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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02278/2025

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uente DECRETO sul ricorso 15399-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, è elettivamente domiciliato ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4123 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 28 dicembre 2023 (RG 1848/2020), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della parte ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore indeterminabile della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 15399-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, è elettivamente domiciliato ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4123 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 28 dicembre 2023 (RG 1848/2020), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della parte ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore indeterminabile della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Decreto Cassazione n. 02278/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris