Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 30454/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30/05/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Trani in data 24/04/2018 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. riconducendo il fatto nella ipotesi "lieve"; ritenuto che i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla violazione degli artt. 157 comma secondo e 161 comma secondo cod. pen. per decorrenza del termine di prescrizione (calcolato sulla scorta della pena stabilita nel capoverso dell'art. 648 cod. pen.) prima della pronuncia della sentenza d'appello sono manifestamente infondati essendo pacifico che l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 30/05/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Trani in data 24/04/2018 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. riconducendo il fatto nella ipotesi "lieve"; ritenuto che i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla violazione degli artt. 157 comma secondo e 161 comma secondo cod. pen. per decorrenza del termine di prescrizione (calcolato sulla scorta della pena stabilita nel capoverso dell'art. 648 cod. pen.) prima della pronuncia della sentenza d'appello sono manifestamente infondati essendo pacifico che l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30454/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris