CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 19362/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 12 agosto 2024 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 13 febbraio 2023 con cui il Tribunale di Agrigento, dichiarato non doversi procedere quanto al capo 1 dell'imputazione e riqualificato il reato di cui al capo 2 nell'ambito dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 7 di reclusione ed C 1.400 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato così come riqualifica che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; più in specie il ricorrente censurava il provvedimento impugnato lamentando il fatto che i Giudici del merito avrebbero asseritannente dedotto la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto in possesso dell'imputato sulla mera scorta del suo dato ponderale. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quando dedotto dal Magrì, la Corte territoriale ha argomentato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, circa la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto dando rilievo alle dichiarazioni del teste Cumbo sulla cui attendibilità non c'è ragione per dubitare; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere