CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26083/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato, di cui agli artt. 624, 625, n.2, 61 n.7, 99, quarto comma, cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.2, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215), a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme (sul punto, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01) di condanna; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole del mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, prospettando la difesa enunciati ermeneutici inconferenti rispetto al dato normativo stesso, posto che la pena minima prevista per il delitto di furto pluriaggravato è pari ad anni 3 (cfr. art. 625, ult. comma, cod. pen,) e, pertanto, esula dall'ambito di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna j ricorrente al pagamento delle (— spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec