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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 14731/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agosto, in sostituzione del difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 21 giugno 2023, e depositata il 12 luglio 2023, la Corte di cassazione, Sezione Quarta penale, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 15 luglio 2022 della Corte d'appello di Roma, che, pur rideterminando la pena inflitta, aveva confermato la dichiarazione di penale /(71 , responsabilità dell'imputato per il reato continuato di acquisto di cocaina aggravato dall'ingente quantità e lo aveva condannato alla pena di sei anni e dieci mesi di reclusione e di 36.000,00 euro di multa.

Il ricorso rigettato denunciava, per quanto di specifica interesse in questa sede, che la Corte territoriale erroneamente aveva respinto la richiesta della difesa di escludere l'aggravante dell'ingente quantità.

La Corte di Cassazione, in ordine a questo motivo di censura, ha ritenuto la carenza di interesse, in quanto l'aggravante è stata di fatto esclusa, perché non considerata né nella quantificazione della pena base, né nel computo degli aumenti, applicati esclusivamente per la recidiva e per la continuazione.

2. Ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia l'errore di fatto della Corte di cassazione, per aver omesso di pronunciarsi in ordine alla esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità riferita al capo

44. Si premette che già la Corte d'appello aveva omesso di motivare in ordine alla richiesta, formulata nell'atto di gravame, di escludere la circostanza aggravante dell'ingente quantità.

Si precisa che l'aggravante era stata ritenuta in primo grado perché l'attuale ricorrente, in quanto partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, doveva ritenersi consapevole dell'acquisto dell'intera partita di droga trattata dal suo fornitore, e che, però, tale giustificazione era superata dall'assoluzione, pronunciata in appello, dall'accusa concernente il reato associativo.

Si osserva che al coimputato nel medesimo reato di cui al capo 44, non era stata mai contestata l'aggravante dell'ingente quantità, sebbene anche questi fosse stato imputato del reato associativo, e poi assolto da tale accusa.

Si deduce, poi, che la sentenza impugnata è incorsa in errore di fatto, perché ha omesso di rilevare anche formalmente l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e che l'affermazione del difetto di interesse del ricorrente all'esame delle pertinenti censure è erronea perché la circostanza dell'ingente quantità determina l'applicazione della disciplina di cui all'art. 4-bis ord. penit., e, quindi, l'impossibilità di beneficiare della detenzione domiciliare, nonché una maggiore difficoltà di accesso alla misura alternativa di cui all'art. 47 ord. penit. e ai permessi premio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.2.

Le censure proposte contestano l'errore di fatto della sentenza impugnata laddove ha ritenuto la carenza di interesse del ricorrente all'esame della censura concernente la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al fatto di cui al capo 44 della rubrica.

2.1. Occorre perciò precisare quale è il tipo di censure deducibili mediante errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen.

Secondo un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, indiscusso e ripetutamente enunciato dalle Sezioni Unite, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (così: Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01; Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667-01).

2.2. Nella specie, la sentenza impugnata, Sez. 4, n. 30192 del 21/06/2023, ha esaminato la questione relativa alla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al fatto di cui al capo 44 della rubrica.

In proposito, precisamente, ha osservato: «Quanto all'aggravante dell'art 80, comma 2, DPR 309/90 va rilevata la carenza di interesse in quanto la Corte territoriale nella rideterminazione della pena l'ha di fatto esclusa partendo da una pena base di anni sei di reclusione e euro 30.000 di multa per il reato più grave di cui al capo 44, aumentatala per la sola recidiva e per la continuazione».

2.3. In applicazione del principio di diritto applicabile e dei fatti indicati, deve escludersi che nella fattispecie in esame sia rilevabile un errore di fatto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

Invero, la sentenza impugnata non solo ha esaminato il motivo sulla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al fatto di cui al capo 44 della rubrica, ma lo ha respinto sula base di una precisa valutazione.

Il contenuto valutativo della decisione, quindi, esclude la configurabilità di un errore di fatto.

3. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agosto, in sostituzione del difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21 giugno 2023, e depositata il 12 luglio 2023, la Corte di cassazione, Sezione Quarta penale, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 15 luglio 2022 della Corte d'appello di Roma, che, pur rideterminando la pena inflitta, aveva confermato la dichiarazione di penale /(71 , responsabilità dell'imputato per il reato continuato di acquisto di cocaina aggravato dall'ingente quantità e lo aveva condannato alla pena di sei anni e dieci mesi di reclusione e di 36.000,00 euro di multa. Il ricorso rigettato denunciava, per quanto di specifica interesse in questa sede, che la Corte territoriale erroneamente aveva respinto la richiesta della difesa di escludere l'aggravante dell'ingente quantità. La Corte di Cassazione, in ordine a questo motivo di censura, ha ritenuto la carenza di interesse, in quanto l'aggravante è stata di fatto esclusa, perché non considerata né nella quantificazione della pena base, né nel computo degli aumenti, applicati esclusivamente per la recidiva e per la continuazione. 2. Ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia l'errore di fatto della Corte di cassazione, per aver omesso di pronunciarsi in ordine alla esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità riferita al capo 44. Si premette che già la Corte d'appello aveva omesso di motivare in ordine alla richiesta, formulata nell'atto di gravame, di escludere la circostanza aggravante dell'ingente quantità. Si precisa che l'aggravante era stata ritenuta in primo grado perché l'attuale ricorrente, in quanto partecipe di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, doveva ritenersi consapevole dell'acquisto dell'intera partita di droga trattata dal suo fornitore, e che, però, tale giustificazione era superata dall'assoluzione, pronunciata in appello, dall'accusa concernente il reato associativo. Si osserva che al coimputato nel medesimo reato di cui al capo 44, non era stata mai contestata l'aggravante dell'ingente quantità, sebbene anche questi fosse stato imputato del reato associativo, e poi assolto da tale accusa. Si deduce, poi, che la sentenza impugnata è incorsa in errore di fatto, perché ha omesso di rilevare anche formalmente l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, e che l'affermazione del difetto di interesse del ricorrente all'esame delle pertinenti censure è erronea perché la circostanza dell'ingente quantità determina l'applicazione della disciplina di cui all'art. 4-bis ord. penit., e, quindi, l'impossibilità di beneficiare della detenzione domiciliare, nonché una maggiore difficoltà di accesso alla misura alternativa di cui all'art. 47 ord. penit. e ai permessi premio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.2. Le censure proposte contestano l'errore di fatto della sentenza impugnata laddove ha ritenuto la carenza di interesse del ricorrente all'esame della censura concernente la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al fatto di cui al capo 44 della rubrica. 2.1. Occorre perciò precisare quale è il tipo di censure deducibili mediante errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. Secondo un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, indiscusso e ripetutamente enunciato dalle Sezioni Unite, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (così: Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01; Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667-01). 2.2. Nella specie, la sentenza impugnata, Sez. 4, n. 30192 del 21/06/2023, ha esaminato la questione relativa alla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al fatto di cui al capo 44 della rubrica. In proposito, precisamente, ha osservato: «Quanto all'aggravante dell'art 80, comma 2, DPR 309/90 va rilevata la carenza di interesse in quanto la Corte territoriale nella rideterminazione della pena l'ha di fatto esclusa partendo da una pena base di anni sei di reclusione e euro 30.000 di multa per il reato più grave di cui al capo 44, aumentatala per la sola recidiva e per la continuazione». 2.3. In applicazione del principio di diritto applicabile e dei fatti indicati, deve escludersi che nella fattispecie in esame sia rilevabile un errore di fatto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Invero, la sentenza impugnata non solo ha esaminato il motivo sulla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al fatto di cui al capo 44 della rubrica, ma lo ha respinto sula base di una precisa valutazione. Il contenuto valutativo della decisione, quindi, esclude la configurabilità di un errore di fatto. 3. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
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