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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06184/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 522/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, Oggetto: tributi– IVA - cessioni intracomunitarie –buona fede N.522/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino elettivamente domiciliata presso i rispettivi domicili digitali (PEC) e - c ontroricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Toscana, n. 2244/01/14, depositata in data 20 novembre 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2002 con il quale, a seguito di PVC in data 9 giu gno 2005 , veniva contestata la regolarità di cessioni di autoveicoli a operatori comunitari ex art. 41 d.l. 30 agosto 1993, n. 331; l’accertamento faceva seguito al riscontro (come accertato nella sentenza impugnata) che le autovetture cedute erano state successivamente immatricolate in Italia dopo un breve lasso di tempodalla cessione, senza compilazione dei documenti di trasporto e dopo essere state ritirate a mezzo targhe prova,valide per il territorio italiano; pertanto, l’Ufficio disconosceva l’esenzione IVAritenendo che non vi fosse prova dell’effettivo trasferimento delle autovetture in altro Stato dell’Unione.

2. La CTP di Massa-Carrara, dopo avere rigettato il ricorso con sentenza annullata con rimessione al primo giudice, ha accolto il ricorso.

3. LaCTR della Toscana, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Il giudice di appello ha valorizzato la circostanza che le autovetture fossero state «ritirate» da terzi per essere condotte all’esteroe che, al momento del «ritiro», la società contribuente avesse raccolto documentazione relativa al trasportatore e all’acquirente, di cui aveva acquisito il codice comunitario.

Il giudice di appello ha, invece, ritenutonon decisiva la circostanza che le autovetture ritirate N.522/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino avessero circolato in Italia con targa provae che, successivamente alla cessione, le autovetture fossero state immatricolate, poco dopo il ritiro, in Italia come nuove.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico e articolato motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 50 d.l. n. 331/1993, nonché degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto provato il trasferimento all’estero delle autovetture.

Parte ricorrente evidenzia che nell’avviso di accertamento erano state individuate una serie di anomalie, quali l’omessa compilazione dei modelli Intra 1 - bis in relazione alla compravendita di vetture a privati, la mancata emissione di alcuni documenti di trasporto, oltre alle circostanze secondo cui le autocedute venivano successivamente immatricolate in Italia e avevano circolato con targa prova,valida solo nel territorio italiano.

Osserva il ricorrente che le circostanze valorizzate dal giudice di appello non diano contezza dell’effettivo trasferimento delle autovetture all’esteroe che la volontà dell’acquirente di immatricolare l’autovettura in Italia faccia venire meno il presupposto della cessione intracomunitaria , in chiaro contrasto con la circostanza in fatto dell’uscita fisica dell’autovettura dal territorio dello Stato.Sottolinea, inoltre, come tale comportamento dei clienti finali, oltre a incidere sull’onere del contribuente di fornire la prova dell’effettiva esistenza dello scambio intracomunitario,induca a ritenere sussistente un difetto di vigilanza della società contribuente in ordine alla effettiva uscita della merce dal territorio dello Stato.

2. Il ricorso è fondato .

Questa Corte ha già ritenuto, in due precedenti inter partes,del tutto sovrapponibili al caso di specie (Cass., Sez.

V, 16 marzo 2016, n. 5141-5142), «che in mancanza di prova che N.522/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino i veicoli fossero stati recapitati presso gli Statimembri degli acquirenti comunitari, non trovava applicazione il regime diesenzione IVA per il cedente».

Nel qual caso, la buona fede della società cedente deve ritenersi esclusa nella misura in cui alcuna idonea verifica fosse stata effettuata dal cedente « al momento della consegna dei veicoli a soggetti non identificati, e che per di più utilizzavano "targhe prova" destinate alla circolazione in Italia, non essendo stato neppure controllato se tali soggetto fossero stati autorizzati all'uso della targa prova o fossero "delegati" dal soggetto autorizzato»(Cass., nn. 5141 e 5142 del 2016, cit.).

Ciò in quanto al cedente è richiesta l’ adozione «di tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad un'evasione tributaria: tale secondo elemento è all'evidenza strumentale alla dimostrazione della incolpevole ignoranza del fatto illecito altrui e non coincide con il mero esatto adempimento degli obblighi formali di legge richiesti dallo Stato membro (come la emissione della fattura o le annotazioni nei registri contabili) che costituisce, invece, il presupposto necessario (in difetto della regolarità formale della operazione la condotta del terzo non riveste carattere decettivo) per procedere all'accertamento della condotta diligente prestata nel caso concreto (cfr.

Corte giustizia Teleos, punti 65-66; Corte giustizia [OSCURATO:PERSONA], punto 38; Corte giustizia Mecsek, punti 48-50)»(sent. ultt. citt.).

3. Tale orientamento èconforme al Diritto dell’Unione, secondo cui l’acquisto intracomunitario di un bene si perfeziona (e l’esenzione della cessione intracomunitaria diviene applicabile)solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato definitivamente trasmesso all’acquirente, quando il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e quando, in seguito a tale spedizione o trasporto, detto bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione, di tal ché – dovendo la cessione N.522/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino intracomunitaria di un bene e il suo acquisto intracomunitario costituire un’unica e medesima operazione economica – le stesse non devono concludersi in un determinato arco di tempo, essendo cessione e acquisto due facce della medesima operazione economica (CGUE, 10 novembre 2010, X, C-84/09, punti 27-29).

E’, quindi, ineludibile che , nelle cessioni intracomunitarie, il cedente che invochi l 'esenzione IVA debba fornire la prova documentale rappresentativa della effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione.

Ove, invero, non si verifichi la circostanza dell’effettiva dislocazione della merce ceduta nel territorio dello Stato membro di destinazione, il contribuente ha l’onere di fornire adeguata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere, al fine di non essere coinvolto in un'evasione fiscale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (Cass., Sez.

V, 12 febbraio 2019, n. 4045), oltre che del la propria diligenza professionale.

4. Nella specie, è accertato che le auto non avevano lasciato il territorio dello Stato, essendo le autovetture state immatricolate in Italia dopo la cessione .

D iviene , pertanto, rilevante - ai fini dell’assolvimento, da parte della società contribuente , dell’onere dell’adozione di ogni opportuna cautela esigibile da un accorto operatore economico(come lo stesso controricorrente allega, essendo operante sul mercato da oltre quarant’anni) per non essere coinvolto in una frode IVA- l’esame delle circostanze di fatto addotte dall’Ufficio, ossia il fatto che le auto sono state ritirate dagli acquirenti con targhe prova, utilizzabili solo nel territorio dello Stato, la circostanza che è stata omessa l’esibizione dei documenti di trasporto, nonché la circostanza dell’omessa compilazione delle dichiarazioni I ntra stat (modelli Intra - 1 bis , come dedotto dal ricorrente ) , relativ e al N.522/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino monitoraggio degli scambi comunitari.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

5. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio, al fine di verificare il corretto assolvimento da parte della società contribuente dell’onere della prova richiesto nel caso concreto, oltre che per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 522/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, Oggetto: tributi– IVA - cessioni intracomunitarie –buona fede N.522/16 R.G. Est. F. D’Aquino elettivamente domiciliata presso i rispettivi domicili digitali (PEC) e - c ontroricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Toscana, n. 2244/01/14, depositata in data 20 novembre 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2002 con il quale, a seguito di PVC in data 9 giu gno 2005 , veniva contestata la regolarità di cessioni di autoveicoli a operatori comunitari ex art. 41 d.l. 30 agosto 1993, n. 331; l’accertamento faceva seguito al riscontro (come accertato nella sentenza impugnata) che le autovetture cedute erano state successivamente immatricolate in Italia dopo un breve lasso di tempodalla cessione, senza compilazione dei documenti di trasporto e dopo essere state ritirate a mezzo targhe prova,valide per il territorio italiano; pertanto, l’Ufficio disconosceva l’esenzione IVAritenendo che non vi fosse prova dell’effettivo trasferimento delle autovetture in altro Stato dell’Unione. 2. La CTP di Massa-Carrara, dopo avere rigettato il ricorso con sentenza annullata con rimessione al primo giudice, ha accolto il ricorso. 3. LaCTR della Toscana, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello ha valorizzato la circostanza che le autovetture fossero state «ritirate» da terzi per essere condotte all’esteroe che, al momento del «ritiro», la società contribuente avesse raccolto documentazione relativa al trasportatore e all’acquirente, di cui aveva acquisito il codice comunitario. Il giudice di appello ha, invece, ritenutonon decisiva la circostanza che le autovetture ritirate N.522/16 R.G. Est. F. D’Aquino avessero circolato in Italia con targa provae che, successivamente alla cessione, le autovetture fossero state immatricolate, poco dopo il ritiro, in Italia come nuove. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico e articolato motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 50 d.l. n. 331/1993, nonché degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto provato il trasferimento all’estero delle autovetture. Parte ricorrente evidenzia che nell’avviso di accertamento erano state individuate una serie di anomalie, quali l’omessa compilazione dei modelli Intra 1 - bis in relazione alla compravendita di vetture a privati, la mancata emissione di alcuni documenti di trasporto, oltre alle circostanze secondo cui le autocedute venivano successivamente immatricolate in Italia e avevano circolato con targa prova,valida solo nel territorio italiano. Osserva il ricorrente che le circostanze valorizzate dal giudice di appello non diano contezza dell’effettivo trasferimento delle autovetture all’esteroe che la volontà dell’acquirente di immatricolare l’autovettura in Italia faccia venire meno il presupposto della cessione intracomunitaria , in chiaro contrasto con la circostanza in fatto dell’uscita fisica dell’autovettura dal territorio dello Stato.Sottolinea, inoltre, come tale comportamento dei clienti finali, oltre a incidere sull’onere del contribuente di fornire la prova dell’effettiva esistenza dello scambio intracomunitario,induca a ritenere sussistente un difetto di vigilanza della società contribuente in ordine alla effettiva uscita della merce dal territorio dello Stato. 2. Il ricorso è fondato . Questa Corte ha già ritenuto, in due precedenti inter partes,del tutto sovrapponibili al caso di specie (Cass., Sez. V, 16 marzo 2016, n. 5141-5142), «che in mancanza di prova che N.522/16 R.G. Est. F. D’Aquino i veicoli fossero stati recapitati presso gli Statimembri degli acquirenti comunitari, non trovava applicazione il regime diesenzione IVA per il cedente». Nel qual caso, la buona fede della società cedente deve ritenersi esclusa nella misura in cui alcuna idonea verifica fosse stata effettuata dal cedente « al momento della consegna dei veicoli a soggetti non identificati, e che per di più utilizzavano "targhe prova" destinate alla circolazione in Italia, non essendo stato neppure controllato se tali soggetto fossero stati autorizzati all'uso della targa prova o fossero "delegati" dal soggetto autorizzato»(Cass., nn. 5141 e 5142 del 2016, cit.). Ciò in quanto al cedente è richiesta l’ adozione «di tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad un'evasione tributaria: tale secondo elemento è all'evidenza strumentale alla dimostrazione della incolpevole ignoranza del fatto illecito altrui e non coincide con il mero esatto adempimento degli obblighi formali di legge richiesti dallo Stato membro (come la emissione della fattura o le annotazioni nei registri contabili) che costituisce, invece, il presupposto necessario (in difetto della regolarità formale della operazione la condotta del terzo non riveste carattere decettivo) per procedere all'accertamento della condotta diligente prestata nel caso concreto (cfr. Corte giustizia Teleos, punti 65-66; Corte giustizia [OSCURATO:PERSONA], punto 38; Corte giustizia Mecsek, punti 48-50)»(sent. ultt. citt.). 3. Tale orientamento èconforme al Diritto dell’Unione, secondo cui l’acquisto intracomunitario di un bene si perfeziona (e l’esenzione della cessione intracomunitaria diviene applicabile)solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato definitivamente trasmesso all’acquirente, quando il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e quando, in seguito a tale spedizione o trasporto, detto bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione, di tal ché – dovendo la cessione N.522/16 R.G. Est. F. D’Aquino intracomunitaria di un bene e il suo acquisto intracomunitario costituire un’unica e medesima operazione economica – le stesse non devono concludersi in un determinato arco di tempo, essendo cessione e acquisto due facce della medesima operazione economica (CGUE, 10 novembre 2010, X, C-84/09, punti 27-29). E’, quindi, ineludibile che , nelle cessioni intracomunitarie, il cedente che invochi l 'esenzione IVA debba fornire la prova documentale rappresentativa della effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione. Ove, invero, non si verifichi la circostanza dell’effettiva dislocazione della merce ceduta nel territorio dello Stato membro di destinazione, il contribuente ha l’onere di fornire adeguata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere, al fine di non essere coinvolto in un'evasione fiscale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (Cass., Sez. V, 12 febbraio 2019, n. 4045), oltre che del la propria diligenza professionale. 4. Nella specie, è accertato che le auto non avevano lasciato il territorio dello Stato, essendo le autovetture state immatricolate in Italia dopo la cessione . D iviene , pertanto, rilevante - ai fini dell’assolvimento, da parte della società contribuente , dell’onere dell’adozione di ogni opportuna cautela esigibile da un accorto operatore economico(come lo stesso controricorrente allega, essendo operante sul mercato da oltre quarant’anni) per non essere coinvolto in una frode IVA- l’esame delle circostanze di fatto addotte dall’Ufficio, ossia il fatto che le auto sono state ritirate dagli acquirenti con targhe prova, utilizzabili solo nel territorio dello Stato, la circostanza che è stata omessa l’esibizione dei documenti di trasporto, nonché la circostanza dell’omessa compilazione delle dichiarazioni I ntra stat (modelli Intra - 1 bis , come dedotto dal ricorrente ) , relativ e al N.522/16 R.G. Est. F. D’Aquino monitoraggio degli scambi comunitari. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. 5. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio, al fine di verificare il corretto assolvimento da parte della società contribuente dell’onere della prova richiesto nel caso concreto, oltre che per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, an
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