigua ed industriale. Ha aggiunto che la società ricorrente non aveva in alcun modo dimostrato l’asserito rischio connesso alla realizzazione ed alla gestione dell’impianto da assentire, essendosi limitata a prospettare pregiudizi solo in via ipotetica e congetturale ed a produrre una relazione, impropriamente qualificata consulenza tecnica di parte, che nella sostanza era meramente riepilogativa dei vizi dedottinel ricorso. 5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la s.p.a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].. 6. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 17748 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 4 - 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., «vizio della motivazione, contraddittorietà e motivazione apparente in relazione ad un fatto decisivo della controversia che attiene al ruolo amministrazione interessata di AQP ed alla omessa valutazione della nota PEC del 18/10/2021 con a llegati depositata in giudizio. Violazione di legge, violazione degli artt. 3, 14, 14 bis e ter della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, violazione art. 27 bis, comma 7, d.lgs. n. 104/2017». Sostiene, in sintesi, che alla conferenza di servizi devono partecipare, oltre al proponente, tutte le Amministrazioni competenti nonché quelle potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di Valutazione di [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, alla stessa deve essere invitato anche il gestore del servizio idrico integrato, autorizzato alla captazione dell’acqua a fini potabili, soggetto che, in ragione delle competenze attribuite per legge, è equiparabile ad una amministrazione pubblica. La società, dopo aver ribadito che l’invasodi Conza rappresenta una risorsa fondamentale nell’ambito del servizio idrico che interessa le [OSCURATO:PERSONA], Basilicata e Campania, evidenzia di essere stata coinvolta solo in un sopralluogo finalizzato ad accertare lo stato dei luoghi e di non avere mai ricevuto comunicazione del procedimento né informazioni sul progetto. Aggiunge che le osservazioni erano state presentate dopo l’adozione del decreto dirigenziale n. 202 del 9 dicembre 2020, che aveva fatto seguito alle sedute svoltesi nei mesi di ottobre e dicembre dello stesso anno, del quale era stata sollecitata la revoca proprio in ragione della mancata partecipazione della società al procedimento. Rileva, infine, che il successivo decreto n. 3 del 12 gennaio 2021 di rilascio dell’autorizzazione unica, oltre ad essere stato adottato in violazione della procedura di legge, non aveva tenuto conto delle osservazioni presentate, che non erano state oggetto di specifica valutazione. 2. Il secondo ed il terzo motivo (indicati separatamente nella sintesi riportata alle pagine da 3 a 6 del ricorso, ma poi trattati unitariamente a partire da pag. 16) denunciano, secondo la rubrica che si legge a pag. 4, non Ric. 2022 n. 17748 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 5 - pienamente coincidente con quella trascritta a pag. 16, il vizio motivazionale, sotto il profilo dell’apparenza e della contraddittorietà, con riferimento alla valutazione compiuta dal T.S.A.P. della consulenza tecnica di parte, la cui interpretazione sarebbe stata effettuata in violazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (secondo motivo). E’, poi, dedotta anche la violazione di legge ( terzo motivo) in relazione agli artt. 3, 14, 14 bis e ter della legge n. 241/1990 e dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. La società ricorrente addebita, in sintesi, alla sentenza impugnata di non avere considerato che il vizio procedimentale è sufficiente a determinare l’illegittimità del provvedimento conclusivo e che la mancata partecipazione è stata causa dell’omessa imposizione di prescrizioni volte a ridurre il rischio derivante dalla realizzazione del nuovo impianto. Richiama il principio di precauzione imposto dalla direttiva 2000/60/CE e rileva che,sia nel ricorso che nella consulenza tecnica di parte, erano state individuate specifiche criticità connesse alla variazione della portata dell’acqua, criticità dellequali il provvedimento di autorizzazione non aveva tenuto conto in quanto le prescrizioni imposte sono state dettate al solo fine di garantire le esigenze di irrigazione. 