CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 settembre 2022
Cassazione n. 46833/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte depositate dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile ROBERTO D'ARONCO, nonché di quelle depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Udine, con la sentenza emessa il 13 luglio 2021, accertava la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di molestie, previsto dall'art. 660 cod. pen., così riqualificando l'originaria imputazione di violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA]Aronco. Quest'ultimo era l'avvocato incaricato di curare gli interessi della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.. [OSCURATO:PERSONA] era dipendente la moglie di Sorgente. E bene D'Aronco veniva avvicinato dall'imputato, che gli chiedeva informazioni in ordine alle iniziative intraprese dalla predetta società nei confronti di sua moglie, [OSCURATO:PERSONA], che aveva confessato una appropriazione indebita di denaro. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 660 cod. pen. nonché illogicità della motivazione per travisamento della prova ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Le richieste di informazioni di Sorgente al D'Aronco risulterebbero non inappropriate, e quindi non moleste, per quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, in ordine ai pregressi rapporti fra richiedente e richiesto delle informazioni. Sarebbe stato da verificare un dato fattuale rilevante, al fine di comprendere la natura petulante o per biasimevole motivo delle richieste, relativo a pregresse telefonate rivolte dall'imputato al D'Aronco rimaste senza risposta. Difetterebbe del tutto la petulanza e il biasimevole motivo, oltre che il dolo. 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in quanto la riqualificazione sarebbe avvenuta in violazione del diritto di difesa e con diversità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato. 5. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per omessa o apparente motivazione relativamente alla quantificazione del risarcimento del danno. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza essendo fondati il secondo e il terzo motivo. 7. Il difensore del ricorrente depositava conclusioni datate 10 novembre 2021, con le quali chiedeva annullarsi totalmente la sentenza anche con riferimento al primo motivo. 8. Il 19 settembre 2022 il difensore della parte civile depositava conclusioni, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero in subordine rigettarlo.9. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato 2. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Il reato contestato in origine era quello di violenza privata, così descritto: «delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 610 C.P. perché, agendo in concorso tra loro (Tolso come concorrente morale), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con violenza e/o minaccia costringevano l'Avv. D'[OSCURATO:PERSONA] a subire il proprio comportamento intimidatorio; in particolare, a bordo dell'autovettura Polo targata EH24911 (Sorgente alla guida), affiancavano il D'Aronco mentre questi si stava dirigendo verso la propria autovettura [OSCURATO:PERSONA] E targata [OSCURATO:TARGA] parcata in via Morpurgo, e gli intimavano (Sorgente) di fermarsi; quindi Sorgente lo inseguiva fino a via Morpurgo dove abbandonava l'autovettura in mezzo alla strada, scendeva e gli si avvicinava con fare aggressivo chiedendogli insistentemente cosa ne sapesse dei rapporti tra la Tolfo e la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. (riferendosi ad una vicenda in cui Tolfo avrebbe ammesso di essersi appropriata di somme di denaro della [OSCURATO:PERSONA] di cui era dipendente); ancora il Sorgente continuava a stare a meno di un metro di distanza dal D'Aronco finché questi si allontanava; in Udine, in data 30.04.2019». Va premesso che pacifico è il principio che il delitto di violenza privata possa 'contenere' la condotta di molestia: difatti consolidato è l'orientamento che a più riprese ha ribadito che laddove l'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, ingiuria, percosse, e anche molestia, ma non quello di violenza privata (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405 - 01; conf. N. 2480 del 2000 Rv. 216545 - 01, N. 35237 del 2008 Rv. 241159 - 01, N. 1215 del 2015 Rv. 261743 - 01, N. 44548 del 2015 Rv. 264685 - 01). D'altro canto è stato chiarito, anche nel caso opposto, di riqualificazione della condotta di molestie in quella di violenza privata, che non vi è violazione del principio garantito dall'art. 521 cod. proc. pen, in quanto qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia conformemente all'art. 111 cost. e all'art. 6 CEDU come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052 - 01, fattispecie in cui il fatto contestato come molestie, per aver impedito l'uscita delle persone offese attraverso un comune passo carraio, è stato legittimamente riqualificato in violenza privata in primo grado ed erroneamente derubricato nel reato di molestie in appello). Pertanto, essendo un possibile e prevedibile epilogo quello della riqualificazione operata dal giudice di merito, nel caso in esame, deve rilevarsi come non sia integrata alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. essendo la contestazione già contenente riferimenti alla pluralità di azioni esecutive e alla insistenza delle richieste, elementi questi che integrano la petulanza, elemento richiesto dall'art. 660 cod. pen. Difatti ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall'art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato (Sez. 1, n. 6064 del 06/12/2017, dep 08/02/2018, Girone, Rv. 272397 - 01; conf. N. 14512 del 2004 Rv. 228828 - 01, N. 17308 del 2008 Rv. 239615 - 01, N. 6908 del 2012 Rv. 252063 - 01), fermo restando che il reato di molestia o disturbo alle persone può essere integrato anche dalla condotta consistente nel seguire insistentemente la persona offesa, o il suo veicolo, in modo da interferire nella sfera di libertà di questa e da arrecarle turbamento (Sez. 1, n. 11198 del 18/02/2020, Cirioni, Rv. 279048 - 01; Sez. 1, n. 18117 del 11/02/2014, Scognamillo, Rv. 259295 - 01). In merito alla circostanza di rapporti pregressi del Sorgente con l'avvocato D'Aronco ben rileva il Tribunale al fol. 3 della sentenza impugnata che anche la soggettiva convinzione della infondatezza dell'accusa mossa alla moglie, come anche della illegittimità delle dichiarazioni assunte dalla stessa, anche alla luce dei precedenti contatti telefonici, non esclude il delitto di molestie, neanche quanto al profilo del dolo: sul punto la sentenza impugnata è in sintonia con il consolidato principio per cui in tema di molestia e disturbo alle persone, l'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto, quale quello che si vorrebbe attribuire il ricorrente (Sez.1, n. 50381 del 07/06/2018, Vidoni, Rv. 274537 - 01; massime conformi: N. 33267 del 2013 Rv. 256992 - 01, N. 4053 del 2004 Rv. 226992 - 01). Ne consegue l'infondatezza dei primi motivi. 3. Quanto al terzo motivo va ricordato che, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Ai fini della liquidazione del danno morale, il giudice di merito può legittimamente ricorrere a criteri equitativi, definendo una somma che, in base al proprio prudente apprezzamento, deve ritenersi congrua. Nel caso di specie, il giudice di merito del tutto correttamente - una volta ritenuta la penale responsabilità dell'imputato - ne ha desunto coerentemente la sussistenza di un danno morale per la persona offesa, in quanto dalla condotta di molestia lede la tranquillità del privato oltre a mettere a rischio l'ordine pubblico per la possibile reazione dell'offeso (indica il delitto di molestie come reato plurioffensivo, Sez. 1, n. 2597 del 13/12/2012, dep. 17/01/2013, Caruso, Rv. 254627 - 01). Vi è pertanto adeguata motivazione sul punto, alla luce del principio per cui in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229 - 01; nello stesso senso Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450 - 01, che ritiene la liquidazione del danno morale affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento). La motivazione impugnata risponde ai principi ora indicati, avendo valutato i fatti ai fini della responsabilità penale e conseguentemente dato conto della liquidazione del danno morale, ovviamente senza calcoli peculiari, essendo la determinazione di carattere equitativo. Il motivo è pertanto manifestamente infondato. 4. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Inoltre il ricorrente essere deve condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]Aronco, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liqu