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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2022

Cassazione n. 04077/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2 dicembre 2021 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 385 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, diversamente dallie prospettazioni difensive e in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (cfr. Sez.

U, n. 20808, ud. 25/10/2018, dep. 15/07/2019, Schettino, in motivazione; Sez. 1, n. 36258, ud. 07/10/2020, dep. 17/12/2020, Rv. 280059; in senso conforme anche Sez. 6, n. 50995, ud., 09/07/2019, dep. 17/12/2019, Rv. 278058).

Alla luce di quanto sopra, il reato risulta prescritto alla data del 09/05/2022, successiva alla sentenza impugnata.

Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, che deduce la sussistenza della stato di necessità quale causa di giustificazione in relazione al reato di evasione per aver avuto il ricorrente il bisogno di procurarsi del cibo, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, che invece adeguatamente ed esaustivamente dà conto delle circostanze del fatto che escludono l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2 dicembre 2021 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 385 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, diversamente dallie prospettazioni difensive e in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (cfr. Sez. U, n. 20808, ud. 25/10/2018, dep. 15/07/2019, Schettino, in motivazione; Sez. 1, n. 36258, ud. 07/10/2020, dep. 17/12/2020, Rv. 280059; in senso conforme anche Sez. 6, n. 50995, ud., 09/07/2019, dep. 17/12/2019, Rv. 278058). Alla luce di quanto sopra, il reato risulta prescritto alla data del 09/05/2022, successiva alla sentenza impugnata. Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, che deduce la sussistenza della stato di necessità quale causa di giustificazione in relazione al reato di evasione per aver avuto il ricorrente il bisogno di procurarsi del cibo, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, che invece adeguatamente ed esaustivamente dà conto delle circostanze del fatto che escludono l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2022 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 04077/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris