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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 21789/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5321/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 205, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 81, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 757/2022 depositata il30/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] domandò al Tribunale di Melfi l’accertamento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.1159 bis c.p.c., dell’acquisto per usucapione di un terreno, sito in agro di Venosa alla C.da Giardino; - all’esito dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Potenza ribaltando l’esito del giudizio, ha revocato il decreto di usucapione speciale, ritenendo che non vi fosse la prova delle destinazione del fondo all’attività agraria, trattandosi diterreno utilizzato solo per il deposito di macchinari; - [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Rosa ed [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di GiuseppeAlbergo hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di due motivi; - resistono con controricorso Latorraca e Pellegrino ; - con istanza del 18.7.2023, parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione anticipataformulata dal Presidente della Sezione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. - in prossimità della camera di consiglio, i ricorrenti hanno depositato memoria.

Rilevato che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1159 bis, c.c. in relazione all’art 360, primo comma nr. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato che, ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione breve, ai sensi dell’art. 1159 bis cc., fosse necessaria la prova dell’esercizio effettivodella coltivazione.

Sarebbe, invece, sufficiente la destinazione del fondo all’attività agricola nel senso che i terreni dovrebbero essere potenzialmente idonei allo svolgimento su di essi dell’attività agricola.

Nel caso di specie, tali requisiti sarebbero stati provati dal titolo di proprietà dei controricorrenti (in cui il terreno viene definito “agricolo”), dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Venosa, dal quale risulterebbe che l’appezzamento di terreno oggetto di causa era stato inserito nel Piano di Fabbricazione del Comune di Venosa nonché dal contenuto delle deposizioni testimoniali; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., primo comma c.p.c., oltre al vizio di inadeguata, illogica e/o apparente motivazione; i ricorrenti richiamano un precedente di questa Corte (Cassazione civile, Sez.VI-2 nr. 22476 del 22 ottobre 2014), che avrebbe attribuito rilevanza alla destinazione urbanistica del fondo, evidenziando come il terreno oggetto di causa non fosse destinato unicamente al deposito di macchinari, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale; - i motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente sono inammissibili ai sensi dell’art.360 bis, n.1 c.p.c. c.(cfr.

SSUU n. 7155/2017); - l’orientamento di questa Corte è consolidato nell’affermare che per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c. non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva (cfr. tra le varie, Cass., n. 36626 del 14/12/2022; Cass., n.n. 20451 del 28/08/2017); - la Corte d’appello ha accertato , in fatto, che il fondo oggetto della domanda di usucapione era destinato esclusivamente al deposito di macchinari agricoli da parte di terzi o come area in cui depositare terreno proveniente da altri fondi mentre non risultava provata un’attività agricola; - alla luce del citato orientamento, al quale la Corte intende dare continuità, non è rilevante la destinazione urbanistica del terreno mentre, quanto alla valutazione delle prove testimoniali, l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità; - non ricorre il vizio di apparenza della motivazione, che, sia pur nella sua sinteticità, consente di cogliere l’iter logico della decisione (Cass.

SSUU n. 2767/2023; v. anche sul vizio motivazionale, Cass., Sez.

