Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:T:2005:130
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑260/03
[OSCURATO:PERSONA] R & D Ltd
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ([OSCURATO:PERSONA])
«Marchio comunitario — Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 14 aprile 2005
Massime della sentenza
1.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere
descrittivo e mancanza di carattere distintivo di un segno — Rapporti tra le corrispondenti disposizioni
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)]
2.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi
privi di carattere distintivo — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche
di un prodotto — Segno denominativo [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)]
1. Un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7,
n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, per tale motivo è necessariamente privo di carattere distintivo
in relazione a questi stessi prodotti o servizi, secondo quanto stabilito dall’art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.
Orbene, al fine di provare che un marchio che rientra nell’ambito di applicazione dell’impedimento alla registrazione enunciato
dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento risulti tuttavia privo di carattere distintivo ai sensi della lett. b) di tale
norma, l’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) deve illustrare le ragioni per le quali
valuta che il suddetto marchio sia privo di carattere distintivo.
(v. punti 23-24)
2. Il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA], di cui si chiede la registrazione quale marchio comunitario per «prodotti, composti e sostanze
farmaceutici, veterinari e igienici», «apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari» e «servizi di ricerca
e di sviluppo; servizi di consulenza; tutti riguardanti le scienze biologiche, mediche e chimiche», delle classi, rispettivamente,
5, 10 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94, sul marchio comunitario, dal punto di vista del consumatore medio anglofono e dell’insieme degli specialisti dell’ambito
medico, a prescindere dalla loro lingua materna, dato che, da un lato, non è dimostrato che il marchio richiesto sia colpito
dall’impedimento alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto descrittivo dei
prodotti e servizi per i quali è chiesta la registrazione e che, dall’altro, non sono dedotte altre ragioni per le quali il
detto marchio sarebbe ciò non di meno sprovvisto di carattere distintivo ai sensi della medesima disposizione, lett. b), in
quanto, considerato nel suo insieme, esso non consentirebbe al pubblico di riferimento di distinguere i prodotti e i servizi
di cui trattasi da quelli di diversa origine commerciale.
(v. punti 31, 41, 44-45)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
14 aprile 2005 (
*
)
«Marchio comunitario – Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Nella causa T‑260/03,
[OSCURATO:PERSONA] R & D Ltd,
con sede in Slough, Berkshire ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dai sigg. D. Alexander, barrister, e N. Jenkins, solicitor,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentato dai sigg. I. de [OSCURATO:PERSONA] e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] 19 maggio 2003 (procedimento
R 659/2002-2), riguardante la domanda di registrazione del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] come marchio comunitario,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione),
composto dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra V. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. O. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore,
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2003,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2003,
in seguito all’udienza del 12 gennaio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti della controversia
1 Il 30 giugno 2000 la ricorrente, già [OSCURATO:PERSONA], ha presentato una domanda di marchio comunitario all’[OSCURATO:PERSONA]
per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») ai sensi del regolamento (CE)
del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come successivamente modificato.
2 Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA].
3 I prodotti e i servizi relativamente ai quali si è chiesta la registrazione rientrano nelle classi 5, 10 e 42 ai sensi dell’accordo
di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– «prodotti, composti e sostanze farmaceutici, veterinari e igienici», rientranti nella classe 5;
– «apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari», rientranti nella classe 10;
– «servizi di ricerca e di sviluppo; servizi di consulenza; tutti riguardanti le scienze biologiche, mediche e chimiche», rientranti
nella classe 42.
4 Con decisione 4 giugno 2002, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione sul fondamento dell’art. 7, n. 1, lett. b)
e c), del regolamento n. 40/94. Ha osservato che il segno in questione era costituito dalla combinazione, grammaticalmente
corretta, dei due termini «cell» (cellula) e «tech» (abbreviazione di «tecnica» o di «tecnologia»). Di conseguenza ha ritenuto
che il marchio richiesto non potesse essere utilizzato quale indicatore d’origine per i prodotti e i servizi relativamente
ai quali si è presentata domanda di registrazione, dal momento che questi ultimi rientravano tutti nell’ambito della tecnologia
cellulare.
5 Il 2 agosto 2002 il ricorrente ha presentato un ricorso all’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, contro
la decisione dell’esaminatore.
