CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02172/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 1 9 553 /202 3 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe dife s o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procuraallegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli avv.tiCarlo Isabella e [OSCURATO:PERSONA] come da procur a allegata al controricorso , domicilio digitale come in atti -controricorrenti - avverso l a sentenza del la Corte d’appello di Catanzaro n. 619 /202 3 pubblicata il7.7.2023; N. 19553/23R.G. uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 2 . 1 2 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adirono il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rilascio dell’appartamento occupato dal proprio figlio [OSCURATO:PERSONA], sito in [OSCURATO:PERSONA], Via D. Franzi 6, di cui erano rispettivamente, usufruttuaria e titolare del diritto di abitazione (mentre il proprio altro figlio [OSCURATO:PERSONA] ne era nudo proprietario), oltre ad una indennità per il periodo di occupazione sine titulo. Esposero che, a causa di un deterioramento dei rapporti con il resistente, che era andato a vivere ad Amantea con la sua attuale compagna, avevano dapprima spogliato [OSCURATO:PERSONA] dalla detenzione dell’immobile; cheperò il predetto vi era stato reimmesso a seguito di procedimento possessorio esperito vittoriosamente. Pertanto, chiedevano la declaratoria della cessazione del rapporto di comodato dell’immobile, precisando che (come anche stabilito nel giudizio possessorio), il rapporto intercorso tra le parti doveva essere qualificato come comodato c.d. precario, sicché essi avevano titolo ad ottenere la immediata riconsegna del bene; in particolare, il rapporto era da ritenersi risolto in seguito alla missiva del 27.12.2017 e reiterata il 14.10.2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva invitato a rilasciare l’appartamento. Luigi C ataudo , costituendosi in giudizio, contestò l’avversa pretesa, deducendo che tra le parti non era intercorso alcun contratto di comodato, che i genitori avevano, in realtà, consentito allo stesso di permanere N. 19553/23R.G. nell’abitazione in adempimento spontaneo ad un obbligo di mantenimento o comunque di natura alimentare, essendo egli privo di redditi e di mezzi di sostentamento. Eccepì, quindi, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda avanzata con rito locatizio in quanto il rapporto non era da qualificare come contratto di comodato, giacché la causa aveva ad oggetto obblighi di assistenza familiare, nonché il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA], infatti, godeva del diritto di abitazione sull’immobile, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ne era mera usufruttuaria. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda ed evidenziava la sussistenza dei presupposti per ottenere dai genitori il versamento degli alimenti, che richiedeva in via riconvenzionale. Istruita la causa, con sentenza del 19.11.2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse in parte le domande attoree, dichiarando la cessazione del rapporto di comodato, condannando [OSCURATO:PERSONA] al rilascio in favore dei ricorrenti dell’immobile in questione e rigettando ogni altra domanda di questi ultimi; al contempo, dichiarò inammissibili le domande riconvenzionali formulate dal resistente, regolando le spese. Avverso detta pronuncia propose gravame [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello di Catanzaro, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo rigettò con sentenza del 7.7.2023. Osservò la Corte territoriale che correttamente gli appellati avevano agito secondo il rito locatizio, stante la natura di comodato c.d. precario attribuita al rapporto dall’ordinanza di reintegra che aveva preceduto il giudizio; che infondata era la doglianza circa la pretesa carenza N. 19553/23R.G. di legittimazione attiva dei genitori dell’appellante, essendo irrilevante lo statusdominicale (frattanto perduto, per aver essi donato la nuda proprietà dell’immobile al figlio Salvatore), in quanto comunque titolari di diritti reali che ne implicavano il diritto di godimento, comprensivo del diritto di concederne l’uso al figlioLuigi; che neppure poteva discutersi di un diritto di godimento dell’appellante derivante da doveri di solidarietà familiare, sotto forma di obbligo di mantenimento o di corresponsione degli alimenti , trattandosi di figlio ultracinquantenne, avente un proprio nucleo familiare e mai dichiarato inabile al lavoro, benché disoccupato; che comunque correttamente il Tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità delle domande riconvenzionali, per mancato rispetto delle forme previste dall’art. 418 c.p.c. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art.447 bis c.p.c.”.Si sostiene che avrebbe errato la Corte calabra nel ritenere applicabile alla controversia il rito locatizio, non sussistendo nella specie alcun rapporto di comodato tra le parti, bensì venendo in rilievo il mantenimento del proprio figlio da parte dei genitori, per il tramite di un “negozio atipico di tipo familiare”.La contraria statuizione del giudice d’appello, secondo il ricorrente, avrebbe illegittimamente compresso il proprio diritto di difesa. N. 19553/23R.G. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 99 e 100 c.p.c.”, per aver la Corte calabra erroneamente ritenuto la sussistenza della legittimazione ad agire in capo ai propri genitori, benché non più proprietari dell’immobile per cui è processo. 1.3 –Con il terzo motivo, infine, si lamenta “ violazione e falsa applicazione artt. 438 e 443 c.c.”, per aver la Corte territoriale negato il proprio diritto di continuare ad occupare l’immobile, quale modalità di adempimento, da parte dei genitori,del proprio diritto agli alimenti, stante il suo conclamato stato di bisogno. 2.1 –Il primo motivo è palesemente inammissibile, per difetto di specificità. Il ricorrente – al di là di assai generic he affermazioni - non specifica in cosa sia consistito il vulnusal suo diritto di difesa a seguito della contestata scelta del rito locatizio da parte dei propri genitori, scelta ritenuta corretta dalla Corte d’appello, con valutazione adeguatamente motivata. 3.1 – I l secondo motivo è del pari inammissibile , ancora per difetto di specificità. Infatti, in tema di concessione di un immobile in comodato (qualificazione del rapporto inter partes operata dalla Corte calabra, sia pure come c.d. precario immobiliare, non adeguatamente censuratadal ricorrente ), ciò che rileva è che il comodante abbia la materiale (e non contra ius) disponibilità del bene, mentre è irrilevante lo statuto del corrispondente diritto reale di cui egli sia eventualmente titolare, unico aspetto su cui il ricorrente concentra invece le proprieargomentazioni. N. 19553/23R.G. Risulta quindi evidente chela Corte d’appello, laddove ha fatto riferimento alla titolarità di diritti reali in capo ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]Cataudo e alla correlativa facoltà di goderne, ha inteso valorizzare la loro piena e libera disponibilità del bene stesso anche quale presupposto della sua concessione in comodato , aspetto evidentemente non colto dal ricorrente. 4.1 –Stessa sorte segue, inevitabilmente, anche il terzo motivo. Infatti, quelli denunciati non costituiscono affatto errori di diritto, ma pretesi errori che la Corte territoriale avrebbe commesso nell’apprezzamento della situazione fattuale circa il preteso stato di bisogno del ricorrente , questione evidentemente rimessa alla esclusiva valutazione delgiudice del merito e non adeguatamente veicolata in questa sede. Si aggiunga, infine, che non risulta censurata la statuizione della sentenza impugnata per cui l’esame della questione degli alimenti, invocati dall’odierno ricorrente, restava comunque precluso dal contesto in cui il c.d. precario immobiliare per cui è processo maturò, avendo la Corte territoriale evidenziato che i genitori dello stesso ricorrente gli concessero l’abitazione in comodato su base meramente volontaristica e “al di fuori di qualsiasi consapevolezza da parte dei medesimi [genitori, n.d.e.] di adempiere ad un obbligo”di legge. 5.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibil e . Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricors o , può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. N. 19553/23R.G. P.Q.M la Cortedichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comm