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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 37038/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 56, 624 e 625, nn.2.

L'unico motivo di ricorso, attinente alla dedotta omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen., è manifestamente infondato.

Difatti, la Corte territoriale ha preso in esame la suddetta doglianza - contestualmente, ritenendola infondata nel merito - al punto n.2.1 della sentenza, ove ha rilevato che l'uso di "accorgimenti e scaltrezza" con specifico riferimento alla rimozione del dispositivo antitaccheggio è, a propria volta e per pacifica giurisprudenza di questa Corte, idonea a configurare la predetta aggravante (Sez. 7, Ordinanza n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Romanelli, Rv. 283971; Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore La P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 56, 624 e 625, nn.2. L'unico motivo di ricorso, attinente alla dedotta omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen., è manifestamente infondato. Difatti, la Corte territoriale ha preso in esame la suddetta doglianza - contestualmente, ritenendola infondata nel merito - al punto n.2.1 della sentenza, ove ha rilevato che l'uso di "accorgimenti e scaltrezza" con specifico riferimento alla rimozione del dispositivo antitaccheggio è, a propria volta e per pacifica giurisprudenza di questa Corte, idonea a configurare la predetta aggravante (Sez. 7, Ordinanza n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Romanelli, Rv. 283971; Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore La P
Sentenza Cassazione n. 37038/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris