CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 33094/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato; considerato che il primo e secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia violazione o erronea applicazione della legge penale in ordine alla contestata aggravante e in relazione alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie (come quelle, peraltro del tutto generiche, riguardanti presunte aporìe nei riconoscimenti dei preziosi asportati), estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, sono anche manifestamente infondati, perché inerenti ad assunti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che ha dato ampiamente conto della convergenza degli apporti testimoniali sulla individuazione dei beni sottratti, parte dei quali persino indicati dalla stessa imputata in sede di perquisizione domiciliare e dunque restituiti alla persona offesa, nonché a riguardo dell'impossibilità di ricondurre la vicenda nell'alveo della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. per la serialità dei furti ed il valore intrinseco delle cose asportate, economico ed affettivo; considerato che manifestamente infondata è la doglianza che investe la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., essendo principio incontestato che l'abuso delle relazioni di prestazione d'opera possa configurarsi anche nell'ambito di rapporti di mero fatto, purchè connotati da un'intesa fiduciaria che, nel caso di affidamento dei lavori domestici, è certamente ricorrente tra le parti (sez. 3, n. 1111 del 01/04/1965, Pierini, Rv. 099590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato, infine, che quanto dedotto nella memoria difensiva depositata il 16 maggio 2023 sia volto - quanto alla presenza di rituale querela della persona offesa - da un lato, ad introdurre motivo "nuovo" in violazione del consolidato principio di diritto che esige che i motivi nuovi devono consistere in un'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'originaria richiesta rivolta \, 1 f \r\tn-- al giudice dell'impugnazione, nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame, e, pertanto, non possono consistere in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non sono state oggetto della primitiva impugnazione, frustrandosi altrimenti i termini prescritti dalla legge e la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità del gravame (ex multis, Cass. sez. 2 n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821); dall'altro lato, sia comunque manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha esplicitato, pianamente e correttamente, che la veste di persona offesa, titolare del diritto di querela, sia da attribuire a [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di parte dei monili asportati e comunque dell'abitazione nella quale l'imputata ha compiuto i furti; e sia in contrasto - quanto all'eccezione di prescrizione del reato, peraltro a sua volta nemmeno formulata con i motivi del ricorso principale - con l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di far valere o rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione, maturata dopo la sentenza di secondo grado (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14