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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2025

Cassazione n. 18019/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15720/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:SOCIETA] e dei soci [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] – srl in liquidazione, T.E.V. – [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di cui al procedimento n. 27/2014 depositatoil 18/03/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ha confermato il rigetto dell’istanza di trasferimento della liquidità residua avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in data 27 aprile 2021 e reiterata in data 19 ottobre 20216.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per c assazione [OSCURATO:PERSONA] srl sulla base di un solo motivo, il Fallimento ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente ha depositato atto di rinuncia, a mezzo del proprio legale munito di procura anche a rinunciare agli atti, notificata a controparte in data 12/9/2024. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, debitamente autorizzato dal [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA],ha dichiarato di accettare la rinuncia. 2.Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite,fermo restando che le parti hanno convenuto per la compensazione delle spese.

3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15720/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:SOCIETA] e dei soci [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] – srl in liquidazione, T.E.V. – [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di cui al procedimento n. 27/2014 depositatoil 18/03/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ha confermato il rigetto dell’istanza di trasferimento della liquidità residua avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in data 27 aprile 2021 e reiterata in data 19 ottobre 20216. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per c assazione [OSCURATO:PERSONA] srl sulla base di un solo motivo, il Fallimento ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente ha depositato atto di rinuncia, a mezzo del proprio legale munito di procura anche a rinunciare agli atti, notificata a controparte in data 12/9/2024. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, debitamente autorizzato dal [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA],ha dichiarato di accettare la rinuncia. 2.Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite,fermo restando che le parti hanno convenuto per la compensazione delle spese. 3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso.
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