CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. TRIBUNALE DI POTENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore: - avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di MATERA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha annullato l'ordinanza con cui il all'interno del sodalizio mafioso, dalla capacità a delinquere, dalla gravità delle condotte accertate e dalla pregresse violazioni In questa prospettiva evidenzia il ruolo di vertice di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha operato come portavoce del padre, capo indiscusso del clan, ed ha detenuto armi da fuoco e la necessità di attivare per [OSCURATO:PERSONA] i canali di cooperazione internazionale. Lamenta che non sia stata valutata la perduranza dell'associazione di appartenenza e la mancata rescissione del vincolo con il sodalizio che, come è noto, può essere dimostrato soltanto con l'allegazione di concrete manifestazioni dell'evoluzione della personalità verso il rifiuto di logiche mafiose. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 1. Le censure dedotte con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate e comunque sollecitano apprezzamenti riservati al giudice del merito cautelare. 1.1. Sostiene il Procuratore ricorrente che per "ripristinare", ai sensi dell'art. 307, comma 2 lett. b), cod. proc. pen., nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati in primo grado, tra gli altri, per il reato di associazione mafiosa, la custodia cautelare (in carcere o presso il domiclio), cessata di efficacia a causa della decorrenza dei termini, sia sufficiente accertare la perduranza dell'associazione accertata in sede di cognizione e la mancata rescissione del vincolo dell'imputato con il sodalizio di appartenenza, trattandosi circostanze di per sé indicative del pericolo di fuga. 1.2. L'assunto è erroneo. La contestazione di uno dei reati indicati nell'art. 407, comrna 2 lett. a), cod. proc. pen. rileva, a mente dell'art. 307, comma 1-bis cod. proc. pen., solo ai fini dell'applicazione di misure cautelari indicate negli artt. 281, 282 e 283 cod. proc. pen. nei confronti degli imputati scarcerati per decorrenza dei termini ("Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente"). Per il ripristino nei confronti dei medesimi soggetti della custodia cautelare, di cui agli artt. 284, 285 e 286 cod. proc. pen., è sempre necessario, ai sensi dell'art. 307, comma 2 lett. b) cod. proc. pen., il pericolo di fuga ("La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 275, è tuttavia ripristinata ... contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274 comma 1 lettera b)"). Il pericolo di fuga, come risulta dall'esplicito richiamo presente nella disposizione da ultimo menzionata, deve avere le stesse caratteristiche del pericolo individuato dall'art. 274, comma 1 1 lett. b). Non può, quindi, essere riscontrato in astratto sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., né per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza„ ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga (Sez. U, n. 34537 del 11/07/2001, [OSCURATO:PERSONA]. 219600 - 01). 1.3. A seguito delle modifiche apportate dalla I. 16 aprile 2015, n. 47, il pericolo di fuga deve non solo essere concreto ma anche attuale. Ciò non implica l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220 - 01; Sez. 6, n. 16864 del 07/03/2018, Vescio, Rv. 273011 - 01). In altri termini, il requisito della attualità del pericolo di fuga postula la formulazione di un giudizio prognostico in base al quale ritenere, senza il ricorso a formule astratte e non verificabili in concreto, che sia imminente la sottrazione dell'indagato al processo e, in caso di condanna, alla irrogazione della pena (Sez. 3, n. 18496 del 11/01/2017 dep. 13/04/2017 Rv. 269630-01. 1.4. Pur essendo i principi sin qui esaminati applicabili anche nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso scarcerato per decorrenza dei termini. (Sez. 1, n. 5155 del 22/11/2017, dep. 02/02/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272063-01), va ribadito che il pericolo di fuga, in stretta correlazione alla natura permanente e plurisoggettiva del reato associativo, può essere desunto dall'attuale esistenza del sodalizio criminale per il quale è intervenuta la condanna purché, però, sussista il concreto interesse dello stesso a garantire la sottrazione alla cattura dell'imputato, avuto riguardo, in primo luogo, al ruolo svolto dal predetto all'interno del sodalizio medesimo (Sez. 5, n. 52633 del 05/10/2016, Barone, Rv. 268755 - 01). 1.5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del riesame, considerando fondate le censure degli imputati, hanno disatteso il giudizio prognostico del Tribunale con motivazione articolata e consequenziale, per questo esente da censure, allorché - richiamati i presupposti per l'applicazione della custodia in carcere nei confronti di un imputato per il quale siano decorsi i termini massimi di custodia cautelare in piena sintonia con gli arresti giurisprudenziali ricordati - hanno escluso il concreto e attuale pericolo di fuga, evidenziando in puntuale risposta agli argomenti utilizzati nell'ordinanza appellata: - quanto a [OSCURATO:PERSONA], che non hanno valenza sintomatica, al pari della nazionalità rumena della compagna del padre di [OSCURATO:PERSONA] e della mancanza di risorse economiche, a tutto concedere, costituente uno stimolo per la ricaduta nel reato, le frequentazioni con altri associati, l'aiuto prestato al sodale Cuppone per evitare l'arresto, comunque tempestivamente eseguito, la accertata disponibilità di armi, trattandosi di fatti tutti risalenti a cinque anni addietro. - quanto a [OSCURATO:PERSONA], l'attivazione dei canali di cooperazione internazionale non era significativa perché l'allontanamento dell'imputato dal territorio nazionale, lungi dall'essere collegata all'intenzione di sottrarsi all'esecuzione della pena inflittagli, si era reso necessario per comprovate ragioni di lavoro, insorte in epoca non sospetta e prontamente comunicate all'autorità giudiziaria. A tali considerazioni il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a ribadire l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ad un sodalizio mafioso con ruoli di primo piano senza nemmeno prospettare, come, invece sarebbe stato necessario per attribuire concretezza e attualità alla massima di esperienza legata alla perduranza del vincolo associativo: - l'interesse della associazione a garantirgli una eventuale fuga; - legami attuali di con altri esponenti mafiosi in libertà; - la disponibilità di mezzi materiali necessari per la fuga; - relazioni personali o complicità in grado di consentirgli la possibilità di far perdere le proprie tracce e di evitargli la lunga carcerazione che lo attende in base alla decisione giudiziaria sino al momento assunta. 2. Le censure dedotte con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] sono generiche. Il pubblico ministero ricorrente non sviluppa alcun argomento per contrastare la valutazione dei giudici del riesame che hanno correttamente escluso ogni automatismo tra scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare ed applicazione, anche cumulativa, delle misure di cui agli artt. • 281, 282 e 283 co