6 Con decisione 19 maggio 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso ha respinto tale
ricorso in quanto l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ostava alla registrazione del marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA],
essendo quest’ultimo idoneo ad essere percepito, immediatamente e senza ambiguità, come un termine diretto a designare attività
che rientrano nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell’ambito di tali
attività o da esse derivanti. La commissione di ricorso ha rilevato che il marchio [OSCURATO:PERSONA], consistente nella combinazione
del termine inglese «cell» e dell’abbreviazione inglese «tech», entrambi di per sé privi di carattere distintivo, non rappresentava
altro che la somma di tali due elementi. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto che il collegamento tra i prodotti
e i servizi cui si riferisce la domanda di registrazione e il marchio non fosse sufficientemente indiretto per conferire a
quest’ultimo il grado minimo di carattere distintivo intrinseco richiesto in forza dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94.
Conclusioni delle parti
7 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– in via principale, annullare la decisione impugnata;
– in subordine, annullare la decisione impugnata nei limiti in cui riguarda i prodotti che rientrano nella classe 5 o nelle
classi 5 e 10;
– condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
8 L’[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Argomenti delle parti
9 La ricorrente solleva un motivo unico, relativo a una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
10 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è incorsa in un errore nel valutare nel loro insieme il marchio richiesto
e i vari elementi che lo compongono.
11 Essa ritiene, in primo luogo, che nel linguaggio commerciale corrente, il segno [OSCURATO:PERSONA] non sia idoneo a descrivere i prodotti
e i servizi previsti nella domanda di registrazione. Infatti, tale termine complessivamente considerato non consisterebbe
nella mera giustapposizione di due parole ciascuna delle quali descrive direttamente i prodotti o i servizi in questione.
Da un lato, l’ultima sillaba della parola «celltech» non costituirebbe una parola ma un’abbreviazione e, dall’altro, la prima
sillaba della stessa non sarebbe un aggettivo. Aggiunge, in secondo luogo, che il termine «celltech» è più che la semplice
somma degli elementi denominativi da cui è costituito. In terzo luogo, essa ha rilevato, in sede di udienza, facendo riferimento
alla sentenza della Corte 16 settembre 2004, (causa C‑329/02 P, SAT.1/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8317, in prosieguo: la «sentenza
SAT.1»), che il segno [OSCURATO:PERSONA] sarà percepito come un vocabolo autonomo, identificabile in modo individuale, e che, considerato
nel suo complesso, consentirà al consumatore di identificare l’impresa di cui trattasi e i suoi prodotti o servizi. Di conseguenza,
il segno in questione sarebbe sufficientemente originale per soddisfare il requisito del minimo carattere distintivo richiesto.
12 La ricorrente addebita all’[OSCURATO:PERSONA], in subordine, di non avere esaminato a sufficienza i prodotti o i servizi per i quali si
è richiesta la registrazione. A tal proposito, essa osserva che i prodotti per i quali si è presentata domanda di registrazione
sono, per quanto riguarda le classi 5 e 10, prodotti farmaceutici. Orbene, non esisterebbe nessun tipo di prodotto farmaceutico
che sia o che possa essere descritto da chicchessia, specialista o meno, come un «prodotto farmaceutico celltech» o con riferimento
al quale il termine «celltech» possa indicare alcunché.
13 L’[OSCURATO:PERSONA] rammenta che, per essere distintivo, un segno deve servire principalmente a identificare e a distinguere il venditore,
e non soltanto a fornire ai consumatori informazioni sui prodotti e i servizi presi in considerazione. Pertanto, i segni che
informano semplicemente i potenziali acquirenti in merito a una presunta qualità dei prodotti o alla loro capacità di soddisfare
una specifica funzione sarebbero privi di carattere distintivo.
14 L’[OSCURATO:PERSONA] osserva che, nella presente fattispecie, il pubblico destinatario è costituito al contempo da professionisti (prodotti
e servizi inclusi nelle classi 5, 10 e 42) molto attenti e da consumatori non specializzati (prodotti della classe 5 fatta
eccezione per i composti e le sostanze), che sono di regola informati e ragionevolmente attenti e avveduti e che hanno familiarità
con l’inglese.
15 Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], il segno [OSCURATO:PERSONA] risulta dalla mera somma di due parole figuranti entrambe nel vocabolario inglese. Rileva
che la parola «cell» è definita, nel contesto della biologia, come segue:
« [L]a più piccola unità di un organismo in grado di funzionare in modo autonomo. Essa è composta da un nucleo, che contiene
il materiale genetico, circondato dal citoplasma in cui si trovano i mitocondri, i lisosomi, i ribosomi e altri organelli.
Tutte le cellule sono attorniate da una membrana cellulare; le cellule vegetali hanno inoltre una parete cellulare esterna».
16 Peraltro, la parola «tech» costituirebbe l’usuale abbreviazione di «technical» (tecnico) o di «technology» (tecnologia).
17 L’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che le parole «cell» e «tech» siano correntemente utilizzate nell’ambito medico e farmaceutico al quale appartengono
i prodotti e i servizi relativamente ai quali si chiede la registrazione e che, se singolarmente considerate, hanno un significato
privo di ambiguità quando sono utilizzate con riferimento a detti prodotti o servizi. Infatti, tali termini a suo giudizio
forniscono un’informazione inerente alla destinazione e alla natura dei prodotti e dei servizi in questione, vale a dire alla
loro applicazione alla tecnologia cellulare o al fatto che ne derivano. Aggiunge che è ininfluente il fatto che, in altri
contesti, ciascuno di tali termini possa avete altri significati.
18 Reputa che non vi sia nulla di insolito nella combinazione di due parole spesso utilizzate insieme al fine di qualificare
i prodotti che rientrano nelle classi 5 e 10 e i servizi che rientrano nella classe 42, riguardanti tutti il settore medico
e farmaceutico. Infatti, il segno [OSCURATO:PERSONA] consisterebbe nella giustapposizione sintattica abituale di due parole inglesi
e non presenterebbe alcuna percepibile differenza rispetto alla corretta costruzione lessicale, ossia «cell technology» (tecnologia
cellulare). Inoltre, il fatto che le parole «cell» e «tech» non appaiano combinate nel dizionario non proverebbe che la combinazione
sia originale, insolita o fantasiosa.
Giudizio del Tribunale
19 In forza dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione, ai sensi della lett. b) di tale paragrafo,
i marchi privi di carattere distintivo e, ai sensi della lett. c) dello stesso paragrafo, i marchi composti esclusivamente
da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione,
il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio (sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C‑383/99 P, Procter & Gamble/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6251, punto 35).
20 Emerge dalla giurisprudenza che la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore
finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile
questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (v., in particolare, sentenze della Corte 23 maggio 1978,
causa 102/77, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1139, punto 7, e 18 giugno 2002, causa C‑299/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5475, punto
30).
21 A tale riguardo, occorre rammentare che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’art. 7, n. 1, del regolamento
n. 40/94 sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre, occorre interpretare i suddetti motivi
di impedimento alla luce dell’interesse generale sottostante a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione
in sede di esame dei vari motivi di rigetto può, anzi deve, rispecchiare considerazioni differenti, a seconda del motivo di
rigetto (sentenza della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C‑456/01 P e C‑457/01 P, Henkel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5089, punti
45 e 46, e sentenza SAT.1, punto 25).
22 Sussiste nondimeno un’evidente intersecazione degli ambiti di applicazione delle diverse cause di impedimento indicate ai
punti b), c) e d), della disposizione suddetta [sentenze della Corte 12 febbraio 2004, causa C‑363/99, Koninklijke KPN [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1619, punto 67, e causa C‑265/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1699, punto 18; sentenza del Tribunale 8 luglio
2004, causa T‑289/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2851, punto 23].
23 In particolare, dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale emerge che un marchio denominativo che sia descrittivo delle
caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è, per tale
motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, secondo quanto stabilito
dalla lett. b) del medesimo art. 7, n. 1 (sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19; Koninklijke KPN [OSCURATO:PERSONA], cit., punto
86, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 24).
24 Orbene, al fine di provare che un marchio che rientra nell’ambito di applicazione dell’impedimento alla registrazione enunciato
all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento risulta tuttavia privo di carattere distintivo ai sensi della lett. b) di tale
norma, l’[OSCURATO:PERSONA] deve illustrare le ragioni per le quali valuta che il suddetto marchio sia privo di carattere distintivo (sentenza
SAT.1, punto 42).
25 Dalla decisione impugnata (punti 10-12) emerge che la commissione di ricorso ha respinto il ricorso in quanto l’art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94 ostava alla registrazione del marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA], essendo quest’ultimo idoneo
a essere percepito, immediatamente e senza ambiguità, come un termine diretto a designare attività rientranti nel settore
della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell’ambito di tali attività o da esse derivanti.
