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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 39612/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0480WBB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. BRIKI Hamdi impugna la sentenza in data 22/09/2022 della Corte di appello di Firenze, che ha confermatc),ta sentenza in data26/04/2018 del Tribunale di Pisa, che lo aveva condannato per i reati di rapina impropria e minaccia aggravata.

Deduce vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché oppone alla sentenza impugnata una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella della Corte di appello, così ponendo all'attenzione della Corte di legittimità profili valutativi in punto di riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche, non riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0480WBB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. BRIKI Hamdi impugna la sentenza in data 22/09/2022 della Corte di appello di Firenze, che ha confermatc),ta sentenza in data26/04/2018 del Tribunale di Pisa, che lo aveva condannato per i reati di rapina impropria e minaccia aggravata. Deduce vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché oppone alla sentenza impugnata una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella della Corte di appello, così ponendo all'attenzione della Corte di legittimità profili valutativi in punto di riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche, non riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39612/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris