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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10639/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23371-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I II; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1417/26/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo alla TARI per il 2014 in merito ad un immobile adibito ad azienda polifunzionale (bar, ristorante, supermercato, deposito), contestando la superficie rilevante ai fini del pagamento del tributo; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva solo parzialmente l'appello, affermando che l'avviso di accertamento reca motivazione sufficiente a comprendere quali siano i criteri adottati per il calcolo del tributo ed i fattori di calcolo computati e che l'avviso di accertamento ha la funzione di rendere edotto il contribuente del riscontrato motivo di debenza, trattandosi di accertamento di una situazione di fatto attinenente ad una accertata consistenza immobiliare che permane nel tempo: in particolare sono assoggettabili a tributo le superfici sulle quali insistono gli impianti di refrigerazione a parete, pur sempre amovibili e dunque facilmente confondibili con le aree della ristorazione e della distribuzione commerciale e così è pure per i locali cd. artigiani, che si presentano inglobati nel complesso coacervo della distribuzione; la parte contribuente propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre il comune di Napoli si costituisce con controricorso.

Considerato che Ric. 2020 n. 23371 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006 per avere la sentenza impugnata erroneamente rigettato il motivo di appello con il quale la società contribuente aveva lamentato la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, a torto affermando che la motivazione di cui all'atto impositivo fosse sufficiente a comprendere i criteri adottati per il calcolo del tributo e i fattori di calcolo computati.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: la motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (Cass. n. 4639 del 2020); la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dalla L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 7, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'"an" ed il "quantum" della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicchè il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria (Cass. n. 11613 del 2021); la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.

Ne consegue che è sufficiente che Ric. 2020 n. 23371 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -3- la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale (Cass. n. 3854 del 2022). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'avviso di accertamento reca motivazione sufficiente a comprendere quali siano i criteri adottati per il calcolo del tributo ed i fattori di calcolo computati e che l'avviso di accertamento ha la funzione di rendere edotto il contribuente del riscontrato motivo di debenza, trattandosi di accertamento di una situazione di fatto attinenente ad una accertata consistenza immobiliare che permane nel tempo; gli elementi catastali esaminati dall'ente impositore hanno restituito, nella fattispecie, il dato quantitativo utilizzato come coefficiente moltiplicatore del tributo: in particolare sono assoggettabili a tributo le superfici sulle quali insistono gli impianti di refrigerazione a parete, pur sempre amovibili e dunque facilmente confondibili con le aree della ristorazione e della distribuzione commerciale e così è pure per i locali cd. artigiani, che si presentano inglobati nel complesso coacervo della distribuzione - ha correttamente ritenuto che fosse adeguatamente motivato un avviso di accertamento relativo alla TARI che indicasse la superficie imponibile ossia l'elemento costitutivo della pretesa tributaria, avendo così l'Amministrazione posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente in giudizio l'"an" ed il "quantum debeatur".

Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge consistente in un difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, investono il merito della lite e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere Ric. 2020 n. 23371 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -4- valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Il ricorso è dunque infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna P( ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del' ricorrente p~e, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 0 Napolitano ('V_- DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23371-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I II; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1417/26/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo alla TARI per il 2014 in merito ad un immobile adibito ad azienda polifunzionale (bar, ristorante, supermercato, deposito), contestando la superficie rilevante ai fini del pagamento del tributo; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva solo parzialmente l'appello, affermando che l'avviso di accertamento reca motivazione sufficiente a comprendere quali siano i criteri adottati per il calcolo del tributo ed i fattori di calcolo computati e che l'avviso di accertamento ha la funzione di rendere edotto il contribuente del riscontrato motivo di debenza, trattandosi di accertamento di una situazione di fatto attinenente ad una accertata consistenza immobiliare che permane nel tempo: in particolare sono assoggettabili a tributo le superfici sulle quali insistono gli impianti di refrigerazione a parete, pur sempre amovibili e dunque facilmente confondibili con le aree della ristorazione e della distribuzione commerciale e così è pure per i locali cd. artigiani, che si presentano inglobati nel complesso coacervo della distribuzione; la parte contribuente propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre il comune di Napoli si costituisce con controricorso. Considerato che Ric. 2020 n. 23371 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006 per avere la sentenza impugnata erroneamente rigettato il motivo di appello con il quale la società contribuente aveva lamentato la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, a torto affermando che la motivazione di cui all'atto impositivo fosse sufficiente a comprendere i criteri adottati per il calcolo del tributo e i fattori di calcolo computati. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: la motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (Cass. n. 4639 del 2020); la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dalla L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 7, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'"an" ed il "quantum" della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicchè il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria (Cass. n. 11613 del 2021); la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che è sufficiente che Ric. 2020 n. 23371 sez. MT - ud. 12-01-2022 -3- la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale (Cass. n. 3854 del 2022). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'avviso di accertamento reca motivazione sufficiente a comprendere quali siano i criteri adottati per il calcolo del tributo ed i fattori di calcolo computati e che l'avviso di accertamento ha la funzione di rendere edotto il contribuente del riscontrato motivo di debenza, trattandosi di accertamento di una situazione di fatto attinenente ad una accertata consistenza immobiliare che permane nel tempo; gli elementi catastali esaminati dall'ente impositore hanno restituito, nella fattispecie, il dato quantitativo utilizzato come coefficiente moltiplicatore del tributo: in particolare sono assoggettabili a tributo le superfici sulle quali insistono gli impianti di refrigerazione a parete, pur sempre amovibili e dunque facilmente confondibili con le aree della ristorazione e della distribuzione commerciale e così è pure per i locali cd. artigiani, che si presentano inglobati nel complesso coacervo della distribuzione - ha correttamente ritenuto che fosse adeguatamente motivato un avviso di accertamento relativo alla TARI che indicasse la superficie imponibile ossia l'elemento costitutivo della pretesa tributaria, avendo così l'Amministrazione posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente in giudizio l'"an" ed il "quantum debeatur". Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge consistente in un difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, investono il merito della lite e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere Ric. 2020 n. 23371 sez. MT - ud. 12-01-2022 -4- valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Il ricorso è dunque infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna P( ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del' ricorrente p~e, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 0 Napolitano ('V_- DEPO
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