3. I motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili. E’ ius receptum l’orientamento, inaugurato da Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053, secondo cui, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che concerne solo l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini di causa, l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» ( cfr. fra le tante Cass. S.U. 26 aprile 2023 n. 10927 e Cass. S.U. 5 aprile 2023 n. 9421). Esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto Ric. 2022 n. 17748 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 6 - tra le ragioni del decidere adottate edespresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito. Nel caso di specie, anche a voler prescindere dalla mancata denuncia di nullità della sentenza impugnata ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., il vizio, per come prospettato, attiene alla sufficienza della motivazione, che è sintetica ma non mancante o contradditoria, e la critica svolta si risolve, nella sostanza, nella sollecitazione di un riesame del merito della vicenda, non consentito nel giudizio di legittimità. 3.1. Al riguardo va richiamato il principio già espresso da queste Sezioni Unite secondo cui, nelle materie di cui all'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 e con specifico riferimento all’impugnazione del decreto che accerti o neghi la compatibilità ambientale dell’opera progettata, il ricorso per cassazione è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall'art. 201 del citato regio decreto (incompetenza ed eccesso di potere), per ogniviolazione di legge, sostanziale e processuale, ma non può essere utilizzato per conseguire una rinnovata valutazione dell'opera, sostituendo un diverso giudizio di impatto ambientale a quello espresso dalla regione, né a prospettare soluzioni progettuali alternative a quella adottata dall'amministrazione, invadendone la sfera di discrezionalità (Cass. S.U. 13 febbraio 2023 n. 4434), atteso che detto tipo di giudizio eccede, prima ancora di quellodi legittimità, i limiti del sindacato del TSAP sull’atto amministrativo impugnato ( Cass. S.U. 29 aprile 2021 n. 11291). 4. Quanto, poi, alla denunciata violazione della legge n. 241 del 1990 e del d.lgs. n. 387/2003 la sentenza impugnata è fondata su una duplice ratio decidendi perché, da un lato, richiamata la disciplina dettata dal d.lgs. n. 152/2006, ha escluso che la società ricorrente, seppure gestore del servizio idrico, dovesse essere invitata a partecipare alla conferenza di servizi, dall’altro ha ritenuto che, attraverso la presentazione delle osservazioni avvenuta prima dell’adozione dell’atto impugnato, si fossero comunque prodotti gli effetti ai quali la convocazione è preordinata, perché nella sostanza il soggetto pretermesso aveva partecipato al procedimento. Ric. 2022 n. 17748 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 7 - Laseconda ratio decidendi è conforme al più recente orientamento espresso da queste Sezioni Unite e dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’applicazione degli istituti partecipativi deve essere effettuata «non in senso formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia in ipotesi causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione, sicché il mancato o incompleto avviso di avvio del procedimento o preavviso di rigetto, al pari della non esplicita confutazione delle argomentazioni addotte dal privato in risposta al ricevuto avviso, non determina l'automatica illegittimità del provvedimento finale» ( Cass. S.U. 18 marzo 2022 n. 8950, che richiama Cass. S.U. 29 aprile 2021 n. 11296 e Cons. Stato, sez. IV, 04 ottobre 2021, n.6602). Il motivo, nella parte in cui censura detto capo della decisione, svolge considerazioni in fatto, non in iure, e sollecita un esame diretto degli atti ed un giudizio di merito inerente al contenuto delle osservazioni e dei provvedimenti impugnati nonché alla idoneità o meno della tardiva partecipazione a sanare l’illegittimità degli atti già adottati, dei quali, a detta della ricorrente, era stata domandata la revoca in autotutela. La censura è, dunque, inammissibile e detta inammissibilità consolida l’autonoma ratio decidendi, sufficiente a sorreggere il decisum, rendendo di conseguenza inammissibile anche il motivo con il quale è stata criticata la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la legittimazione della società privata, seppure gestore del servizio idrico, a partecipare alla conferenza. 5. In via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. 6 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. Ric. 2022 n. 17748 sez. SU -ud. 06-06-2023 - 8 - P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part
Sentenza Cassazione n. 19227/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris