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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 16045/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio del 24 gennaio 2023 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno.

In data 23 dicembre 2024, è pervenuta memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede che il ricorso sia trattato oralmente.

L'imputato ricorre per cassazione, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato ascritto, sostenendo che vi sia stata un'erronea valutazione della sussistenza del fatto contestato ed un'erronea valutazione delle prove.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo proposto, oltre ad essere costituito da doglianze in punto di fatto, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pp. 4 e 5), rispetto ai quali il ricorrente non opera una critica specifica.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio del 24 gennaio 2023 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno. In data 23 dicembre 2024, è pervenuta memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede che il ricorso sia trattato oralmente. L'imputato ricorre per cassazione, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato ascritto, sostenendo che vi sia stata un'erronea valutazione della sussistenza del fatto contestato ed un'erronea valutazione delle prove. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto, oltre ad essere costituito da doglianze in punto di fatto, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (pp. 4 e 5), rispetto ai quali il ricorrente non opera una critica specifica. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore I