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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 ottobre 2024

Cassazione n. 03050/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PATTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 bis cod. pen., ritenuto in continuazione con altro reato di cui a precedente sentenza del medesimo Tribunale in data 20/2/2023, la pena concordata tra le parti.A sostegno del ricorso ha dedotto che il dispositivo della sentenza riporta solo la pena finale di anni due di reclusione ed euro 2.134,00 di multa, pena sospesa, senza indicare in alcun modo né la concessione delle attenuanti generiche, né quella del risarcimento del danno, né che la pena inflitta è da ritenere comprensiva di quella già pronunciata a carico dello stesso e ritenuta in continuazione, come emerge dalla motivazione della sentenza.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e la correzione del dispositivo "come concordato tra le parti e riportato in motivazione".

Nelle more del procedimento, con ordinanza del 17/7/2024, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Patti ha provveduto alla correzione del dispositivo della sentenza impugnata integrando questo con le parole: "concede ad [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 6 e art. 62 bis c.p. e ritenuta la continuazione con i fatti commessi il 25/11/2022 in Oliveri, di cui alla sentenza n. 24/23 del 20/2/2023, emessa dal GUP presso il Tribunale di Patti".

Il ricorso è ab origine inammissibile in quanto, a fronte di un dispositivo sintetico, la motivazione della sentenza impugnata riporta fedelmente l'accordo intervenuto tra le parti, sicché il ricorso non risulta proposto per alcuno dei motivi indicati dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.

Eventuali incompletezze del dispositivo della sentenza, ove ritenute idonee a determinare incertezze interpretative, peraltro, andavano sanate non già con il ricorso in cassazione, bensì con la procedura di correzione dell'errore materiale, poi effettivamente espletata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 ottobre 2024 L'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PATTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 bis cod. pen., ritenuto in continuazione con altro reato di cui a precedente sentenza del medesimo Tribunale in data 20/2/2023, la pena concordata tra le parti.A sostegno del ricorso ha dedotto che il dispositivo della sentenza riporta solo la pena finale di anni due di reclusione ed euro 2.134,00 di multa, pena sospesa, senza indicare in alcun modo né la concessione delle attenuanti generiche, né quella del risarcimento del danno, né che la pena inflitta è da ritenere comprensiva di quella già pronunciata a carico dello stesso e ritenuta in continuazione, come emerge dalla motivazione della sentenza. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e la correzione del dispositivo "come concordato tra le parti e riportato in motivazione". Nelle more del procedimento, con ordinanza del 17/7/2024, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Patti ha provveduto alla correzione del dispositivo della sentenza impugnata integrando questo con le parole: "concede ad [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 6 e art. 62 bis c.p. e ritenuta la continuazione con i fatti commessi il 25/11/2022 in Oliveri, di cui alla sentenza n. 24/23 del 20/2/2023, emessa dal GUP presso il Tribunale di Patti". Il ricorso è ab origine inammissibile in quanto, a fronte di un dispositivo sintetico, la motivazione della sentenza impugnata riporta fedelmente l'accordo intervenuto tra le parti, sicché il ricorso non risulta proposto per alcuno dei motivi indicati dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. Eventuali incompletezze del dispositivo della sentenza, ove ritenute idonee a determinare incertezze interpretative, peraltro, andavano sanate non già con il ricorso in cassazione, bensì con la procedura di correzione dell'errore materiale, poi effettivamente espletata. Alla inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2024 L'
Sentenza Cassazione n. 03050/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris