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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34174/2022

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ENZA sul ricorso iscritto al n. 3655/2017R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza n. 4385/02/16 del la C ommissione tributaria regionale del Lazio , pronunciata in data 5 aprile 2016 , depositata in data 6 luglio2016 e non notificata . tributi r.g. n.3655/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consigliodel 9 novembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’ A genzia delle entrate ha proposto ricorso , con un unico motivo, contro [OSCURATO:SOCIETA]. , che è rimasta intimata , avverso la sentenza n.4385/02/16 della C ommissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 5 aprile 2016, depositata in data 6 luglio 2016e non notificata, che ha accolto in parte l’appello del contribuente avverso la sentenza n. 384/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Rieti che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006.

2. Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale del Lazio osservava in particolareche era infondata la ripresa fiscale relativa alla deduzione di costi riguardanti i beni ammortizzabili, poiché la società contribuente aveva sopperito alla relativa contestata mancata annotazione sul registro di cui all'art. 16, d.P.R. n. 600/1973, con altra documentazione contabile della quale affermava l’equipollenza ai sensi della specialeprevisione derogatoria di cui all'art. 12, d.P.R. n. 435/2001.

3. Il ricorso in Cassazione veniva rimesso dalla VI Sezione alla V Sezione per essere fissato all’udienza pubblica.

4. Il P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con l'unico motivo dedotto, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denunzia la violazione/falsa applicazione degli artt. 102, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, 12 d.P.R. 7 dicembre 2001, n.435, 2697, cod. civ., poiché la C.t.r.ha affermato r.g. n.3655/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'irrilevanza fiscale della contestata irregolarità nella tenuta del registro dei beni ammortizzabili oggetto di ripresa fiscale, avendo ritenuto equipollente la documentazione prodotta in sede di verifica dalla società contribuente, con ci ò falsamente applicando la disposizione derogatoria di cui all'art. 12, d.P.R. n.435/2001. 1.2 La censura è infondata.

Va ricordato che detta disposizione legislativa, di deroga alle previsioni date dall'art. 16, d.P.R. n. 600/1973,sulla tenuta del registro beni ammortizzabili, prevede che «1.

I soggetti di cui all'articolo 13, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, hanno facolta' di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che: a) le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili; b) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale della facolta' di cui al presente articolo.

2. Le annotazioni nei registri contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili».

Perché sia applicabile tale previsione semplificativa degli adempimenti contabili delle imprese contribuenti è, dunque, necessario che, nel caso in cui l'agenzia fiscale ne faccia richiesta, siano forniti « … in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare…» r.g. n.3655/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nella scrittura contabile omessa, oppure, come nel caso di specie, irregolarmente tenuta e perciò inattendibile.

In base alla normativa in esame, il giudice di merito, che sia investito dell’impugnazione dell’accertamento basato sull’omessa o irregolare annotazione nel libro dei beni ammortizzabili, deve valutare se il contribuente abbia effettuato le registrazioni ‘alternative’ nel libro giornale e se abbia fornito i dati, che avrebbe dovuto annotare ne l registro dei beni ammortizzabili, all’amministrazione finanziaria, che ne abbia fatto richiesta.

Nel caso di specie, la C.t.r.ha rilevato, con accertato in fatto che non è stato in alcun modo impugnato, che alle pagine 39 e 40 del libro giornale erano riportate, in sede di chiusura di esercizio, le scritture in partita doppia relative alla registrazione degli ammortamentie che le schede analitiche della registrazione delle quote di ammortamento prodotte dalla parte consentivano di avere riscontro della consistenza dei singoli cespiti ammortizzabili, tenuto conto che il terzo comma dell’art.16 citato prevedeva la possibilità di indicazioni anche solo per categorie omogenee di beni.

La sentenza impugnata, avendo valutato la sussistenza delle condizioni di legge nell’ammettere la deroga alle indicazioni sulle regole di tenuta del registro contabile dei beni ammortizzabili, non incorre nelladenunciata violazione degli artt. 16, d.P.R. n.600/1973, 12, d.P.R. n.435/2001.

La soluzione adottata è, peraltro, in linea con il più recent e orientamento giurisprudenzial e di questa Corte, che ha ammesso la deducibilità delle quote ammortamento dei beni materiali anche in mancanza (o in caso di irregolarità) dell'annotazione nel registro dei beni ammortizzabili, purchè il contribuente abbia tenuto le annotazioni ’alternative’ o, comunque, abbia fornito, ai sensi dell'art 12, comma 1, r.g. n.3655/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] lett. b) cit, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nel registro dei beni ammortizzabili( cfr. Cass. n.7449/2021).

1.3. Pertanto il ricorso va rigettato; nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto la parte contribuente è rimasta intimata.

Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater , d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 9 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZA sul ricorso iscritto al n. 3655/2017R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza n. 4385/02/16 del la C ommissione tributaria regionale del Lazio , pronunciata in data 5 aprile 2016 , depositata in data 6 luglio2016 e non notificata . tributi r.g. n.3655/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consigliodel 9 novembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ A genzia delle entrate ha proposto ricorso , con un unico motivo, contro [OSCURATO:SOCIETA]. , che è rimasta intimata , avverso la sentenza n.4385/02/16 della C ommissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 5 aprile 2016, depositata in data 6 luglio 2016e non notificata, che ha accolto in parte l’appello del contribuente avverso la sentenza n. 384/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Rieti che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006. 2. Con la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale del Lazio osservava in particolareche era infondata la ripresa fiscale relativa alla deduzione di costi riguardanti i beni ammortizzabili, poiché la società contribuente aveva sopperito alla relativa contestata mancata annotazione sul registro di cui all'art. 16, d.P.R. n. 600/1973, con altra documentazione contabile della quale affermava l’equipollenza ai sensi della specialeprevisione derogatoria di cui all'art. 12, d.P.R. n. 435/2001. 3. Il ricorso in Cassazione veniva rimesso dalla VI Sezione alla V Sezione per essere fissato all’udienza pubblica. 4. Il P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con l'unico motivo dedotto, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denunzia la violazione/falsa applicazione degli artt. 102, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, 12 d.P.R. 7 dicembre 2001, n.435, 2697, cod. civ., poiché la C.t.r.ha affermato r.g. n.3655/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'irrilevanza fiscale della contestata irregolarità nella tenuta del registro dei beni ammortizzabili oggetto di ripresa fiscale, avendo ritenuto equipollente la documentazione prodotta in sede di verifica dalla società contribuente, con ci ò falsamente applicando la disposizione derogatoria di cui all'art. 12, d.P.R. n.435/2001. 1.2 La censura è infondata. Va ricordato che detta disposizione legislativa, di deroga alle previsioni date dall'art. 16, d.P.R. n. 600/1973,sulla tenuta del registro beni ammortizzabili, prevede che «1. I soggetti di cui all'articolo 13, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, hanno facolta' di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che: a) le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili; b) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale della facolta' di cui al presente articolo. 2. Le annotazioni nei registri contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili». Perché sia applicabile tale previsione semplificativa degli adempimenti contabili delle imprese contribuenti è, dunque, necessario che, nel caso in cui l'agenzia fiscale ne faccia richiesta, siano forniti « … in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare…» r.g. n.3655/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nella scrittura contabile omessa, oppure, come nel caso di specie, irregolarmente tenuta e perciò inattendibile. In base alla normativa in esame, il giudice di merito, che sia investito dell’impugnazione dell’accertamento basato sull’omessa o irregolare annotazione nel libro dei beni ammortizzabili, deve valutare se il contribuente abbia effettuato le registrazioni ‘alternative’ nel libro giornale e se abbia fornito i dati, che avrebbe dovuto annotare ne l registro dei beni ammortizzabili, all’amministrazione finanziaria, che ne abbia fatto richiesta. Nel caso di specie, la C.t.r.ha rilevato, con accertato in fatto che non è stato in alcun modo impugnato, che alle pagine 39 e 40 del libro giornale erano riportate, in sede di chiusura di esercizio, le scritture in partita doppia relative alla registrazione degli ammortamentie che le schede analitiche della registrazione delle quote di ammortamento prodotte dalla parte consentivano di avere riscontro della consistenza dei singoli cespiti ammortizzabili, tenuto conto che il terzo comma dell’art.16 citato prevedeva la possibilità di indicazioni anche solo per categorie omogenee di beni. La sentenza impugnata, avendo valutato la sussistenza delle condizioni di legge nell’ammettere la deroga alle indicazioni sulle regole di tenuta del registro contabile dei beni ammortizzabili, non incorre nelladenunciata violazione degli artt. 16, d.P.R. n.600/1973, 12, d.P.R. n.435/2001. La soluzione adottata è, peraltro, in linea con il più recent e orientamento giurisprudenzial e di questa Corte, che ha ammesso la deducibilità delle quote ammortamento dei beni materiali anche in mancanza (o in caso di irregolarità) dell'annotazione nel registro dei beni ammortizzabili, purchè il contribuente abbia tenuto le annotazioni ’alternative’ o, comunque, abbia fornito, ai sensi dell'art 12, comma 1, r.g. n.3655/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] lett. b) cit, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nel registro dei beni ammortizzabili( cfr. Cass. n.7449/2021). 1.3. Pertanto il ricorso va rigettato; nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto la parte contribuente è rimasta intimata. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater , d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 9 novembre
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