CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 12402/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: BELLOMARE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta ex art. 322 cod. proc. pen. da BELLOMARE [OSCURATO:PERSONA], annullando il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. nel procedimento a carico del BELLOMARE per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, il Tribunale ha annullato il decreto limitatamente alla somma di danaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, confermandolo nel resto (ovvero quanto ai due cellulari in possesso del BELLOMARE).2. Ricorre per cassazione il BELLOMARE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza nell'adozione del provvedimento ablativo. Si lamenta la mancata considerazione di quanto dedotto in sede di riesame circa il carattere apparente della motivazione in ordine ai riscontri che si sarebbero effettuati sui beni in sequestro, nonché circa l'immediata duplicazione dei dati che la P.G. avrebbe dovuto effettuare preservandone l'integrità, onde evitare una ingiustificata protrazione del vincolo. Si evidenzia l'assoluta assenza di indicazioni nel decreto, e la conseguente violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, attese le connotazioni marcatamente esplorative che assumeva il provvedimento del P.M. Si osserva inoltre che il Tribunale, pur citando alcune massime sul tema, aveva disposto il mantenimento del vincolo reale fino all'estrazione di copia forense, con ciò "derubricando" illegittimamente le censure difensive a questioni meramente esecutive. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo l'ordinanza adeguatamente motivata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, del tutto consolidato è il principio secondo cui «è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione» (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 - 01, relativa ad una fattispecie di sequestro di un telefono cellulare e di un tablet. In senso conforme, era le altre, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 - 01, secondo la quale «in tema di mezzi di ricerca della prova, è illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza»i. Appare evidente, nella fattispecie in esame, la totale pretermissione di tale principio da parte del Pubblico Ministero, che ha convalidato il sequestro con un prestampato recante, quanto alle esigenze probatorie, la sola dicitura a mano "il 2telefono è necessario per accertare precedenti acquisti": locuzione fondatamente censurata dalla difesa, per le connotazioni marcatamente esplorative della misura, assunta tra l'altro senza alcun confronto con le necessità di contemperare le esigenze probatorie con il principio di proporzionalità. Altrettanto fondata è l'ulteriore censura mossa dal ricorrente all'ordinanza impugnata, dal momento che - pur avendo argomentato sulla necessità di limitare il mantenimento in sequestro al tempo strettamente necessario alla estrazione della copia forense -il Tribunale ha confermato il decreto senza alcuna concreta indicazione volta a conferire effettività al principio astrattamente affermato. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.M