La commissione di ricorso ha indicato che il segno [OSCURATO:PERSONA], consistente nella combinazione della parola inglese «cell» e
dell’abbreviazione inglese «tech», entrambe di per sé prive di carattere distintivo, non rappresentava altro che la somma
di tali due componenti. Secondo la commissione di ricorso «l’ordine della parole corrisponde a un corretto impiego, sul piano
sintattico, delle due parole “cell technology” (tecnologia cellulare)», «[e] ciò significa che il termine si limita a veicolare
il significato letterale di tali due parole distinte». A giudizio della commissione di ricorso, il pubblico destinatario concepirà
il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] «come un’indicazione del tipo di prodotti e di servizi che il segno designa anziché come un
indicatore d’origine». Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto che il collegamento tra i prodotti e i servizi
cui si riferisce la domanda di registrazione e il marchio non fosse sufficientemente indiretto per conferire a quest’ultimo
il grado minimo di carattere distintivo intrinseco richiesto in forza dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
26 Pertanto, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che il segno [OSCURATO:PERSONA] non fosse distintivo ai sensi dell’art. 7,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 in quanto sarebbe percepito dal pubblico pertinente come un termine descrittivo del
tipo di prodotti e di servizi in questione.
27 Occorre quindi innanzi tutto verificare se la commissione di ricorso abbia dimostrato che il segno denominativo di cui è stata
chiesta la registrazione fosse descrittivo dei prodotti e servizi rivendicati. In caso affermativo, la decisione impugnata
dovrebbe essere confermata, in forza della giurisprudenza menzionata supra al punto 23, secondo la quale qualsiasi segno descrittivo
è necessariamente privo di carattere distintivo. Se, invece, il segno di cui trattasi non è descrittivo dei prodotti e dei
servizi previsti dalla domanda di registrazione, in conformità alla sentenza SAT.1, si dovrà accertare se la commissione di
ricorso ha avanzato altri argomenti per concludere che il segno richiesto era privo di carattere distintivo.
28 Secondo la giurisprudenza, sia il carattere distintivo [sentenze della Corte 21 ottobre 2004, causa C‑64/02 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10031, punto 43, e del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑355/00, DaimlerChrysler/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1939,
punto 51] sia il carattere descrittivo [sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑356/00, DaimlerChrysler/[OSCURATO:PERSONA] (CARCARD),
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1963, punto 25] di un segno devono essere valutati in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i
quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico pertinente.
29 A tale riguardo, si deve innanzi tutto affermare che i prodotti e i servizi previsti dalla domanda di marchio rientrano nel
settore farmaceutico.
30 Di conseguenza, come ha rilevato in modo corretto l’[OSCURATO:PERSONA], la commissione di ricorso ha giustamente reputato che il pubblico
destinatario fosse composto non solo da specialisti del settore medico, ma altresì dal consumatore medio, la qual cosa non
è contestata dalla ricorrente.
31 Inoltre, a norma dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, il pubblico destinatario pertinente con riferimento al quale
si deve valutare l’impedimento assoluto alla registrazione è non solo il consumatore medio anglofono, poiché il segno di cui
trattasi consta di elementi della lingua inglese, ma altresì l’insieme degli specialisti del settore medico, aventi una conoscenza
dei termini scientifici nel loro ambito di attività, indipendentemente dalla loro lingua materna.
32 Occorre inoltre osservare che il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] è composto da due sostantivi ricavati dalla lingua inglese, il
secondo dei quali è riportato in forma abbreviata. Per quanto riguarda l’elemento «cell», è pacifico che si riferisce, nel
settore della biologia, alla più piccola unità di un organismo in grado di funzionare in modo autonomo. Parimenti, l’elemento
«tech» costituisce l’usuale abbreviazione della parola «technology» (tecnologia) e non si discosta quindi, in quanto abbreviazione,
dalle regole lessicali della lingua inglese (v., in tal senso, sentenza SAT.1, punto 31).
33 Pertanto, si deve ritenere che almeno un significato del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] sia «cell technology» (tecnologia cellulare).
34 Per quanto attiene alla natura del rapporto esistente tra il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] e i prodotti e servizi in questione,
al punto 12 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha affermato che detto termine designava attività rientranti
nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell’ambito di tali attività o
da esse derivanti
35 Si deve quindi verificare se la commissione di ricorso abbia dimostrato che il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA], inteso come «cell
technology», era descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione, rientranti nel settore farmaceutico.
