CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 29934/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel comune ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], motivi in realtà reiterati con i cc.dd. motivi nuovi, in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure - volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della sussistenza del dolo - adeguatamente esaminate dalla Corte di appello che ha evidenziato come la denuncia di smarrimento dei titoli fosse stata determinata dalle difficoltà economiche degli imputati, movente ritenuto congruo rispetto all'elemento soggettivo del reato che è integrato dalla volontà di denunciare un dato falso, consapevoli della innocenza del soggetto nei confronti del quale, sotto forma di accusa indiretta, tale condotta si sarebbe riverberata. Sono incensurabili le determinazioni della Corte sul trattamento punitivo, determinato nel minimo edittale, con diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa in ragione del negativo giudizio sulla personalità che i fatti e il comportamento processuale hanno rivelato, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Quanto al giudizio di prognosi non favorevole, sul diniego della pena sospesa, anche questo costituisce un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato ma esamini la incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione. Ritenuto che non può trovare accoglimento la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali stante la irrilevanza, in presenza di ricorso avviato alla decisione in camera di consiglio perché inammissibile, delle proposte deduzioni che nessun apporto hanno effettivamente esplicato a contrastare le pretese dell'imputato che, peraltro, non investivano direttamente le pretese civilistiche derivanti dal reato (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen Così deciso il 4 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]