CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45904/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 novembre 1968 avverso la sentenza resa il 20 maggio 2019 dalla Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, decidendo sull'appello proposto dal Procuratore Generale e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 22 aprile 2013, ha rideterminato la pena per il residuo reato di ricettazione nella misura di anni due di reclusione ed euro 600 di multa 2.Avverso la detta pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 Violazione di legge e in particolare degli articoli 157,160 e 161 codice penale poiché la corte ha errato nel non avere dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione. Osserva il ricorrente che alla luce della sentenza delle Sezioni Unite penali n. 20808/2019 la recidiva, che nel caso di specie è stata ritenuta equivalente alla concessa attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 cod.pen., non ha comportato alcun aumento di pena e non può pertanto spiegare alcun effetto ai fini della determinazione del termine massimo di prescrizione. 2.2 Violazione dell'articolo 597 commi 1 e 3 cod. proc.pen. poiché la corte ha violato il principio devolutivo dell'appello e il divieto di reformatio in peius in ordine al trattamento sanzionatorio . 2.3 Violazione di norme processuali e in particolare degli articoli 191 e 500 codice procedura penale poiché la corte avrebbe dovuto dichiarare la inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] di Giacomi il 19 febbraio 2009, perché acquisito senza il consenso delle parti e in violazione del contraddittorio. 2.4 Omessa motivazione in ordine alla censura relativa al rigetto del motivo di appello relativo alla omessa audizione dei testimoni indicati dalla difesa e regolarmente ammessi all'udienza del 24 febbraio 2012. 2.5 Violazione degli artt. 495 cod. proc.pen., 24 commi uno e 111 della Costituzione poiché la sentenza di primo grado ha violato i diritti della difesa e il principio del giusto processo del contraddittorio nella formazione della prova, essendo stato impedito alla difesa di portare in giudizio i propri testi. 2.6 Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità poiché la corte avrebbe dovuto prendere atto del verificarsi di una causa di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 178 C codice procedura penale. 3.Con nota depositata il 20 settembre 2021 il difensore del ricorrente ha chiesto l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza per intervenuta morte dell'imputato e conseguente estinzione del reato. Il decesso dell'imputato avvenuto il 19 giugno 2021 attestato dal certificato trasmesso dal difensore impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è a quella data estinto. È opportuno rilevare che il reato a quella data non era ancora prescritto poiché il secondo comma dell'articolo 157 codice penale stabilisce che per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena, tenendo conto delle aggravanti ad effetto speciale e non si applicano le disposizioni dell'art. 69 cod.pen. e cioè quelle relative al giudizio di valenza tra le aggravanti e le attenuanti. Di conseguenza il fatto che la recidiva specifica infraquinquennale riconosciuta a carico dell'imputato sia stata ritenuta equivalente all'attenuante prevista dal capoverso dell'articolo 648 codice penale non esclude la rilevanza dell'aggravante ai fini della prescrizione. Sicché il reato si estingue in oltre 15 anni e pertanto essendo stato contestato come commesso tra agosto e ottobre 2008 il termine di prescrizione alla data della morte dell'imputato non era ancora maturato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Roma 27 ottobre 2021 Motivazione semplificata Il consigliere estensore M