36 A tale riguardo si deve osservare che né la commissione di ricorso né l’[OSCURATO:PERSONA] hanno illustrato il significato scientifico della
tecnologia cellulare. Infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] si è limitata a fornire in allegato al suo controricorso un estratto del
[OSCURATO:PERSONA]
che riporta le definizioni dei termini «cell» e «tech».
37 Orbene, né la commissione di ricorso né l’[OSCURATO:PERSONA] hanno spiegato come tali termini fornirebbero un’informazione in merito alla
destinazione e alla natura dei prodotti e dei servizi previsti dalla domanda di registrazione, segnatamente il modo in cui
tali prodotti e servizi sarebbero applicati alla tecnologia cellulare o in cui ne deriverebbero.
38 E’ pur vero che i prodotti e i servizi previsti dalla domanda di registrazione sono in linea generale prodotti e servizi farmaceutici
e, pertanto, presentano un collegamento con i corpi costituiti da cellule. Tuttavia, la commissione di ricorso non ha fornito
la prova del fatto che il pubblico pertinente stabilirà immediatamente e senza altra riflessione un rapporto concreto e diretto
tra i servizi farmaceutici rivendicati e il significato del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] [v., in tal senso, sentenza del Tribunale
7 giugno 2001, causa T‑359/99, DKV/[OSCURATO:PERSONA] (EuroHealth), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1645, punto 35].
39 Inoltre, anche qualora tali prodotti e servizi potessero essere utilizzati in un contesto funzionale che implica la tecnologia
cellulare, ciò non basterebbe per concludere che il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] possa servire per designare la loro destinazione.
Infatti, tale utilizzo ne costituirebbe, tutt’al più, uno dei molteplici campi di applicazione, ma non una funzione tecnica
(sentenza CARCARD, cit., punto 40).
40 Dalle considerazioni di cui sopra risulta che la commissione di ricorso non ha dimostrato che il termine «celltech», anche
inteso con il significato di tecnologia cellulare, possa essere percepito, immediatamente e senza ambiguità, come un termine
diretto a designare attività che rientrano nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale
utilizzati nell’ambito di tali attività o da esse derivanti. Essa non ha nemmeno provato che il pubblico interessato lo concepirà
esclusivamente quale indicazione del tipo di prodotti e di servizi che il segno designa.
41 Si deve pertanto ritenere che la commissione di ricorso non abbia dimostrato che il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] era descrittivo
dei prodotti e dei servizi per i quali la registrazione è stata richiesta.
42 Occorre quindi esaminare se la commissione di ricorso nella decisione impugnata abbia formulato altri argomenti atti ad attestare
che il segno denominativo di cui trattasi era privo di carattere distintivo.
43 A tale proposito si deve rammentare che, per quanto riguarda un marchio composto di parole è possibile verificare, in parte,
un eventuale carattere distintivo di ciascuno dei suoi termini o dei suoi elementi, presi separatamente, ma il suddetto carattere
deve, comunque, dipendere da un esame dell’insieme che questi costituiscono. Infatti, il mero fatto che ciascuno di tali elementi,
considerati separatamente, sia privo di carattere distintivo non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare
un carattere distintivo (v., in tal senso, sentenza SAT.1, punto 28).
44 Orbene, la commissione di ricorso non ha dimostrato che il segno di cui trattasi, complessivamente considerato, non consentirebbe
al pubblico interessato di distinguere i prodotti e i servizi della ricorrente da quelli che hanno un’altra origine commerciale.
45 Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la commissione di ricorso non ha dimostrato che il marchio richiesto rientrava
nell’ambito di applicazione dell’impedimento alla registrazione enunciato dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
Dal momento che la commissione di ricorso non ha illustrato altri motivi che fonderebbero il suo convincimento in merito,
nondimeno, alla mancanza di carattere distintivo ai sensi della lett. b) della stessa disposizione, essa ha erroneamente ritenuto
che il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94.
46 Ne consegue che il ricorso deve essere accolto.
Sulle spese
47 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la convenuta, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) 19 maggio 2003 (procedimento R 659/2002-2) è annullata.
2)
La parte convenuta è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 aprile 2005.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
M. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l'inglese.