CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 13413/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto negativo di competenza iscritto al n. 09169/2023 R.G. , sollevato dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 24 marzo 2022, nella causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante; rappresentata e difesa da gli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA]Andrea ( ), in virtù di procura in calce all a scrittura difensiva; -attrice- e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; -convenuta- udita la relazionedella causa, svolta nella C amera di consiglio del l’8 marzo Oggetto: Regolamento di co m petenza d’ufficio. A.C. 08/03/2023 r.g.n. 09169/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 2023, dalConsigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Roma. Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto, dinanzi al Giudice di pace di Roma, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., domandando, ai sensi dell’art.2033 cod. civ., la restituzione della somma di Euro 4.640,84, pari all’importo indebitamente pagato a titolo di addizionale provinciale sull’accisa relativa alla fornitura di energia elettrica nel periodo compreso tra luglio e ottobre 2010; il Giudice di pace, con sentenza 29 luglio 2021, n. 17858, ha dichiarato la propria incompetenza per ragione di materia, sul presupposto che le cause di ripetizione dell’indebito sarebbero riservate, ratione materiae , alla competenza del Tribunale; riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Roma, quest’ultimo, con ordinanza riservata alla prima udienza del 24 marzo 2022,ritenendo di essere a sua volta incompetente per ragione di materia , ha formulato istanza di regolamento di competenzad’ufficio, chiedendo a questa Corte di ind icare il giudice competente, osservando, per un verso , che, tra le cause relative ai beni mobili, devolute, nei limiti del valore di Euro 5.000,00, allacompetenza per materia del Giudice di pace, rientrerebbero le controversie inerenti alla ripetizionedell’indebito, ai sensi dell’art.2033 cod. civ.; e ritenendo, per altro verso, che quando l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito venga esercitata – come nella fattispecie – dal consumatore finale dell’energia elettrica nei confronti del fornitore de lla stessa al fine di ottenere la restituzione delle somme addebitategli a titolo di addi zionali sull’imposta d i consumo, non sarebbeconfigurabile una causa in materia di imposte e tasse (come tale rimessa alla competenza delle Commissioni tributarie o, in difetto, a quella per materia del Tribunale, ai sensi dell’art.9, secondo comma, cod. proc. civ. ), in quanto la configurabilità di una controversia tributaria A.C. 08/03/2023 r.g.n. 09169/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani postulerebbe non solo che l’attore metta in discussione con la propria domanda l’esistenza delle condizioni da cui la legge fa dipendere il suo assoggettamento ad una determinata pretesa fiscale, ma anche che detta domanda sia rivolta nei confronti dell’ente impositore che quella pretesa ha avanzato; il Procuratore Generale, condividendo tali rilievi,ha domandato che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Roma; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato scritto difensivo ai sensi dell’art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale. Considerato che: il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Roma è manifestamente inammissibile; 1.il regolamento di competenza d’ufficio , ai sensi dell’art .45 cod. proc. civ.,può essere richiesto soltanto quando il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta deduca, a sua volta, la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o diterritorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emessodal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione ( Cass.25/02/2005, n. 4077; Cass.23/07/2010, n.17454; Cass. 16/07/2012, n . 12152; Cass. 06/11/2012, n. 19167; Cass. 19/01/2015, n.728); 2. q uesta regola trova la sua ratio nel fondamento stesso dell’istituto del regolamento d’ufficio, il quale è posto a presidio dei criteri inderogabili di attribuzione della competenza, per modo che, se il criterio in base al quale è individuata la competenza del giudice a quo declinante o di un terzo giudi ce rientra tra le regole di competenzaderogabili (per valore o per territorio al di fuori dei casi di cui all’art.28 cod. proc. civ.), al giudice ad quem è inibito sollevare il conflitto; A.C. 08/03/2023 r.g.n. 09169/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 3. n e derivano, quali necessari corollari, da un lato, che non a s sume rilevanza la qualificazione operata dal gi udice declinante, poiché è, al contrario, necessario che oggettivamentela sua declaratoria di incompetenza avvenga per ragione di materia o per territorio inderogabile; dall’altro lato, che l’individuazione del criteriodi collegamento avvenga , non sulla base della tipologia della controversia, ma sulla base della derogabilità o meno del criterio di determinazione della competenza; 4.nel caso di specie, la domanda rispetto alla quale il Giudice di pace ha declinato la competenza concerne un’azione di ripetizione di indebito che, non inerendo ad una pretesa di indebito estranea ad una tipologia di controversie regolate per ragioni di materia, risultava regolata dal criterio della competenza per valore e nella specie il valore la collocava all’interno della competenza generale per valore del giudice di pace di cui al primo comma dell’art. 7 c.p.c.; poiché viene in rilievo, oggettivamente, un criterio determinativo della competenzadi natura derogabile, non può attribuirsi importanza alla di versa qualificazione del giudice a quo , dichiaratosi – a torto – incompetente per ragione di materia, in quanto deve farsi riferimento all’ effettivo criterio regolatore della competenza sulla controversia, la cuiviolazione è posta a base del conflitto; quest’ultimoè, dunque, inammissibile , in quanto sollevato in seguito ad un provvedimento che ha oggettivamente dichiarato l’incompetenza del giudice adìto per ragione di valoree, pertanto, in mancanza dei presupposti di cui all’art.45 cod. proc. civ. ed oltre l’ambito funzionaledell’istituto; 5. va dunque dichiarata l’ inammissibilità del regolamento d’ ufficio con la conseguenzache resta radicata la competenza del Tribunale di Roma; 6. non deve provvedersi sulle spese del regolamento, che è stato proposto ex officiodal giudice di cui resta radicata la competenza . [OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 09169/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il regolamento d’ufficio e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma per la riassunzione del giudizio neltermine di tre mesi dalla comunicazione del depositodella presente ordinanza . Così d