CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 29450/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 27137/ 20 16 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1461 /18/2016 della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], depositata il 14/4/2016 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/09/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua richiesta di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di Irpef e Iva per gli anni 1990, 1991 e 1992, dolendosi della disparità di trattamento che ne era conseguita in suo danno, avuto riguardo agli altri contribuenti beneficiari della previsione di cui all’art. 9, comma 17, della l. 27 dicembre 2002, n. 289; secondo l’interpretazione offertane dall’ufficio, infatti, tale ultima disposizione consentiva ai soggetti residenti in Sicilia, e colpiti dagli eventi sismici del 1990, d i d efinire in maniera automatica la propria posizione relativa agli indicati anni d’imposta mediante il versamento di quanto dovuto per ciascun tributo in misura ridotta al 10%, ma non di ottenere la restituzione di quanto eventualmente già versato; la C.T.P. di Ragusa accolse il ricorso, ad eccezione della parte concernente il rimborso Iva; la C.T.R. della Sicilia- sezione di Catania, successivamente adìta con gravame da parte dell’Agenzia delle entrate, confermò tale decisione; i giudici d’appello rilevarono che nelle more del giudizio era entrata in vigore la l. 23 dicembre 2014, n. 190, la quale, all’art. 1, comma 665, consentiva il rimborso delle imposte dirette versate in eccesso rispetto all’aliquota indicata, con la sola condizione (sussistente nella specie) dell’avvenuta presentazione dell’istanza di rimborso entro due anni dall’entrata in vigore della l. 28 febbraio 2008, n. 31; l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria con la quale la ricorrente ha invocato l’applicazione dello jus superveniens rappresentato dall’art. 16-octies, comma 1, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito nella l. 3 agosto 2017, n. 123, che ha imposto dei limiti alle spese erariali per detta causa; l’intimato non ha svolto difese in questa sede; all’udienza del 15 marzo 2018, svoltasi innanzi alla sezione VI, la causa è stata rinviata a questa sezione sul rilievo dell’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 cod. proc. civ. Considerato che: con il primo mezzo, l’Agenzia ricorrente denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, 11 e 14 prel., 3, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, 3, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e 2033 cod. civ.; l’amministrazione sostiene che la C.T.R. avrebbe errato nel consentire il rimborso dei tributi già versati, in acritica adesione all’orientamento seguito anche da questa Corte con la sentenza n. 20641/2007; tale decisione, ad avviso della ricorrente, meriterebbe invece di essere rimeditata, sia alla luce del principio di definitività dei pagamenti legittimamente ricevuti dall’erario, sia in forza della normativa sopravvenuta (ed in specie dell’art. 3-quater, comma 2, della l. n. 17 del 2007), che fa espresso riferimento ai soli pagamenti ancora dovuti; la ricorrente osserva, inoltre, che il riconoscimento del regime tributario agevolato ai soli contribuenti che non hanno ancora adempiuto al debito non pone alcun problema di disparità di trattamento, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, in tema di sanatorie, ha ritenuto compatibile con il principio di uguaglianza l’adozione di regimi differenti per ragioni connesse ad esigenze di finanza pubblica; con il secondo motivo, denunziando violazione degli artt. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, 1, comma 665, della l. n. 190/2014, n. 190, 12 e 14 prel. e 112 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto esperibile la procedura di rimborso da parte del contribuente che abbia assolto ai propri obblighi tributari tramite il datore di lavoro come sostituto d’imposta; con il terzo motivo, formulato in via di subordine, la ricorrente denunzia infine la violazione degli artt. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, 21, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992, 1, comma 665, della l. 190/2014, 12 e 14 prel. e 112 cod. proc. civ., assumendo che i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere tempestiva la domanda di rimborso; al riguardo, l’amministrazione invoca l’applicazione dell’art. 21, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992, a mente del quale la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, dev’essere effettuata, a pena di decadenza dal diritto, entro due anni dal pagamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione; quindi, individuato come presupposto l’entrata in vigore della l. n. 289/2002, che ha permesso la definizione automatica dei carichi tributari pendenti, sostiene che la domanda del Giarretana (presentata il 2 dicembre 2008) sarebbe tardiva, a nulla rilevando, in proposito, le rimessioni in termini disposte dalla normativa successiva, in quanto concernenti le sole posizioni dei destinatari della disciplina agevolatrice cui era consentito effettuare i pagamenti forfetari; preliminarmente, va rilevata l’inconferenza del richiamo operato dalla ricorrente allo jus superveniens rappresentato dall’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, così come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito nella l. n. 123 del 2017; tale disciplina, infatti, non incide sulla questione oggetto di giudizio, costituita del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma, essendo principio affermato quello secondo cui i limiti delle risorse stanziate con le eventuali controversie sui provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate operano solo in fase esecutiva o di ottemperanza (v., fra le numerose altre, Cass. n. 23553/2022; Cass. n. 20021/2022; Cass. n. 14331/2020); nel merito, il ricorso è infondato; quanto al primo motivo, infatti, esso non offre ragioni sufficienti a che sia riconsiderato l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo cui «con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post» (cfr., fra le numerose altre, Cass. n. 4291/2018; Cass. n. 18905/2016; Cass. n. 9577/2012); più in particolare, è stato affermato che «l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d’imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria non consente di ottenere rimborsi dallo Stato, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione spetta al solo soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non anche al sostituto d’imposta» (cfr.Cass. n. 11540/2022; Cass.n. 5498/2020); anche il secondo motivo si fonda su ragioni che contrastano il principio, ripetutamente affermato, secondo cui il rimborso d’imposta oggetto di controversia può essere richiesto anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell'unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d'imposta, trovando conferma la legittimazione del sostituito anche nell ’ art. 16 - octies del d.l. n. 91 del 2017 (conv., con modif., dalla l. n. 123 del 2017) che, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite (v. Cass. n. 28828/2022; Cass. n. 29039/2017); infine, e quanto al terzo motivo, questa Corte ha già affermato che lo jus superveniens costituito dall ’ a rt. 1, comma 66, della l . n. 190/2014 ha espressamente previsto che il termine di due anni per la presentazione dell’ istanza di restituzione va da calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 , e cioè dal 1°marzo 2008 (Cass. n. 29913/2020; Cass. n. 6644/2019; Cass.n. 429