Un., n. 8053 del 07/04/2014, secondo cui non è più censurabile il vizio di illogica o insufficiente motivazione a seguito della modifica dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., apportata dal D.L. n.83 del 2012, convertito nella L. n.134 del 2012); - in fondata è anche la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c., che è ravvisabile solo ove il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867). - sulla base di tali considerazioni, che resistono alle diverse prospettazioni esposte nella memoria depositata dalla ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo: - ai sensi dell'art.380 - bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 c.p.c.; - i ricorrent i dev ono quindi essere altresì condannat i al pagamento a favore della controparte, ex art. 96, comma 3, di una somma equitativamente determinata, nonché di una ulteriore sommain favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata in dispositivo; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidate nella somma di € 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, nonché al pagamento delle ulteriori somm e di € . 1.800,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di €. 3.000,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5321/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 205, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 81, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 757/2022 depositata il30/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] domandò al Tribunale di Melfi l’accertamento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.1159 bis c.p.c., dell’acquisto per usucapione di un terreno, sito in agro di Venosa alla C.da Giardino; - all’esito dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Potenza ribaltando l’esito del giudizio, ha revocato il decreto di usucapione speciale, ritenendo che non vi fosse la prova delle destinazione del fondo all’attività agraria, trattandosi diterreno utilizzato solo per il deposito di macchinari; - [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Rosa ed [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di GiuseppeAlbergo hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di due motivi; - resistono con controricorso Latorraca e Pellegrino ; - con istanza del 18.7.2023, parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione anticipataformulata dal Presidente della Sezione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. - in prossimità della camera di consiglio, i ricorrenti hanno depositato memoria. Rilevato che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1159 bis, c.c. in relazione all’art 360, primo comma nr. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato che, ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione breve, ai sensi dell’art. 1159 bis cc., fosse necessaria la prova dell’esercizio effettivodella coltivazione. Sarebbe, invece, sufficiente la destinazione del fondo all’attività agricola nel senso che i terreni dovrebbero essere potenzialmente idonei allo svolgimento su di essi dell’attività agricola. Nel caso di specie, tali requisiti sarebbero stati provati dal titolo di proprietà dei controricorrenti (in cui il terreno viene definito “agricolo”), dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Venosa, dal quale risulterebbe che l’appezzamento di terreno oggetto di causa era stato inserito nel Piano di Fabbricazione del Comune di Venosa nonché dal contenuto delle deposizioni testimoniali; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., primo comma c.p.c., oltre al vizio di inadeguata, illogica e/o apparente motivazione; i ricorrenti richiamano un precedente di questa Corte (Cassazione civile, Sez.VI-2 nr. 22476 del 22 ottobre 2014), che avrebbe attribuito rilevanza alla destinazione urbanistica del fondo, evidenziando come il terreno oggetto di causa non fosse destinato unicamente al deposito di macchinari, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale; - i motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente sono inammissibili ai sensi dell’art.360 bis, n.1 c.p.c. c.(cfr. SSUU n. 7155/2017); - l’orientamento di questa Corte è consolidato nell’affermare che per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c. non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva (cfr. tra le varie, Cass., n. 36626 del 14/12/2022; Cass., n.n. 20451 del 28/08/2017); - la Corte d’appello ha accertato , in fatto, che il fondo oggetto della domanda di usucapione era destinato esclusivamente al deposito di macchinari agricoli da parte di terzi o come area in cui depositare terreno proveniente da altri fondi mentre non risultava provata un’attività agricola; - alla luce del citato orientamento, al quale la Corte intende dare continuità, non è rilevante la destinazione urbanistica del terreno mentre, quanto alla valutazione delle prove testimoniali, l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità; - non ricorre il vizio di apparenza della motivazione, che, sia pur nella sua sinteticità, consente di cogliere l’iter logico della decisione (Cass. SSUU n. 2767/2023; v. anche sul vizio motivazionale, Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014, secondo cui non è più censurabile il vizio di illogica o insufficiente motivazione a seguito della modifica dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., apportata dal D.L. n.83 del 2012, convertito nella L. n.134 del 2012); - in fondata è anche la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c., che è ravvisabile solo ove il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867). - sulla base di tali considerazioni, che resistono alle diverse prospettazioni esposte nella memoria depositata dalla ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo: - ai sensi dell'art.380 - bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 c.p.c.; - i ricorrent i dev ono quindi essere altresì condannat i al pagamento a favore della controparte, ex art. 96, comma 3, di una somma equitativamente determinata, nonché di una ulteriore sommain favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata in dispositivo; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidate nella somma di € 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, nonché al pagamento delle ulteriori somm e di € . 1.800,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di €. 3.000,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Se
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